Richiesta documentazione antimafia

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Con il Decreto legislativo 13 ottobre 2014, n. 153 la certificazione antimafia non può essere più richiesta dai privati (persone fisiche, società, ecc.). Oggi infatti il rilascio della comunicazione antimafia avviene automaticamente nel momento in cui dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) non dovesse emergere, a carico dei soggetti censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67. E' per questo motivo che in questa scheda abbiamo reso disponibile il modulo di autocertificazione antimafia, utilizzabile tra l'altro solo in specifiche circostanze.

Certificazione antimafia: chi deve acquisirla

Devono acquisire la documentazione antimafia e quindi sono tenute a consultare la banca dati le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, ogni qualvolta hanno la necessità di stipulare, approvare o autorizzare contratti per la fornitura di lavori e servizi.

Possono altresì consultare la banca dati le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli ordini professionali, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori.

La richiesta di certificazione antimafia va fatta online attraverso il sistema SI.CE.ANT. (Sistema automatizzato di certificazione antimafia). Il rilascio del certificato è immediato e non comporta alcun costo.

Nel caso in cui dalla consultazione della banca dati nazionale unica dovessero emergere cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, è il Prefetto che interviene ed effettua le necessarie verifiche al fine di accertare la corrispondenza dei motivi ostativi emersi dalla consultazione della banca dati rispetto alla situazione aggiornata del soggetto sottoposto agli accertamenti.

In questi casi, dunque, la documentazione antimafia è rilasciata:

  • dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la propria sede legale;
  • dal Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, per le società costituite all'estero di cui all'art. 2508 c.c.;
  • dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti, indicati nell'art. 83, commi 1 e 2, del Codice, hanno la propria sede, per le società costituite all'estero e prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

Il certificato rilasciato dalla Camera di Commercio con la “dicitura antimafia” non sostituisce più il certificato antimafia della Prefettura.

In cosa consiste la documentazione antimafia

La documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e dall'informazione antimafia.

La comunicazione antimafia attesta la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, nonché la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate (applicazione di una misura di prevenzione personale applicata dalla Autorità Giudiziaria, condanna con sentenza definiva o, ancorché non definitiva , confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51 , comma 3 bis, del CPP.).

L'informazione antimafia attesta, oltre a quanto previsto in tema di comunicazione, anche la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le  scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate (art.84, comma 2).

La documentazione antimafia deve riferirsi per le imprese individuali al titolare (o al direttore tecnico, ove previsto), per le associazioni al legale rappresentante, per le società semplice e in nome collettivo a tutti i soci, per le società in accomandita semplice ai soci accomandatari, per le società di capitali, le società cooperative e i consorzi al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione e così via.

Il certificato antimafia ha una durata di 6 mesi. Chiaramente la sua validità è vincolata al fatto che in tale arco di tempo restino invariate la compagine sociale e la rappresentanza legale dell’azienda. Se invece si dovesse verificare una qualsiasi variazione in tal senso, i legali rappresentanti dell'azienda hanno 30 giorni per informare il Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia. Se non lo fanno incorrono in una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro.

Documentazione antimafia: quando può essere sostituita dall'autocertificazione

Nei casi in cui non è richiesta l’Informazione Antimafia, nei contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti e per i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, si può ricorrere anche alla autocertificazione antimafia (di cui all’art. 89 del D.Lgs 159/2011) che attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67.

Tags:  fedina penale

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