Contratto di comodato di beni mobili registrati.
Con tale contratto una parte (comodante) consegna all'altra (comodatario) una cosa mobile o immobile normalmente inconsumabile ed infungibile, affinché se ne serva per un uso o per un tempo determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Se il tempo del godimento è indeterminato si ha il contratto di comodato precario.
Il comodato può avere ad oggetto anche un bene consumabile purchè il comodatario si impegni a non consumarlo e a restituirlo nella sua individualità, c.d. ad pompam.
Il comodato è reale si perfeziona cioè con la materiale consegna del bene, ad effetti obbligatori, gratuito (poiché non è previsto alcun compenso per tale godimento, altrimenti si avrebbe locazione), unilaterale, infatti l'unica prestazione che nasce dal contratto è quella di restituire la cosa.
Il comodatario deve servirsi della cosa solo secondo l'uso pattuito; custodire la cosa con diligenza; non concederla a sua volta in comodato ad altri; restituire il bene alla scadenza del termine, o appena il comodante ne fa richiesta, se il comodato è precario ossia senza previsione di termine.
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