Comunicazione lavoro agile: PDF e istruzioni

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 01/09/2022
Formati     © Moduli.it
PDF
Dichiaro di aver preso visione della nota informativa e di aver letto e accettato i termini e le condizioni di utilizzo del portale

Descrizione

La comunicazione smart working va inoltrata dal datore di lavoro al Ministero del lavoro entro il termine di 5 giorni dalla stipula dell'accordo di lavoro agile. Ricordiamo che per smart working o lavoro agile si intende una modalità della prestazione lavorativa svolta in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, definita in accordo sottoscritto da datore di lavoro e lavoratore. 

Comunicazione smart working: a cosa serve

Il D.M. n. 149 del 22 agosto 2022 ha previsto che, a partire dal 1° Settembre 2022, per l'attivazione dello smart working le aziende private e gli enti pubblici sono tenuti a comunicare al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e/o cessazione del rapporto.

C'è da dire, tuttavia, che considerando l'adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro relativamente all'utilizzo dei servizi Rest di invio delle comunicazioni, in questa prima fase l'obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.

Naturalmente è sempre obbligatorio sottoscrivere un contratto di smart working tra le parti, da conservare per almeno 5 anni dalla sua sottoscrizione.

E' importante sottolineare che tale comunicazione riguarda non solo la sottoscrizione di nuovi accordi di lavoro agile, ma anche modifiche e aggiornamenti sui periodi di lavoro agile in corso già comunicati o cessazioni di precedenti accordi.

Comunicazione smart working entro 5 giorni

La comunicazione va effettuata dal referente aziendale o da un soggetto abilitato (ad es. commercialista, consulente del lavoro, ecc.) entro il termine di 5 giorni dalla stipula dell’accordo di lavoro agile.

La comunicazione dovrà essere resa per via telematica attraverso il portale Servizi Lavoro (https://servizi.lavoro.gov.it/), accessibile tramite autenticazione SPID CIE. Con il decreto si è provveduto a rendere disponibile un apposito modulo, che noi riproponiamo in questa scheda.

In caso di mancata comunicazione è prevista l'applicazione, da parte dell’Ispettorato del Lavoro, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato.

Foto
Free-Photos su Pixabay
Documenti correlati
 
Utilità