Fac simile contratto telelavoro: modello editabile
Fac simile contratto di lavoro subordinato in regime di telelavoro. Per telelavoro si intende una prestazione lavorativa effettuata a distanza, ossia in un luogo diverso dai locali dell'azienda ma ad essa funzionalmente collegato grazie all'ausilio di strumenti telematici e tecnologie informatiche (computer, telefono, smartphone, tablet ecc.). Il telelavoro non va confuso con lo smart working o “lavoro agile”, un modo più agile ed efficiente di concepire il rapporto di lavoro subordinato, in cui la prestazione lavorativa viene volta in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa.
Il telelavoro è frutto di un accordo volontario tra datore e lavoratore, dunque in qualsiasi momento ciascuna delle parti può manifestare la propria opposizione.
Vantaggi per il lavoratore e per le aziende
I vantaggi connessi all’applicazione del telelavoro sono molteplici. Per il lavoratore il ricorso al telelavoro significa un guadagno in termini di tempo e di costi per effetto di una riduzione degli spostamenti quotidiani, ma anche un beneficio in termini di qualità della vita (meno stress, possibilità di conciliare le proprie esigenze legate alla famiglia e al tempo libero con quelle dell’azienda). Ma si pensi anche ai benefici che può trarne ad esempio una persona con handicap fisici.
Tra l’altro la possibilità di comunicare e interagire costantemente con l’ambiente di lavoro grazie alla posta elettronica, alla videocomunicazione o all’utilizzo di applicazioni specifiche, fa sì che il lavoratore possa esercitare la sua professione senza neppure sentirsi isolato.
Ma il telelavoro porta vantaggi anche alle aziende: possibilità di razionalizzare gli spazi (beneficiando dunque di una riduzione dei costi), di non perdere ore lavorative in caso di scioperi dei trasporti, condizioni meteorologiche avverse, ecc., di beneficiare di una maggiore produttività dei propri telelavoratori.
Chiaramente ci sono benefici anche per la società più in generale: riduzione del traffico e dunque dell’inquinamento, riduzione degli incidenti, possibilità di integrare gruppi svantaggiati, di creare nuovi servizi e aumentare la loro qualità, maggiore diffusione delle nuove tecnologie e delle competenze per utilizzarle, la possibilità di contribuire allo sviluppo economico di regioni lontane o difficilmente accessibili e di zone geografiche che altrimenti avrebbero scarsa rilevanza.
In quali settori di applica il telelavoro
Per effetto della diffusione e dello sviluppo della tecnologia informatica e delle telecomunicazioni, le professioni che oggi fanno ricorso a questa metodologia di lavoro sono tante: si va dai lavori tradizionali di ufficio (settore della contabilità ad esempio) alle attività ad alto contenuto professionale (programmatori, web project manager, business analyst, ecc.), dall’attività di telemarketing, televendite, ricerche di mercato e di personale a quella di editoria, formazione, traduzioni e via così.
In linea generale tutte quelle attività che non richiedono la produzione di beni materiali sono potenzialmente interessate dal telelavoro. Infatti basta essere in possesso di un PC portatile o tablet e di un telefono cellulare con connessione dati per avere un vero e proprio ufficio al seguito.
Aspetti normativi
Il Telelavoro in Italia non è disciplinato da una Legge, ma da un Accordo Interconfederale del 9 Giugno 2004 tra Confindustria, Confartigianato, Confesercenti, Cna, Confapi, Confservizi, Abi, Agci, Ania, Apla, Casartigiani, Cia, Claai, Coldiretti, Confagricoltura, Confcooperative, Confcommercio, Confinterim, Legacoop, Unci, Cgil, Cisl e Uil. Nel settore pubblico, invece, il Telelavoro è disciplinato dal D.P.R. 8 Marzo 1999, n. 70.
Strumenti di lavoro
Normalmente è il datore di lavoro che provvede alla fornitura (in comodato d’uso), all’istallazione e alla manutenzione degli strumenti necessari allo svolgimento dell’attività (personal computer, stampante, collegamento internet, fax, ecc.), a meno che il telelavoratore non faccia uso di strumenti propri.
Se il telelavoro viene svolto con regolarità, il datore di lavoro deve farsi carico dei costi derivanti dalla perdita e danneggiamento degli strumenti di lavoro, nonché provvedere alla copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, in particolare quelli relativi alla comunicazione.
Il dipendente è tenuto ad utilizzare la propria postazione di lavoro con diligenza, a non manomettere in alcun modo gli apparati, a non consentirne ad altri l'utilizzo ed a restituire all'azienda le attrezzature affidategli in uso al termine dell'attività di telelavoro. Deve altresì evitare di utilizzare le attrezzature e i servizi a fini personali e non raccogliere e diffondere materiale illegale via internet.
Il dipendente addetto al telelavoro deve altresì permettere, secondo modalità e tempi preventivamente concordati, l'effettuazione degli interventi manutentivi sulle attrezzature di cui ha l'uso da parte degli addetti alla manutenzione.
Il datore di lavoro deve rispettare il diritto alla riservatezza del telelavoratore. Di conseguenza l’eventuale installazione di strumenti di controllo (videoterminali) sull’attività svolta deve essere effettuata nel rispetto del D.Lgs. 626/1994.
Contratto e lettere di assunzione in regime di telelavoro
Va detto innanzitutto che si tratta di una modalità di lavoro che può essere adottata solo nel caso in cui ci sia una scelta volontaria del lavoratore e del datore di lavoro. Inoltre per quanto riguarda ad esempio il trattamento retributivo, l'orario di lavoro, la tutela della salute o le opportunità formative, il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti previsti per un lavoratore comparabile che svolge la propria attività in azienda.
Il telelavoro può essere pattuito al momento dell’assunzione ma anche successivamente. In ogni caso il datore di lavoro deve provvedere a fornire al telelavoratore le relative informazioni scritte, incluse quelle relative al contratto collettivo applicato e alla descrizione della prestazione lavorativa.
Attraverso il contratto di telelavoro vengono disciplinati una serie di aspetti del rapporto di lavoro. Ecco i principali.
LUOGO DELLA PRESTAZIONE
Occorre specificare il domicilio del lavoratore o comunque il luogo presso il quale il lavoratore fornirà le proprie prestazioni. In questo punto si può anche prevedere la possibilità per l’azienda, nell’ambito del normale adempimento della prestazione lavorativa, di richiedere al lavoratore l’effettuazione di interventi presso sedi diverse da quelle del proprio domicilio o presso la sede dell’azienda.
In caso di cambiamento del domicilio, il lavoratore è tenuto a comunicare tale circostanza all’azienda con un determinato preavviso.
SOGGEZIONE AL POTERE GERARCHICO E DISCIPLINARE
Le parti si danno atto che il telelavoro non incide sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale e sul conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
ORARIO DI LAVORO E REGISTRAZIONE PRESENZE
In questa sezione del contratto va specificato l’orario di lavoro così come concordato nella lettera di assunzione telelavoro.
L’eventuale straordinario e/o supplementare dovrà sempre essere preventivamente autorizzato in forma scritta.
In questi casi l’azienda fornirà un foglio presenze vidimato che il lavoratore compilerà giornalmente e trasmetterà all’azienda.
ATTREZZATURA TECNOLOGICA
Qui vanno specificate le attrezzature e i dispositivi che verranno installati e configurati presso il domicilio del lavoratore al fine di consentirgli lo svolgimento dell’attività lavorativa. Generalmente l’installazione è subordinata alla presentazione da parte del lavoratore di idonea documentazione che attesti la conformità dei luoghi (ad esempio attestazione sulla conformità dell’impianto a terra, autorizzazione del condominio, etc.).
La scelta, l’acquisizione e la gestione dell’attrezzatura sono a carico dell’azienda, che provvederà all’installazione della stessa.
La strumentazione verrà concessa al lavoratore in comodato d’uso ai sensi degli artt. 1803 e ss. Cod. Civ. per permettere allo stesso l’adempimento della sua obbligazione lavorativa: in ogni caso il personal computer, compresi i relativi programmi, il collegamento ad internet e la casella di posta elettronica, sono strumenti di lavoro affidati esclusivamente per l’esercizio delle funzioni assegnate e pertanto non debbono essere utilizzati per uso personale o comunque estraneo all’attività aziendale, né modificati, ferma restando la possibilità di esplicita e preventiva autorizzazione da parte della Direzione Aziendale.
FORMAZIONE
Questo paragrafo del contratto riveste particolare, dal momento che l’azienda è tenuta ad illustrare al lavoratore le modalità di funzionamento del software, il corretto uso della strumentazione, in particolare per quanto concerne l’uso del video-terminale e le pause di lavoro, nonchè le modalità di controllo della valutazione del lavoro
L’azienda deve altresì provvedere, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626 e sue successive modifiche e/o integrazioni, a fornire l’adeguata informazione e formazione sui rischi connessi alle caratteristiche delle attrezzature che verranno installate e le misure di prevenzione adottate e da rispettare nelle procedure di lavoro, dopo aver preso visione dei locali in cui le stesse attrezzature verranno installate.
Dal canto suo il lavoratore si impegna a seguire, nell’utilizzo della strumentazione, le istruzioni fornite dal datore di lavoro o dai suoi preposti a ciò addetti. Il lavoratore è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire a altri l’utilizzo degli stessi.
CONTROLLI A DISTANZA
Il lavoratore deve essere messo al corrente delle modalità di funzionamento delle tecnologie utilizzate per la valutazione del lavoro svolto; eventuali variazioni e/o modifiche delle tecnologie che saranno introdotte verranno tempestivamente illustrate dall’azienda.
VISITE NEL DOMICILIO DEL LAVORATORE
Anche questo è un aspetto che deve essere eventualmente evidenziato in contratto. Chiaramente le visite devono essere concordate con il lavoratore, concedendo a quest’ultimo anche un certo preavviso.
RETRIBUZIONE E SPESE
Qui deve essere definita la retribuzione lorda e l’eventuale meccanismo del rimborso delle spese.
OBBLIGHI DEL LAVORATORE
Qui va specificato il periodo e la fascia oraria nei quali il lavoratore si impegna a garantire la propria disponibilità al collegamento in via telematica e/o telefonica con il proprio diretto superiore. In caso di motivata impossibilità, il lavoratore è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’azienda.
Il lavoratore deve impegnarsi altresì a prestare la propria opera con diligenza e riservatezza e a non svolgere in ogni caso attività in concorrenza (per conto proprio o altrui) con l’attività svolta dal datore di lavoro, mettendo in atto tutto quanto tecnicamente compatibile con lo svolgimento dell’attività per la sicurezza dei dati trattati.
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