Modello per attivare la procedura di conciliazione al fine di risolvere in maniera stragiudiziale controversie eventualmente insorte con Edison Energia e riguardanti sia la fornitura di energia elettrica che di gas naturale: bollette con importi anomali, ritardi nell’attivazione della fornitura, sospensioni nella erogazione di energia elettrica o gas, malfunzionamento del contatore, ritardi nella contabilizzazione dei conguagli, ecc.
Ricordiamo innanzitutto che il ricorso alla procedura di conciliazione, che come detto consente di risolvere le controversie senza rivolgersi al giudice in modo semplice, veloce e assolutamente gratuito, è divenuto obbligatorio dal 1° Gennaio 2017.
Questo significa che senza questo passaggio, il consumatore non può portare la controversia all'attenzione di un Giudice.
Il servizio di conciliazione è assicurato grazie alla costituzione di un un Organismo ADR di negoziazione paritetica tra Edison Energia e le 20 Associazioni dei Consumatori del CNCU (Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti), regolarmente iscritto nell’elenco dell’ARERA.
Queste le associazioni aderenti: Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi, Assoconsum, Assoutenti, Casa del Consumatore, Centro Tutela Consumatori Utenti – Verbraucherzentrale Südtirol, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Federazione Confconsumatori-ACP, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Udicon, Unione Nazionale Consumatori.
Possono aderire al servizio coloro che hanno attiva la fornitura di:
Va precisato, inoltre, che il ricorso alla conciliazione è possibile qualora il cliente, dopo aver formalizzato per iscritto un reclamo Edison,
Infine è necessario che
Il modulo debitamente compilato dovrà essere inviato all’Ufficio Conciliazione:
La segreteria ricevuta la domanda provvede ad istruire la pratica: apre un fascicolo, valuta la procedibilità formale, chiede eventuali integrazioni, trasmette tutta la documentazione alla Commissione.
Quest'ultima non assume decisioni sulla controversia, ma si limita ad elaborare una proposta di accordo che le parti sono libere di accettare.
Se l'accordo accettato questo è immediatamente vincolante tra le parti. In caso di esito negativo, invece, la Commissione redige un verbale di mancato accordo che viene comunicato al consumatore.
La procedura, a meno di questioni particolarmente complesse, deve concludersi nel termine di 90 giorni dall’invio della domanda di conciliazione.
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