Requisiti, retribuzione e durata del congedo parentale

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 11/03/2020

La domanda finalizzata all'ottenimento del congedo parentale va presentata all'Inps mediante una delle seguenti modalità:
- Sito ufficiale dell'Inps (www.inps.it). In questo caso è necessario disporre del Pin dispositivo;
- Contact Center Integrato (numero verde 803164 da rete fissa oppure 06164164 da telefono cellulare);
- Patronati e CAF.

La domanda va inoltrata prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto; se presentata dopo verranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.

Per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, l'indennità sarà anticpata dal datore di lavoro tranne in casi particolari in cui è pagata direttamente dall'Inps (operai agricoli, lavoratori stagionali a termine, lavoratori dello spettacolo a tempo determinato).

Per quelli iscritti alla gestione separata e per le lavoratrici autonome il pagamento è effettuato direttamente dall'Inps.

Attenzione: se l'Inps non provvede al pagamento entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile, il diritto si prescrive.

A chi spetta

Il congedo parentale spetta:
- ai lavoratori dipendenti del settore privato. Non spetta ai lavoratori sospesi o cessati, ai lavoratori domestici e a quelli a domicilio;
- ai lavoratori iscritti alla gestione separata Inps (collaboratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi, amministratori, venditori porta a porta, lavoratori autonomi occasionali, ecc.);
- alle lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, ecc.) iscritte all'Inps e in regola con il pagamento dei contributi previdenziali. Durante il periodo di congedo parentale, la lavoratrice deve estenersi effettivamente dall'attività lavorativa, non ha l'obbligo di versare i contributi e ha diritto all'accredito figurativo di tutto il periodo. Il congedo non spetta al padre lavoratore autonomo.

Cosa spetta

L'indennità sostitutiva della retribuzione è pari al 30%:
- dell'ultima retribuzione percepita dal genitore richiedente (lavoratori dipendenti);
- di 1/365simo del reddito derivante dal lavoro parasubordinato, associazione in partecipazione o da attività libero professionale prodotto nei 12 mesi precedenti l'inizio del congedo;
della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda della categoria di appartenenza (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta....). Alle lavoratrici autonome spetta altresì la sospensione dell'obbligo contributivo e la copertura figurativa dei periodi di congedo parentale.

Periodo indennizzabile

Per ogni bambino, fino a 12 anni di età (oppure fino ai 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato), i genitori lavoratori dipendenti possono usufruire complessivamente di un periodo di congedo massimo pari a 10 mesi. Qualora il padre lavoratore dipendente fruisce di 3 mesi di congedo, il limite complessivo è elevato ad 11 mesi.

Entro tale limite complessivo, la madre, trascorso il periodo di maternità obbligatorio, può fruire del congedo parentale per un periodo non superiore a 6 mesi; il padre può fruire del congedo, sin dalla nascita del figlio, per un periodo massimo di 6 mesi, elevabili a 7 qualora fruisca di almeno 3 mesi di congedo. In presenza di un unico genitore a questi spettano 10 mesi di congedo.

Pubblicato il 11/03/2020
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