Modulo di reclamo per clausole vessatorie: modello Pdf

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 11/11/2025
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Modelli di lettera in formato WORD con cui il consumatore contesta all'azienda o al professionista la presenza di clausole vessatorie nel contratto che sta per sottoscrivere o che ha sottoscritto.

Nullità clausole vessatorie anche se sottoscritte

Le clausole vessatorie sono considerate dalla legge (art. 1341 c. 2 c.c. e art. 33 Codice del Consumo) illecite e abusive, dunque nulle se inserite in contratti, note d'ordine o formulari, per il semplice motivo che producono a carico del consumatore un significativo squilibrio di diritti ed obblighi rispetto al venditore o professionista.

Sono vessatorie, ad esempio, quelle clausole che

  • esonerano, parzialmente o totalmente, il venditore/professionista dalle conseguenze derivanti da un suo eventuale inadempimento;
  • attribuiscono la facoltà di recesso dal contratto solo a chi ha predisposto il contratto (ad es. banca, assicurazione, ecc.);
  • rimettono ad una delle parti la facoltà di prorogare l’efficacia temporale del contratto;
  • stabiliscono, in caso di controversia, la competenza esclusiva di una località diversa dalla residenza del consumatore;
  • ecc.

Le clausole vessatorie possono riguardare anche la garanzia legale di un prodotto. Così il venditore potrebbe inserire in contratto delle clausole che tendono ad escludere l'applicazione della garanzia prevista dagli artt. 128 e segg. del Cod. Cons. in caso di non conformità o difetti del prodotto, oppure clausole che tendono a limitare la responsabilità del venditore in caso di danni causati dal prodotto. 

Clausole vessatorie possono essere presenti anche nel contratto di locazione. Per la giurisprudenza è da considerarsi vessatoria, ad esempio, la clausola che stabilisce la risoluzione del contratto a seguito del mancato pagamento di una sola rata da parte del conduttore, oppure quella che pone a carico di quest'ultimo l’obbligo di eliminare le conseguenze del deterioramento subito dalla cosa locata per il normale uso, una volta cessato il rapporto.

Quando contestare la presenza di clausole vessatorie

Le clausole elencate nell’art. 33 del Codice del Consumo si presumono vessatorie a meno che il venditore o il professionista non dimostri che 

  • la clausola è stata oggetto di trattativa individuale;
  • la clausola non è vessatoria.

In altre parole è il venditore/professionista che deve dimostrare che quando il consumatore ha sottoscritto il contratto era pienamente consapevole e conscio dei propri diritti e doveri.

Dal canto suo il consumatore può rifiutarsi di sottoscrivere il contratto se considera vessatorie una o più clausole contrattuali.

Se invece ha già sottoscritto il contratto può contestare la loro presenza direttamente al venditore/professionista o proporre un ricorso giudiziario. In quest'ultimo caso se il Giudice riconosce come vessatoria la clausola contestata dal consumatore, questa diventa "nulla", mentre il resto del contratto resta valido in tutti gli altri punti.

Fac simile contestazione clausole vessatorie

Spett.le
_____________
_____________
(nome e indirizzo dell’azienda/professionista)

Raccomandata A.R. / PEC

Oggetto:  Contratto contenente clausole vessatorie 

In data __/___/____ il/la sottoscritto/a _________________ nato/a ________________
il __/___/____ e residente in ________________  via/p.zza ______________________
C.F. _________________ Tel. ________________ E-mail _______________________

ha stipulato con Voi un contratto relativo a _________________________ (specificare l’oggetto del contratto, ad es. l’acquisto di un immobile, l’abbonamento ad un servizio Internet, ecc.).

Detto contratto contiene al punto ___ una clausola che ____________________ (ad es. “impone al sottoscritto, in caso di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una penale di importo manifestamente eccessivo” oppure “consente a Voi di variare il prezzo del bene o del servizio fissato in origine senza consentire al sottoscritto la possibilità di recedere dal contratto” oppure “consente a Voi di recedere anche prima della scadenza del contratto, non riservando identico diritto al sottoscritto” oppure “prevede l’esclusione della garanzia del venditore prevista dagli art. 1519 bis e seguenti del Codice Civile in caso di prodotto difettoso” oppure “prevede come sede del Foro competente sulle controversie una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del sottoscritto” ecc.).

La suddetta clausola, ai sensi di quanto disposto dall’art. 33 del Codice del Consumo, è da ritenersi vessatoria e pertanto come non apposta al contratto, che per il resto rimane pienamente valido ed efficace tra le parti. 

Resta in attesa di una Vostra conferma e accordo su quanto sopra.

Con riserva di ogni diritto e azione nei Vostri confronti, porge distinti saluti.

Luogo e data

Firma_________________

Si allega:

  1. copia del relativo contratto
  2. ……………………
Foto
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