Contratto affitto terreno agricolo: fac simile editabile

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 05/03/2021
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In questa scheda proponiamo un fac simile di contratto di affitto fondo rustico, in pratica un modello con cui è possibile concedere in affitto un fondo rustico, ossia un fondo destinato alla produzione agricola.

Contratto di affitto fondo rustico: cos'è

Il contratto di affitto di un fondo rustico è un contratto con il quale una parte (concedente) affitta ad un terzo (affittuario) un terreno per un certo periodo affinché lo possa coltivare in cambio di un corrispettivo pattuito (Legge 3 maggio 1982, n. 203).

Il canone può consistere in denaro, in una quota dei frutti o in una prestazione in natura.

L’affittuario deve impegnarsi a tenere e coltivare il terreno secondo le regole del buon padre di famiglia, in particolare seguendo le norme di tecnica agraria più opportune per quanto concerne le rotazioni, le concimazioni ed i lavori agricoli. Il concedente si riserva di verificare personalmente o tramite persona di fiducia che l'affittuario osservi tutti gli obblighi previsti dalla legge.

L'affittuario si obbliga ad eseguire a sue spese tutte le riparazioni ordinarie, mentre il concedente/proprietario si obbliga ad eseguire le riparazioni straordinarie, sempre che queste non siano attribuibili a colpa o negligenza del conduttore.

Il contratto di affitto fondo rustico può essere scritto o verbale. In ambedue i casi è necessaria la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

Contratto affitto terreno agricolo: durata

I contratti di affitto stipulati dopo 3 maggio 1982 hanno la durata di 15 anni. La durata è di 6 anni, invece, in caso di affitto di terreni agricoli ubicati nell’ambito delle comunità montane e in caso di terreni montani destinati ad alpeggio in cui sono compresi alloggi per personale e strutture ricovero bestiame.

E’ comunque possibile stipulare tra le parti “accordi in deroga” con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole. In ogni caso la durata minima non può essere inferiore al termine necessario a consentire il compimento del ciclo biologico della coltura praticata sul fondo (ad es. 1 anno minimo per la coltivazione di mele). La durata massima, invece, non può eccedere i 30 anni.

In mancanza di disdetta di una delle parti, il contratto di affitto si intende tacitamente rinnovato per il periodo minimo, rispettivamente, di quindici anni per l'affitto ordinario e di sei anni per l'affitto particellare, e così di seguito.

La disdetta deve essere comunicata almeno un anno prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Questo il fac simile di

Va precisato, tuttavia, che il coltivatore/affittuario può recedere dal contratto in ogni momento e senza neppure fornire spiegazioni. Anche in questo caso, tuttavia, deve concedere un preavviso al proprietario: almeno un anno dalla scadenza dell’annata agraria.

La risoluzione del contratto di affitto fondo rustico può essere, invece, fatta valere dal concedente nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempienza contrattuale inerente la normale e razionale coltivazione del fondo, la conservazione e manutenzione del fondo stesso e delle relative attrezzature, la instaurazione di rapporti di subaffitto e/o di subconcessione, il pagamento del canone.

Diritto di prelazione dell'affittuario

Il proprietario del fondo, alla scadenza del contratto, può concedere in affitto il fondo a terzi, ma è tenuto a comunicare all’affittuario le offerte ricevute almeno 90 giorni prima della scadenza. Questo perché l'affittuario ha il diritto di prelazione in caso di nuovo affitto, con la conseguenza che se entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione offre condizioni uguali a quelle che gli sono state comunicate, deve essere preferito a tutti gli altri.

Tale obbligo per il proprietario del fondo non sussiste quando l'affittuario ha comunicato che non intende rinnovare l'affitto e quando la cessazione del rapporto di affitto è avvenuto per grave inadempienza o recesso dell'affittuario.

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