Contributo a fondo perduto perequativo: modello e guida

- Ultimo aggiornamento: 30/11/2021
Formati
PDF   Contributo a fondo perduto perequativo ISTANZA
PDF   ISTRUZIONI per la compilazione del modello
PDF   GUIDA al Contributo a fondo perduto perequativo
Dichiaro di aver preso visione della nota informativa

Il modello di domanda del contributo a fondo perduto perequativo previsto dal Decreto Sostegni bis in favore di quelle attività economiche danneggiate dall’emergenza da Coronavirus. Scaricabili anche le istruzioni per la compilazione e una guida redatta dall'Agenzia delle Entrate.

Contributo a fondo perduto perequativo: in cosa consiste

Si tratta di una somma di denaro che lo Stato riconosce a quei contribuenti che hanno registrato un peggioramento del risultato economico d'esercizio (dunque non del fatturato) tra il 2020 e il 2019, a causa della crisi sanitaria da Covid-19. Il contributo perequativo, erogato dall'Agenzia delle Entrate mediante bonifico sul conto corrente intestato (o cointestato) al richiedente o mediante attribuzione di credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24, è escluso da tassazione.

Vediamo adesso come si calcola l'importo spettante. Si determina dapprima la differenza tra i risultati economici d’esercizio relativi ai due periodi d'imposta. Chiaramente deve registrarsi un peggioramento della situazione, il che significa che il risultato d'esercizio del 2020 deve essere peggiore rispetto al 2019.

Al risultato ottenuto occorre sottrarre l'importo complessivo dei contributi a fondo perduto ottenuti dal richiedente attraverso i precedenti provvedimenti emanati dal Governo per contrastare la chiusura delle attività: contributo "Rilancio", contributo "Ristori", contributo "Sostegni", ecc.

Al risultato così ottenuto occorre applicare una percentuale variabile così determinata:

  • 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro
  • 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro
  • 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro
  • 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro
  • 5%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.

L’importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro.

Facciamo un esempio per capire meglio. L'azienda Rossi ha registrato tra gli anni 2019 e 2020 un peggioramento dei propri conti, passando da un utile di esercizio di 140.000 € del 2019 ad un utile di 90.000 € del 2020. Grazie ai diversi provvedimenti governativi, la stessa azienda ha percepito fino ad oggi contributi a fondo perduto pari a 8.500 €. Poiché nel 2019 l'azienda ha registrato un fatturato complessivo di 880.000 €, il contributo spettante sarà pari a: [(140.000 - 90.000 - 8.500) *15%] = 6.225 euro.

Chiaramente il contributo a fondo perduto perequativo non spetta se l’ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto già percepiti dal contribuente risulta uguale o addirittura superiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Contributo a fondo perduto perequativo: a chi spetta

Va detto innanzitutto che il contributo a fondo perduto perequativo spetta ai soggetti che

  • risultano titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario. Possono far domanda anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali;
  • sono residenti o stabiliti in Italia.

Inoltre il richiedente deve soddisfare questi ulteriori requisiti:

  • l'ammontare dei ricavi o compensi relativi all'anno 2019 non deve essere superiore a 10 milioni di euro;
  • il risultato economico d'esercizio (dunque non il fatturato) relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 deve risultare inferiore almeno del 30% rispetto al risultato economico d’esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019;
  • la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 deve essere stata presentata entro il 30 settembre 2021 e quella relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2019 entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione, comunque non oltre il 30 settembre 2021.

Il contributo non spetta invece

  • a coloro che hanno attivato la partita Iva successivamente al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis). Fanno eccezione gli eredi che hanno attivato la partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell'attività del parente deceduto e i soggetti che hanno posto in essere un’operazione di trasformazione aziendale e che proseguono quindi l’attività del soggetto confluito la cui attività è cessata e quindi la partita Iva è stata chiusa alla data del 26 maggio 2021;
  • agli enti pubblici, di cui all’art. 74 del Tuir;
  • agli intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all’art. 162-bis del Tuir.

Quando e come presentare la domanda

L'istanza può essere presenta dal giorno 29 novembre 2021 al giorno 28 dicembre 2021.

La domanda va presentata mediante i canali telematici dell’Agenzia o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet delle Entrate.

Il richiedente può provvedere personalmente alla compilazione e all'invio dell'istanza, oppure avvalersi del supporto di un intermediario (commercialista, Caf, ecc.), a condizione che quest’ultimo sia stato preventivamente delegato all’utilizzo, per suo conto, del Cassetto fiscale o al servizio di Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici del portale “Fatture e Corrispettivi”.

In quest'ultimo caso il richiedente deve preventivamente consegnargli il modello dell’istanza compilato e sottoscritto, comprese le sezioni relative agli aiuti di Stato. L’intermediario deve conservare l’istanza sottoscritta, insieme a copia del documento di identità del richiedente e tale documentazione dovrà essere esibita in caso di
controllo.

Tags:  coronavirus prestazioni assistenziali

Foto
Free-Photos su Pixabay
Documenti correlati
 
Utilità