Esenzione ticket per disoccupati

- Ultimo aggiornamento: 21/02/2023
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L'esenzione dal pagamento del ticket sulle prestazioni sanitarie spetta anche a disoccupati e familiari a carico con un reddito del nucleo familiare inferiore a € 8.263,31 elevato a € 11.362,05 nel caso di coniuge a carico, più ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (codice E02).

Esenzione ticket per disoccupati

In questo caso per avere diritto all'esenzione dal pagamento del ticket sanitario è necessario che siano soddisfatti sia la condizione di disoccupazione che quella del reddito

Condizione di disoccupazione

Ai fini dell’esenzione dal ticket si considerano disoccupate le persone che:

  • hanno perso una precedente attività di lavoro dipendente;
  • non sono impegnate in alcuna attività lavorativa;
  • sono iscritte negli elenchi anagrafici della Sezione Circoscrizionale per l’Impiego di competenza;
  • hanno reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro

I soggetti collocati in Cassa Integrazione Guadagni (CIG), sia essa ordinaria sia straordinaria, non sono da considerarsi disoccupati.

Si precisa che i soggetti alla ricerca di prima occupazione (inoccupati) non rientrano nella categoria dei disoccupati aventi diritto all’esenzione.

Condizione di reddito

L’esenzione è possibile se oltre allo status di disoccupato la persona appartiene ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo - riferito all’anno precedente - non superiore a € 8.263,31 aumentato a € 11.362,05 in presenza di coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di € 516,46 per ogni figlio a carico.

L’esenzione dal ticket per disoccupazione è estesa anche ai familiari a carico della persona disoccupata.

I familiari a carico sono quelli non fiscalmente indipendenti, per i quali l’interessato gode di detrazioni fiscali, perché il loro reddito è inferiore a € 2.840,51, ovvero:

  • coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati senza limiti di età, anche se non conviventi o residenti all’estero;
  • se conviventi con il contribuente oppure nel caso in cui lo stesso corrisponda loro assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, i seguenti altri familiari (cosiddetti “altri familiari a carico”):
    a) il coniuge legalmente ed effettivamente separato
    b) i discendenti dei figli
    c) i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali
    d) i genitori adottivi
    e) i generi e le nuore;
    f) il suocero e la suocera;
    g) i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

Nessun riferimento al reddito e/o allo stato di disoccupazione, invece, per l'esenzione ticket per patologia, l'esenzione ticket prevenzione tumori, l'esenzione ticket gravidanza e l'esenzione ticket per invalidità.

Ricordiamo che sul nostro portale si possono trovare informazioni e modulistica anche con riferimento all'esenzione ticket per reddito.

Come richiedere l'esenzione ticket per disoccupazione

L’esenzione può essere richiesta:

  • presso gli sportelli della propria ASL di residenza attraverso la compilazione dell'apposito modello di autocertificazione (un fac simile è disponibile in questa scheda);
  • on line, accedendo al servizio web dedicato della propria regione attraverso credenziali SPID o Tessera sanitaria - Carta nazionale dei servizi;
  • attraverso il portale Sistema Tessera Sanitaria https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/esenzioni-da-reddito-cittadini

Il titolare dell'esenzione ha il dovere di:

  • non usufruire dell’esenzione nel caso di modifica delle condizioni reddituali o di stato civile che determinano la perdita del diritto;
  • comunicare tempestivamente all’ASL la perdita del diritto all’esenzione.

Eventuali abusi comportano responsabilità penale.

Tags:  autocertificazione sanitaria ticket sanitario

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