Comunicazione subentro contratto di locazione per decesso conduttore

- Ultimo aggiornamento: 24/10/2023
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Descrizione

Fac simile con cui la persona convivente con il conduttore dell’immobile, venuto a mancare, informa il proprietario che intende succedere allo stesso nel contratto di locazione. Il fac simile di lettera per subentro contratto di locazione è disponibile nei formati DOC e PDF editabile.

Subentro contratto di locazione per decesso conduttore: cosa dice la legge

La successione nel contratto di locazione per morte del conduttore è regolata dagli articoli 6 (per gli immobili ad uso abitativo) e 7 (per gli immobili ad uso non abitativo) della Legge n. 392 del 1978.

L'articolo 6 stabilisce che in caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi. Secondo la legge italiana possono essere considerati conviventi di fatto anche due persone maggiorenni, omosessuali o eterosessuali, unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, che non siano vincolati da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.

Questo significa che il parente che si è momentaneamente trasferito presso l'abitazione del conduttore, ad esempio per assisterlo nella sua malattia, non può subentrare di diritto nel contratto di locazione.

Si tratta, dunque, di una successione di diritto, il che significa che gli eredi non dovranno stipulare un nuovo contratto, ma semplicemente limitarsi a comunicare la propria volontà al locatore. La stessa cosa accade con

Per inciso va ricordato che in caso di decesso del proprietario dell'immobile, l'erede o il chiamato all'eredità deve inviare una comunicazione all'amministratore di condominio per consentire l'aggiornamento dell'anagrafe condominiale. Dal nostro portale è possibile scaricare questo

Con riferimento agli immobili ad uso non abitativo, l'art. 37 della Legge 392 stabilisce che con la morte dell'affittuario subentrano nel contratto di locazione commerciale coloro che, per successione o per precedente rapporto risultante da atto di data certa anteriore alla apertura della successione, hanno diritto a continuarne l’attività.

Gli eredi conviventi possono rinunciare al subentro nel contratto di locazione?

La domanda da porsi è: i soggetti abitualmente conviventi con il conduttore, possono alla morte di quest'ultimo recedere dal contratto di locazione

Sulla questione interviene l'art. 1614 del Codice Civile il quale stabilisce che nel caso di morte dell'inquilino, se la locazione deve ancora durare per più di 1 anno ed è stata vietata la sublocazione, gli eredi possono recedere dal contratto entro 3 mesi dalla morte.

La comunicazione di recesso deve essere inoltrata con un preavviso non inferiore a 3 mesi. In questo caso gli eredi dovranno versare l’imposta di registro dovuta per la risoluzione del contratto. La somma, pari a 67,00 euro, va versata tramite mod. F23 con codice tributo 110T.

La stessa comunicazione dovrà essere inoltrata dagli eredi del defunto che non risultano conviventi, ma in questo caso non saranno tenuti al pagamento di alcuna imposta.

Tags:  locazione affitto

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