Fac simile con il quale l'amministrazione di condominio, il dirigente di un ente pubblico e l'amministratore di una società privata comunica alla ditta appaltatrice del servizio il recesso dal contratto di manutenzione degli ascensori.
La manutenzione dell'ascensore non solo è un'attività opportuna, ma anche obbligatoria. A stabilirlo è il D.Lgs 162/99, il quale non solo impone l'obbligo della manutenzione al proprietario dell'ascensore, ma prescrive anche che detta attività sia riservata esclusivamente a tecnici abilitati.
Il servizio consiste nella manutenzione ordinaria e periodica dell’impianto e comprende:
L'incarico alla ditta specializzata viene affidato attraverso la sottoscrizione di un contratto manutenzione ascensore che definisce
Il contratto può avere una durata di "enne" anni con previsione di tacito rinnovo per un uguale periodo, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi, almeno un certo numero di giorni prima della data di scadenza.
A tal proposito va precisato che la giurisprudenza ha dichiarato vessatorie le clausole per i contratti di manutenzione degli ascensori che prevedono un preavviso di 180 giorni per la disdetta, considerando invece congruo un preavviso di 30 giorni.
In caso di contratto senza tacito rinnovo, la durata potrebbe essere pari ad un anno. In questo caso se si vuole disdire il contratto a scadenza non occorre effettuare alcuna comunicazione.
Chiaramente il contratto di manutenzione ascensore potrebbe anche prevedere la facoltà in capo al committente di recedere dal contratto in qualsiasi momento, tramite l'invio di una semplice lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In questo caso, tuttavia, occorre porre attenzione, perché il contratto potrebbe prevedere l'obbligo per la parte che recede di pagamento di un indennizzo da calcolarsi in misura pari ad una certa percentuale dei canoni fino alla scadenza.
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