In questa scheda rendiamo disponibili nei formati DOC e PDF il modulo CILA, ossia il modello di Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, necessario per effettuare lavori di ristrutturazione straordinaria in case e appartamenti.
Si tratta di un modello che che consente di semplificare al massimo l'avvio di determinate tipologie di lavori edilizi, come
Sono questi interventi di manutenzione straordinaria e restauro e risanamento conservativo che possono essere effettuati senza titolo abilitativo, ma con una semplice comunicazione da inviare all'ufficio tecnico del Comune: la CILA appunto (DPR 380/2011 art. 6 bis, introdotto dall'art. 3 D.Lgs. n. 222/2016).
L'importante è che i lavori non incidano sulle parti strutturali dell'edificio, sui volumi, sulla destinazione d'uso dell'immobile e via discorrendo. In tutti questi casi, infatti, occorre far ricorso alla SCIA.
Ciò premesso il consiglio è di verificare sempre la normativa regionale, visto che in talune regioni altri interventi edilizi potrebbero ricadere nella fattispecie della CILA.
Non è necessario ricorrere alla CILA quando si effettuano interventi di manutenzione ordinaria. Anche in questo caso facciamo degli esempi:
La comunicazione deve essere redatta da un tecnico abilitato (geometra, ingegnere, architetto), il quale deve appunto dichiarare che gli interventi previsti rientrano tra quelli ricadenti nella CILA, sono conformi ai regolamenti edilizi vigenti e agli strumenti urbanistici approvati, rispettano le normative antisismiche, igienico sanitarie e via discorrendo.
Al modulo CILA, che può essere presentato all'ufficio tecnico del Comune o SUE (Sportello Unico per l'Edilizia) anche per via telematica (PEC), occorre allegare altri documenti come:
E' importante che la CILA sia correttamente compilata, specie se il soggetto che intende effettuare i lavori (proprietario, affittuario, usufruttuario, ecc.) intende fruire delle bonus ritrutturazioni.
Presentata la CILA in Comune, si possono iniziare i lavori il giorno stesso. L'ufficio tecnico, da parte sua, ha 30 giorni di tempo per chiedere eventuali integrazioni o imporre la sospensione dei lavori.
La mancata presentazione della CILA comporta una sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro.
Tale sanzione è ridotta di due terzi, dunque pari a 333 euro, se la comunicazione viene effettuata spontaneamente in un momento successivo, ossia quando l’intervento è già in corso di esecuzione.
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