Fac simile che il lavoratore dipendente deve compilare, firmare ed inoltrare al proprio datore nel momento in cui intende fruire di un permesso per lutto regolarmente retribuito.
Si tratta di un diritto sancito dall'articolo 4 della Legge 53 dell’8 marzo 2000, il quale prevede che il lavoratore dipendente (sia privato che pubblico) ha diritto ad un permesso retribuito di 3 giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità
Questo in linea generale, perché per rispetto ad alcune categorie di lavoratori i CCNL (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro) possono prevedere condizioni di maggior favore. Detto in altri termini potrebbero prevedere il permesso retribuito anche per la morte di zii, cugini, suocere, generi/nuore o nipoti (figli del fratello o sorella).
Si, a condizione che la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. Qualora ciò non risulti, il lavoratore è comunque libero di chiedere un permesso al proprio datore di lavoro, sapendo però che per la sua assenza non percepirà alcuna retribuzione (permesso non retribuito).
In questi casi il datore di lavoro può legittimamente opporsi alla richiesta del proprio dipendente, qualora le motivazioni fornite non lo convincano o la sua assenza non risulti compatibile con le esigenze di servizio.
Come abbiamo già anticipato al lavoratore spettano 3 giorni lavorativi all'anno. Dunque nel malaugurato caso in cui il lavoratore subisse nel corso dello stesso anno più di un lutto, non potrebbe comunque fruire di permessi per un periodo complessivo superiore a 3 giorni.
Nei giorni di permesso non sono inclusi i giorni festivi e non lavorativi. Per fare un esempio se nell'azienda in cui lavora il Sig. Rossi il sabato non si lavora ed egli chiede un permesso a partire dal Venerdì, ha il diritto di rientrare in servizio il mercoledì successivo.
I 3 giorni si intendono integralmente retribuiti da parte del datore di lavoro.
Il permesso per lutto va richiesto entro 7 giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
Al rientro in servizio occorre presentare il certificato di morte.
In caso di grave infermità, invece, il lavoratore è tenuto a presentare, entro 5 giorni dal rientro in servizio, quei documenti e certificati medici rilasciati da strutture ospedaliere e/o da ASL che attestino le gravi patologie del coniuge, del parente entro il II° grado o del convivente riconosciuto.
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