Disdetta con raccomandata: quale data considerare?
Ricorda che quando nel disdire una pay tv o un contratto di affitto ricorri alla classica raccomandata a.r., fa fede la data di ricezione e non quella di invio. Discorso inverso vale per gli atti giudiziari: in questo caso fa fede la data di spedizione. L'alternativa alla disdetta con raccomandata è la PEC - Posta Elettronica Certificata.
Disdetta con raccomandata per contratti: vale la data di ricezione
Effettuare una disdetta è sempre un’operazione delicata: occorre in particolare rispettare i termini previsti dal contratto sottoscritto, non solo perchè il recesso possa considerarsi efficace, ma anche per non incorrere nel pagamento di penali o costi.
Solitamente la disdetta di un contratto o di un servizio avviene mediante l’invio di un modulo o di una lettera di disdetta tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento. Si usa questa tipologia di spedizione di modo che il mittente possa avere, entro un giorno lavorativo, la conferma dell’avvenuta consegna del plico.
Così se hai intenzione comunicare la disdetta del contratto di locazione, della pay tv Sky, di un’utenza domestica, della fibra/adsl o dell’assicurazione sulla casa non dovrai far altro che recuperare il giusto fac simile e rileggere con attenzione cosa specifica il contratto al capitolo "Recesso".
Generalmente vige l’obbligo di inviare la lettera di disdetta entro un determinato numero di giorni prima della scadenza del contratto stesso. Questo termine permette ad aziende e grandi compagnie di avere il tempo materiale di disdire il servizio prima del rinnovo automatico del contratto; ecco perché deve essere rispettato, se non si vuole incorrere nel pagamento dei famigerati “costi dell’operazione” (ex penali).
Il particolare sul quale si interrogano spesso i consumatori riguarda l’adempimento di tale onere, in quanto nei contratti non viene specificato se, entro la data indicata sul contratto, la lettera di disdetta deve essere semplicemente spedita, nel qual caso varrebbe appunto la data di spedizione apposta dallo sulla ricevuta della raccomandata, oppure se deve essere consegnata al destinatario, nel qual caso varrebbe la data di ricezione materiale della lettera da parte del destinatario e apposta dal portalettere.
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 8006 del 2 aprile 2009 ha dichiarato che l’opzione corretta è la seconda, in quanto il soggetto che deve procedere alla disdetta di un contratto ha il diritto di venire a conoscenza della volontà del cliente entro il termine indicato nel contratto stesso, così da poter adempiere agli obblighi aziendali prima del tacito rinnovo.
Tutto questo quali effetti ha? E' molto semplice: se devi disdire un contratto nel quale è specificato nero su bianco che la comunicazione di recesso va inoltrata 15 giorni prima della scadenza, non ridurti all'ultimo giorno utile per spedire la raccomandata, ma anticipa la spedizione a 20/22 giorni prima della scadenza, considerando il fatto che la consegna del plico avviene in 4-6 giorni, oltre quello di spedizione. Altrimenti puoi servirti della Posta Raccomandata 1 che consente la consegna al destinatario o a un suo delegato entro un giorno lavorativo successivo a quello della spedizione.
Spedizione atti giudiziari: vale la data di invio
L'impostazione appena descritta è da considerarsi valida solo in caso di disdetta o recesso di un contratto, mentre per quanto riguarda la spedizione di atti giudiziari, precetti ecc. vale la regola opposta: il mittente può considerare valida la data apposta sul timbro postale e non quella relativa alla consegna materiale del plico.
La stessa Cassazione, nella sentenza n. 13970 del 26.07.2004 ha specificato che “deve ritenersi operante nell’ordinamento vigente un principio generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all’ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato”.