Ricorso per autocertificazione non accolta: PDF editabile

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Descrizione

Fac simile da utilizzare nel caso in cui un funzionario pubblico si rifiuti di accettare l'autocertificazione, nonostante ci siano tutti i presupposti per un suo utilizzo, al fine di richiedere le ragioni del mancato accoglimento.

Autocertificazione non accettata: cosa fare

Gli enti della Pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi hanno l'obbligo di accettare le autocertificazioni. 

Addirittura dal 2020, per effetto del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni nella “LEGGE 11 settembre 2020, n. 120”, anche i privati sono soggetti a tale obbligo.

Ma cosa succede se un pubblico ufficiale o un funzionario dell'ufficio pubblico non accetta l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla?

La risposta è semplice: egli incorre nelle sanzioni previste dall'art. 328 del Codice penale e rischia di essere punito per omissioni o rifiuto di atti d'ufficio.

In simili circostanze il cittadino deve innanzitutto accertare chi è il responsabile della pratica. A questo punto può chiedere per iscritto le motivazioni del mancato accoglimento dell'autocertificazione, specificando gli estremi della pratica, il responsabile del procedimento e ogni altra informazione utile.

La comunicazione va trasmessa all'amministrazione di riferimento e per conoscenza al Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione presso la Prefettura del luogo in cui è stata rifiutata l'autocertificazione e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Funzione Pubblica - ROMA.

Il funzionario pubblico ha 30 giorni esporre le ragioni per le quali ha ritenuto di non accettare l’autocertificazione, scaduto questo termine incorre nelle sanzioni previste dall'art. 328 del Codice penale: reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032.

Si è detto che anche i privati sono tenuti ad accettare l’autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva. Dunque anche verso questi ultimi il cittadino può presentare, ad esempio, un'autocertificazione di residenza o di nascita, in luogo dei relativi certificati anagrafici.

Questi ultimi possono comunque essere richiesti e prodotti (solo ai privati), ma prevedono il pagamento di marca da bollo da 16 euro.

Gli enti privati, dal canto loro, possono effettuare controlli sui contenuti delle autocertificazioni ricevute senza la necessità di definire appositi accordi con le amministrazioni interessate.

A tal fine è importante che i moduli per l’autocertificazione riportino la dicitura in calce: “Autorizzo il soggetto privato che riceve questa autocertificazione a verificare i dati in essa contenuti rivolgendosi alle Amministrazioni competenti”.

Tags:  atto notorietà dichiarazione sostitutiva

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