Guida alle adozioni internazionali

Se ci stai pensando già da un po’ ma non hai mai indagato a fondo per paura di perderti nel mare della burocrazia italiana, non preoccuparti: ci pensiamo noi a semplificarti le cose. In questo articolo ti spiegheremo in parole semplici quali sono i requisiti per presentare la domanda, quali sono i criteri di valutazione degli enti e di quante tappe è composto il percorso delle adozioni internazionali.

Adozioni internazionali: requisiti della coppia

L’articolo 6 della legge 184/83, poi successivamente modificata, definisce alcuni dei requisiti fondamentali per le coppie che intendono adottare un bambino: "L’adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o che raggiungano tale periodo sommando alla durata del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale, e tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare."

Riassumendo, per accedere alle adozioni internazionali occorre:

  • essere due individui coniugati al momento della presentazione della dichiarazione di disponibilità;
  • essere sposati da almeno 3 anni, oppure aver convissuto per un periodo che, sommato alle nozze, sia almeno pari a 3 anni (ad esempio 1 anno di nozze e 2 di convivenza, 2 anni di nozze e 1 di convivenza, 2 anni di nozze e 2 di convivenza e così via);
  • procurarsi i documenti o le testimonianze che attestino il matrimonio e l’eventuale convivenza;
  • non avere alcun procedimento di divorzio o separazione in corso, nemmeno di fatto;
  • essere idonei a mantenere, istruire ed educare il minore che entra a far parte della famiglia anagrafica tramite l’adozione internazionale.

Chiaramente, l’ultimo punto di questo elenco non può subire una verifica formale, al contrario ha bisogno di essere avvalorato mediante una specifica analisi di coppia, delle attitudini e del rapporto tra i coniugi. Ad attribuire questo “merito” ai papabili genitori adottivi sono i Tribunali per i minorenni, che insieme alle ASL e ai Servizi socio assistenziali degli Enti locali cercano di individuare il contesto familiare quanto più idoneo all’arrivo di un figlio adottivo. La collaborazione tra le diverse strutture presenti sul territorio, a tal proposito, sembra ineludibile, al fine di ottenere una visuale quanto più possibile ampia e veritiera sulle capacità della coppia adottante.

Adozioni internazionali: limiti di età

Per quanto riguarda i limiti di età previsti dalla legge al fine di ottenere l’idoneità alle adozioni internazionali, è essenziale possedere i requisiti che ti elenchiamo qui sotto:

  • la differenza di età minima tra adottante e adottato è di 18 anni, ciò vuol dire che due individui di 30 anni non possono adottare un minore di 13 anni, ma possono adottarne uno di 10;
  • la differenza di età massima tra la coppia che adotta e il minore adottato è di 45 anni per uno dei coniugi, di 55 per l'altro;
  • la differenza di età massima può essere derogata nel caso in cui avessero già un figlio minorenne (naturale o adottato) oppure nel caso in cui decidessero di adottare due o più fratelli.

Non è difficile intuire che i limiti di età stabiliti dalla legge sono in linea con quelli della genitorialità naturale. Il motivo è presto detto: il limite massimo di età è stato fissato a 45/55 anni per dare modo alla coppia di seguire il minore fino all’età adulta. Tuttavia c’è da fare una precisazione: l’abbinamento tra la coppia e il minore non è di competenza italiana, bensì viene decretato dall’Autorità straniera, che nella maggior parte dei casi privilegia le coppie molto giovani, tralasciando quelle più avanti con l’età.

Proseguiamo descrivendo il percorso dell’adozione internazionale, dalla presentazione della dichiarazione di disponibilità, all’acquisizione del titolo di “famiglia multietnica”.

Adozioni internazionali: prima tappa

Il primo passo verso l’adozione internazionale di un minore è la presentazione della dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i minorenni della propria Regione di residenza. La dichiarazione deve essere presentata presso l’Ufficio di cancelleria civile. Se gli individui dimostrano di possedere tutti i requisiti necessari, il Tribunale si occuperà di trasmettere la documentazione ai servizi sociali del territorio entro 15 giorni. Qualora, invece, il Tribunale attesti la mancanza dei requisiti descritti nei paragrafi precedenti, allora la coppia verrà dichiarata inidonea seduta stante.

È molto importante chiarire un concetto: la coppia adottante può rendersi formalmente disponibile ad accogliere un minore, ma non può avanzare il diritto di adottarlo. Questo perché l’adozione, come istituto in sé, persegue lo scopo di soddisfare il diritto di ogni bambino ad avere una famiglia e non il contrario.

In più la coppia adottante deve occuparsi di reperire alcuni documenti, che dovranno essere correlati alla dichiarazione di disponibilità. Tali documenti possono variare da regione a regione, perciò ti invitiamo a confrontarti direttamente con il Tribunale dei minori presente sul territorio. Per farti un’idea, te ne elenchiamo alcuni:

Alcuni Tribunali richiedono perfino il certificato di sana e robusta costituzione psicofisica (rilasciato dal medico di base o dalla ASL) e il certificato relativo a particolari analisi mediche (H.I.V., Epatiti B e C, T.B.C. non in atto a cura del medico curante, T.P.H.A.).

Adozioni internazionali: seconda tappa

La seconda tappa del procedimento di adozione riguarda l’analisi dell’ambiente familiare, eseguito dai Servizi socio-assistenziali del proprio territorio di residenza. Questo può essere il momento più impegnativo per alcuni, in quanto occorre mettersi il più possibile “a nudo” davanti agli operatori, così da permettergli di reperire tutte le informazioni utili alla compilazione della relazione che devono inviare al Tribunale dei minori.

Il materiale raccolto durante il periodo di analisi consentirà al giudice di arrivare ad una decisione quanto più possibile obiettiva e onesta. Questa relazione deve essere compilata ed inviata al giudice entro 4 mesi dall’invio della documentazione da parte del Tribunale. Nella seconda fase i servizi sociali hanno anche un’altra importante funzione, ovvero quella di informare adeguatamente la coppia adottante circa lo stile e le condizioni di vita alle quali i minori sono abituati, nei loro paesi di provenienza.

Adozioni internazionali: terza tappa

Entro 2 mesi dalla data di ricevimento della relazione da parte dei servizi sociali, il Tribunale per i minori deve convocare la coppia e rilasciare un decreto di idoneità oppure di non idoneità. C’è anche una terza opzione: nel caso in cui le informazioni in possesso del giudice non siano abbastanza esaustive, egli potrebbe richiedere un approfondimento.

Una volta ottenuto il decreto di idoneità bisognerà inviarlo alla Commissione per le adozioni internazionali e all’Ente scelto dai coniugi.

Adozioni internazionali: quarta tappa

La quarta tappa è l’ultima che i coniugi svolgeranno in Italia. È loro compito contattare l’Ente autorizzato dalla Commissione per le adozioni internazionali entro 1 anno dalla data di ottenimento del decreto di idoneità. La scelta dell’ente può avvenire secondo diversi criteri: ci si può affidare a quello consigliato da conoscenti, perché maggiormente accreditato, oppure sceglierlo in base al paese nel quale opera.

Gli Enti autorizzati hanno il compito di formare, informare, affiancare i futuri genitori adottivi nel percorso dell'adozione internazionale, assisterli davanti all'Autorità Straniera e sostenerli nel percorso post-adozione. Sono iscritti in un particolare Albo che specifica per ognuno di essi: sede legale, atto costitutivo, legale rappresentante, ambito nazionale autorizzato e paesi nei quali risulta essere accreditato e operativo: ad esempio Etiopia, Kenya o Burkina per l'Africa, Sri Lanka, Cambogia o Corea del Sud per l'Asia, Moldavia, Ucraina o Ungheria per l'Europa, Bolivia, Cile o Perù per l'America Centrale e via di seguito.

La maggior parte degli Enti autorizzati prevedono degli incontri a scopo informativo: è molto importante, per le coppie che decidono di adottare, conoscere le procedure dei paesi esteri, di modo da prepararli a quello che li aspetta, come genitori di un bambino o di un ragazzino di nazionalità straniera.

Attenzione: la scelta dell’Ente è una decisione molto importante, nonché un passaggio obbligatorio, in quanto sarà quest’ultimo a svolgere tutte le pratiche necessarie al completamento della procedura di adozione.

Adozioni internazionali: quinta tappa

La quinta tappa è la più importante di tutto il procedimento che la coppia ha svolto finora. Questo è il momento dell’incontro con quello che molto probabilmente sarà il figlio adottivo. Come potrai immaginare, non è possibile determinare una tempistica prestabilita in questa fase; quello che possiamo dirti è che sono coinvolti tutti i soggetti che si occupano della pratica: dai genitori all’Ente autorizzato, dalla Commissione per le adozioni internazionali, al minore.

In pratica l’Ente che i coniugi hanno scelto nella quarta tappa ora deve farsi carico della procedura di adozione nel paese scelto. L’obiettivo è ricevere l’autorizzazione all’incontro con il bambino o il ragazzino oggetto di adozione. Una volta ottenuto questo importante consenso, l’Ente deve sostenere e preparare la coppia all’incontro. Se quest’ultimo di rivela positivo sia per i soggetti coinvolti, sia per l’Autorità straniera, l’ente può trasmettere tutti gli atti alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia, dichiarando la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla Convenzione de L'Aja.

Nel caso in cui l’incontro non si concluda positivamente, invece, l’Ente autorizzato deve redigere una relazione indicante i motivi che hanno influito negativamente sull’abbinamento coppia adottante-adottato. Questa indicazione è importantissima per stabilire i parametri del prossimo abbinamento.

Qualora sia l’Ente a non voler accogliere una proposta di abbinamento dall’Autorità straniera, la coppia adottante può fare ricorso alla Commissione per le adozioni internazionali. Nel caso in cui la commissione non accettasse la giustificazione per il diniego dell'Ente, potrebbe sostituirsi ad esso oppure affidare la pratica ad un altro Ente.

Per concludere la quinta tappa, l’Ente che si occupa dell’adozione deve inviare tutta la documentazione del minore e gli atti prodotti dal giudice straniero alla Commissione, che si occuperà di archiviarla.

Adozioni internazionali: sesta tappa

Nella sesta tappa di questo iter spetta alla Commissione per le adozioni internazionali gestire la documentazione relativa all’incontro tra i coniugi e il minore avvenuto all’estero. Dopo aver verificato la conformità del procedimento alle disposizioni della Convenzione de L’Aja, la Commissione può finalmente permettere al minore di stabilirsi in Italia. Anche in questo caso non è possibile determinare una tempistica certa, tuttavia giunti a questo punto si può dire che la maggior parte del lavoro è stato svolto. Ai coniugi non resta che organizzarsi per l’arrivo del figlio adottivo.

Adozioni internazionali: settima tappa

Siamo finalmente giunti alla conclusione della procedura. Quando il minore entra in Italia, la nuova famiglia deve affrontare un periodo di affidamento preadottivo, che si conclude con la trascrizione del provvedimento di adozione. Questa ultima tappa vede il coinvolgimento del Tribunale dei minori, che dovrà materialmente apportare le modifiche al Registro di Stato Civile. Questo adempimento burocratico serve a rendere il minore un cittadino italiano a tutti gli effetti, nonché un membro della famiglia adottiva.

I tempi previsti per il completamento della procedura di adozione variano da caso a caso, quindi non è possibile fare una stima.

Un’informazione che può esserti utile però, riguarda il Tribunale. Come nelle prime tappe, occorre che il Tribunale dei minorenni sia quello posto nel territorio di attuale residenza della famiglia adottiva, anche se è diverso da quello che ha assegnato il decreto di idoneità (perché magari durante il procedimento di adozione i coniugi si sono trasferiti o ad ogni modo hanno spostato la propria residenza in un’altra regione o città).

Adozioni internazionali: normativa di riferimento

La normativa che descrive i requisiti per le adozioni nazionali e internazionali è composta da diverse leggi, emanate e modificate dal 1983 al 2015. Nello specifico, la legge 19 ottobre 2015, n. 173 (in vigore dal 13.11.2015) contiene le modifiche alla legge n. 184 del 4 maggio 1983, riguardante il “diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare" (GU n. 252 del 29-10-2015); il D.P.C.M. del 13 marzo 2015 invece contiene i criteri per la nomina dei rappresentanti delle Associazioni familiari nazionali e l’elezione dei componenti della Commissione per le adozioni internazionali; il Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che introduce il concetto di "responsabilità genitoriale"; la legge 10 dicembre 2012, n. 219 che contiene le ''Modifiche al Codice civile in materia di riconoscimento e di successione ereditaria dei figli naturali'' e infine il D.P.R n. 108 del 8 giugno 2007 che contiene il regolamento per il riordino della Commissione per le adozioni internazionali.

Puoi trovare il collegamento a tutti i testi di riferimento visitando la pagina relativa alla normativa italiana del sito ministeriale www.commissioneadozioni.it.

Adozioni internazionali: enti, tribunali e costi

Ancora una volta puoi rivolgerti al sito www.commissioneadozioni.it. Sulla parte sinistra della Homepage troverai un riquadro dedicato agli attori istituzionali coinvolti nel procedimento di adozione, dunque i Tribunali per i minori di tutta Italia, con tanto di indirizzo e contatti, la Commissione per le adozioni internazionali e tutti i suoi membri, l’albo degli Enti autorizzati, i Servizi socio-assistenziali degli Enti locali, le Regioni a cui fare riferimento e così via.

Già leggendo queste prime basilari informazioni otterrai un quadro di riferimento ben preciso e i contatti a cui rivolgerti per iniziare quest’avventura. Scorrendo in basso, sempre nella parte sinistra della Homepage del sito istituzionale dedicato alle adozioni, troverai il riquadro dedicato ai costi dell’operazione. Selezionando la voce “Costi per Ente” potrai accedere all’elenco di tutti gli Enti autorizzati, con il dettaglio dei costi per i servizi ricevuti in Italia e all’estero. Purtroppo non è possibile preventivare la spesa che ciascuna famiglia adottiva dovrà investire, in quanto i costi variano da un minimo di 4.000 a oltre 10.000 euro. Le variabili che influiscono sulle spese sono l’Ente scelto per gestire la procedura di adozione e il paese d’origine del minore.

Oltre ai servizi da corrispondere agli Enti, ci sono anche dei costi accessori che riguardano la burocrazia, le spese di viaggio e così via.

Adozioni internazionali: rimborsi e detrazioni

Due buone notizie per le famiglie adottive. La prima: le coppie di coniugi che decidono di adottare un minore di nazionalità non italiana possono dedurre dalla dichiarazione dei redditi (nel Modello 730 o nel Modello Unico Persone Fisiche) una parte delle spese sostenute per l’adozione. Nello specifico, è possibile dedurre dal reddito complessivo il 50% degli importi sborsati per la procedura, a patto che questi siano stati opportunamente registrati dall’Ente che ha gestito la pratica di adozione. A scanso di equivoci, sarà meglio conservare qualsiasi tipo di ricevuta.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre stabilito che la deduzione prescinde dalla conclusione dell’adozione: ciò vuol dire che hanno diritto a questo tipo di agevolazione anche le coppie che non sono arrivate a concludere la settima tappa della procedura, bensì hanno dovuto interromperla prima. Non è possibile includere nella deduzione anche le spese relative agli incontri post-adottivi.

La seconda buona notizia riguarda la possibilità di ottenere un rimborso spese, a procedura ultimata. Il Consiglio dei Ministri rinnova di anno in anno il Fondo per il rimborso delle spese sostenute per le adozioni internazionali. Solo per farti un esempio, il ministro Maria Elena Boschi ha dichiarato che il Fondo per i rimborsi alle famiglie 2016 ammonta a oltre 20 milioni di euro, di cui 15 milioni provengono dal fondo istituito con Legge di stabilità e 7,5 dal credito rimasto inutilizzato negli anni precedenti. Come vedi, ci sono buone possibilità di ottenere il rimborso parziale delle spese sostenute per l’adozione di un minore di nazionalità straniera.

È possibile chiedere il rimborso del 50% delle spese sostenute, solo una volta conclusa tutta la procedura. Questa è l’istanza di rimborso che puoi scaricare in 3 diverse versioni dal portale di Moduli.it. Una volta compilato adeguatamente il modulo, sarà tuo dovere inviarlo a:

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le adozioni internazionali Largo Chigi n.19 - 00187 Roma.

Ti consigliamo di organizzarti per tempo e procedere alla produzione degli allegati da correlare all’istanza di rimborso. Troverai tutte le indicazioni nel modulo. Ad ogni modo le richieste possono essere presentate solo tra il 1 luglio e il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono stati autorizzati l’ingresso e la residenza del minore in Italia.

Pubblicato il 24/02/2017   Foto: Flickr
Documenti correlati



Lascia un commento
Attenzione: prima di inviare una domanda, controlla se è già presente una risposta ad un quesito simile.

I pareri espressi in forma gratuita dalla redazione di Moduli.it non costituiscono un parere di tipo professionale o legale. Per una consulenza specifica è sempre necessario rivolgersi ad un professionista debitamente qualificato.

Obbligatorio