Anatocismo: banche sanzionate. Ecco come difendersi

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 21/11/2017

Attraverso un comunicato stampa del 17 Novembre scorso, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha reso noto di aver comminato sanzioni per complessivi 11 milioni di euro nei confronti di tre importanti istituti bancari italiani: UniCredit S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e Intesa San Paolo S.p.A. L'accusa? Aver adottato pratiche commerciali aggressive, e quindi scorrette , nei confronti della propria clientela aventi ad oggetto la pratica dell'anatocismo bancario. Prima di entrare nel merito della questione e capire esattamente di che cosa sono state accusate le banche, è utile soffermarci sul concetto di anatocismo.

Anatocismo cos'è

Quando si parla di anatocismo ci si riferisce a quel fenomeno per il quale gli interessi maturati sul capitale concesso in prestito vengono addebitati sul conto corrente, costituendo la base per il conteggio di ulteriori interessi. In pratica l’anatocismo può essere definito come l'applicazione degli interessi sugli interessi. Dal 1° ottobre 2016 sono entrate in vigore nuove norme sul tema dell’anatocismo bancario, ma per capirne esattamente la portata e i benefici per il consumatore è necessario spiegare cosa accadeva fino a poco più di un anno fa.

Un esempio potrebbe aiutare meglio a capire la pratica dell'anatocismo. Supponiamo che un correntista avesse uno scoperto di conto di 1.000 euro. Con un tasso di interesse passivo del 5%, la banca gli addebitava alla chiusura del primo trimestre (e non alla fine dell'anno) la somma di 50 euro, che andava a gravare subito sul capitale a debito. Con la conseguenza che nella successiva chiusura trimestrale, i nuovi interessi andavano calcolati non solo sul capitale prestato (1.000) ma anche sugli interessi precedentemente contabilizzati (50), dunque sulla somma complessiva di 1.050 euro. In definitiva si trattava di una metodologia di calcolo degli interessi che determinava una crescita esponenziale del debito a favore del creditore (la banca) e a danno del cliente.

Nonostante la pratica dell’anatocismo fosse stata dichiarata illegittima dalla Corte di Cassazione in più di una occasione, alcune banche hanno continuato negli anni ad applicare questa metodologia di calcolo degli interessi. In passato è intervenuta anche la Legge di Stabilità 2014 a regolare la materia, ridefinendo sostanzialmente l'art. 120 del TUB (Testo Unico Bancario) e stabilendo in sostanza che gli interessi periodicamente capitalizzati (contabilizzati) non potessero produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sarebbero stati calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

A rafforzare quanto stabilito dalla legge di stabilità si registrano nel corso del 2015 anche due sentenze del Tribunale di Milano, che nel condannare alcuni istituti di credito hanno riaffermato il principio secondo cui gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori.

Ma tutto questo non si è dimostrato sufficiente ad arginare definitivamente il fenomeno, complice l'inerzia delle istituzioni e degli organi di vigilanza di fronte alla mancata applicazione del nuovo art. 120 del T.U.B..

Anatocismo: cosa è cambiato

Dal 1° Ottobre 2016, come detto, vigono nuove norme in tema di anatocismo, una pratica che come vedremo tra breve non scompare del tutto. In particolare con l'art.17-bis, comma 1, del D.L. n. 18/2016, convertito con modificazioni, in Legge n.49/2016, si è provveduto a riformulare l'art. 120 comma 2 T.U.B. In pratica ciò che cambiato è il meccanismo di calcolo degli interessi sugli interessi, che non avverrà più con una periodicità trimestrale bensì annuale, così come accade per gli interessi creditori. Le novità riguarderà in particolare mutui, finanziamenti, scoperti di conto corrente, aperture di credito e perfino carte di credito revolving.

Dunque gli interessi attivi e passivi avranno la stessa periodicità di calcolo, ossia annuale. Non solo. Gli interessi calcolati alla fine dell'anno solare, ad esempio su uno scoperto di conto corrente, saranno esigibili non prima del 1° Marzo dell'anno successivo. Entro questa data il correntista ha due possibilità:

a) pagare l'ammontare degli interessi passivi. In questo caso il problema dell'anatocismo non si pone e gli interessi si continuano a calcolare sul capitale originale;
b) decidere di non pagare gli interessi passivi ma di farseli addebitare sul conto corrente. In questo caso occorre che il correntista manifesti per iscritto questa sua volontà alla banca. A questo punto gli interessi passivi maturati fino al 31 Dicembre dell'anno precedente andranno ad aggiungersi al capitale e sulla somma risultante andranno ad essere calcolati nuovi interessi. L'autorizzazione è revocabile in ogni momento.

Come si vede l'anatocismo uscito dalla parte è rientrato dalla finestra. Ciò che cambia è la periodicità di calcolo degli interessi (non più trimestrale ma annuale) e il fatto che lo stesso debba essere autorizzato espressamente dal cliente. E' per questo motivo che nelle settimane immediatamente successive all'entrata in vigore del Decreto, gli istituti di credito si sono affrettati ad inviare ai propri clienti delle comunicazioni con cui chiedevano espressamente l’autorizzazione per l’addebito in conto degli interessi passivi. In quella occasione il cliente poteva chiaramente rifiutarsi oppure decidere di concedere la propria autorizzazione, consapevole anche del fatto che in quest'ultimo caso avrebbe potuto in qualsiasi momento tornare sui propri passi e revocare l'autorizzazione. Tuttavia in questo caso consigliamo di effettuare la revoca prima dell’addebito degli interessi nei conti dei debitori, che generalmente avviene intorno a metà Gennaio.

Ricordiamo anche che la lettera con cui la banca comunica alla propria clientela il nuovo metodo di calcolo degli interessi passivi, poichè si configura come una proposta di modifica unilaterale del contratto, deve concedere al cliente il diritto di recedere senza spese entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. In assenza di un espresso rifiuto da parte del cliente, la comunicazione della banca si intenderà accettata.

E se il cliente non rilascia la propria autorizzazione e contestualmente si rifiuta di pagare gli interessi passivi richiesti dalla banca? In questo caso la banca potrà richiedere al proprio cliente il pagamento degli interessi di mora, calcolati però dal 1° Marzo. Oggi gli interessi moratori si aggirano intorno all'8%, dunque decisamente alti.

Anatocismo: perchè le banche sono state sanzionate

Dopo quest'ampia premessa, torniamo alle sanzioni comminate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai tre noti istituti di credito.

Secondo l'Antitrust tali banche hanno assunto condotte aggressive nei confronti dei propri clienti, violando in questo modo gli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo. Rammentiamo, a tal proposito, che secondo l'art. 24 "è considerata aggressiva una pratica commerciale che ... mediante coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore ... e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso".

Ma cerchiamo di capire nel concreto quale rilievo è stato fatto alle banche. Come si è detto il cliente deve espressamente autorizzare l'addebito sul proprio conto corrente degli interessi passivi maturati, ad esempio, sullo scoperto che gli è stato concesso dall'istituto. Ora le banche non possono forzare questa volontà, mettendo in atto comportamenti e strategie con l'unico obiettivo di spingere il cliente a rilasciare l'autorizzazione. Ma questo è proprio quello che - secondo l'Antitrust - avrebbero messo in atto le tre banche italiane: comunicazioni personalizzate precompilate, messaggi di posta elettronica, pop-up nell'home banking, tutti finalizzati a raccogliere l'autorizzazione del cliente all’addebito in conto degli interessi debitori, senza che questi avesse la minima possibilità di esprimere il proprio rifiuto.

Non solo. In queste comunicazioni le banche ponevano in risalto solo i possibili effetti negativi in caso di una mancata autorizzazione: in pratica non concedendo l'autorizzazione, il cliente poteva andare incontro al mancato pagamento degli interessi passivi e di conseguenza subire l'addebito degli interessi di mora, oltre che essere segnalato come "cattivo pagatore" presso i Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) o la Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Al contrario nelle comunicazioni non si faceva alcun cenno alle conseguenze che la concessione dell'autorizzazione determinava in termini di applicazione degli interessi anatocistici. E' per questi motivi, dunque, che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ritenuto scorretto il comportamento tenuto dalle banche: in pratica hanno deliberatamente condizionato il cliente ad assumere delle decisioni che - come dice l'art. 24 del Codice del Consumo - probabilmente non avrebbe preso se fosse stato correttamente informato del fatto che  tali interessi, divenuti esigibili, sarebbero diventati parte capitale con conseguente conteggio di interessi sugli interessi debitori.

Anatocismo: cosa fare in caso di violazioni

Come si è detto a partire dall'ultimo trimestre 2016 non dovrebbe essere più scattare la capitalizzazione degli interessi senza autorizzazione, con periodicità trimestrale e con addebito al 31 Dicembre. Consigliamo ad ogni modo di stare in guardia e verificare attraverso l'estratto conto se la tua banca si attiene scrupolosamente alle prescrizioni dettate dal nuovo decreto.

Se così non fosse o comunque se restassi vittima di una condotta aggressiva e scorretta da parte della banca, sappi che hai diritto di ottenere il rimborso degli interessi anatocistici.  

Questo il modulo di richiesta di rimborso degli interessi anatocistici da presentare alla banca. Può essere utile in questi casi disporre di una copia del contratto originario sottoscritto con la banca, degli estratti conto e di ogni altro documento utile. Se questa documentazione non è più disponibile è possibile farne richiesta alla banca attraverso la compilazione di questo fac simile. Sappi che qualora ne avessi bisogno, puoi richiedere all'istituto anche lo storico degli estratto conto. Ti ricordiamo, infine, che possono inoltrare domanda tutti i correntisti, dunque sia persone fisiche che giuridiche.

Qualora la banca non dovesse rispondere entro 10 giorni o rispondere negativamente, il correntista può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (leggi "L'Arbitro Bancario Finanziario: quando e come fare ricorso") o in alternativa al Giudice di Pace per importi sino a 5.000 euro (leggi "Come fare ricorso al Giudice di Pace").

Pubblicato il 21/11/2017    13 Commenti
Documenti correlati


48253 - Redazione
01/02/2017
Pippo, può rifiutarsi di firmare, nel senso che di fronte ad una proposta unilaterale di modifica del contratto lei ha la facoltà di recedere (senza spese) entro 60 giorni, ma se non lo fa le modifiche proposte si intendono comunque accettate.

48251 - Pippo
01/02/2017
Ma è facoltativo da parte del correntista? O è obbligatorio firmare si?

48032 - Demetrio
13/01/2017
Buonasera, io ho due conti in rosso ed un fido. Ho pagato interessi ogni tre mesi. Potrei fare richiesta di rimborso degli interessi?

31059 - Redazione
05/07/2014
Federica, l'llegittimità della capitalizzazione degli interessi non si estende soltanto a quella trimestrale, ma riguarda ogni differente periodicità. Legga anche questo articolo.

31055 - FEDERICA
05/07/2014
salve, ho un fido di 15.000,00 euro sempre in rosso da più di 10 anni; la capitalizzazione degli interessi debitori è TRIMESTRALE, mentre (come si evince anche dal documento di sintesi) il "CALENDARIO PER IL CALCOLO INTERESSI è ANNO CIVILE.E' ANATOCISMO????

29616 - Redazione
08/04/2014
Alessandro, nel caso in cui il correntista va in rosso con il proprio conto corrente, la banca può far pagare al cliente la cd "commissione di istruttoria veloce" (Civ), il cui importo varia da istituto a istituto. La Civ non è dovuta per legge per sconfinamenti fino a 500 € a trimestre per un massimo di 7 giorni consecutivi. In questo caso l'esenzione può operare una sola volta per trimestre. Al contrario va pagata quando lo sconfino supera i 500 euro, oppure quando è d’importo minore, ma dura sette giorni o più. Per maggiori informazioni legga questo articolo.

29603 - alessandro
06/04/2014
Salve io sto sotto con la mia banca di 2000€ da circa 2 anni e ogni tre mesi mi viene addebitata una cifra che oscilla dai 45-60€ come competenze di chiusura. Posso chiedere il rimborso? Poi vorrei sapere se si puo' fare qualcosa anche sui finanziamenti, cessione del quinto, carte di credito... le spiego per tirare avanti faccio sempre prestiti ed estinguo i precedenti aumentando ovviamente il debito e il tempo e ho sempre pagato interessi altissimi da strozzini, vorrei sapere se la legge sull'anatocismo può essere applicata, purtroppo per SOPRAVVIVERE mi sono indebitato fino al collo e faccio salti mortali per tirare avanti per favore mi faccia sapere se posso fare qualcosa. Grazie

28103 - Redazione
23/12/2013
Federica, se la sua banca non le ha fornito alcuna risposta nei 30 giorni successivi oppure le ha fornito una risposta che lei ritiene non soddisfacente, può fare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario.

28089 - federica
22/12/2013
La banca, ricevuta la lettera (R/R) è obbligata a rispondere o no? Anche se il richiedente non ne avrebbe diritto? Si può mandare un altra lettera come "richiamo"?

17822 - Redazione
13/08/2012
Si Giuseppe, può chiedere il rimborso degli interessi.


Lascia un commento
Attenzione: prima di inviare una domanda, controlla se è già presente una risposta ad un quesito simile.

I pareri espressi in forma gratuita dalla redazione di Moduli.it non costituiscono un parere di tipo professionale o legale. Per una consulenza specifica è sempre necessario rivolgersi ad un professionista debitamente qualificato.

Obbligatorio