ASpI: guida alla nuova indennità per i disoccupati
Dal 2013 è entrata in vigore la cosiddetta ASpI, Assicurazione Sociale per l'Impiego, un nuovo sussidio ai disoccupati, introdotto dalla riforma Fornero, che ha sostituito o sostituirà nei prossimi anni i seguenti istituti di tutela dei lavoratori in caso di perdita del posto di lavoro:
- l'indennità di disoccupazione non agricola ordinaria (già dal 2013);
- l'indennità di disoccupazione non agricola a requisiti ridotti (già dal 2013);
- l'indennità di mobilità (dal 2017);
- l'indennità di disoccupazione speciale edile (dal 2017).
Attenzione, dal 1° Maggio 2015 è in vigore la NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego).
Chi può beneficiare dell'ASpI
Beneficiari dell'Aspi sono i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperative, coloro che lavorano nella Pubblica Amministrazione con contratti a tempo determinato e il personale artistico.
Non possono invece usufruire dell'ASpI i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni, gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, i lavoratori autonomi, i collaboratori a progetto e le partite Iva.
Quali sono i requisiti
L'indennità ASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto l'occupazione per cause indipendenti dalla propria volontà. Sono, quindi, esclusi i lavoratori che cessano per dimissioni o per risoluzione consensuale salvo che la stessa sia intervenuta a seguito di una procedura di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro.
I soggetto che fa domanda di Aspi deve quindi:
- essere in stato di disoccupazione;
- aver reso l'immediata disponibilità ai centri competenti;
- essere assicurato presso l'INPS da almeno due anni;
- avere versato almeno un anno di contributi nei due anni precedenti all'evento che ha portato alla disoccupazione.
Come si calcola
L'importo dell'ASpI è pari al 75% della retribuzione percepita dal lavoratore. Se la retribuzione è superiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT (per l'anno in corso è pari ad € 1.195,37), l'indennità viene aumentata di un ulteriore 25% calcolato sulla differenza tra lo stipendio effettivamente percepito e la soglia dei 1.195,37 €.
L’importo massimo mensile non può comunque superare, per l'anno in corso, l'importo di 1.167,91 €. L'indennità viene ridotta del 15% dopo i primi sei mesi e di un’ulteriore 30% dopo i successivi sei.
Durata massima prevista
Dal 1° gennaio 2016 la durata massima di corresponsione dell’ASpI è di 12 mesi per i lavoratori di età inferiore ai 55 anni e di 18 mesi per quelli di età pari o superiore a 55 anni.
Nel periodo transitorio da oggi a inizio 2016 la fruizione dell’ASpI è riassunta nella tabella che segue:
Periodo dal 1.1.2013 al 31.12.2015 | |||
Anno di perdita del posto di lavoro
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Età inferiore a 50 anni
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Età pari o superiore a 50 anni
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Età da 55 anni in su
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2013
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8 mesi
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12 mesi
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12 mesi
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2014
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8 mesi
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12 mesi
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14 mesi
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2015
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10 mesi
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12 mesi
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16 mesi
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Come presentare la domanda
La persona interessata deve recarsi prima presso il Centro per l'Impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio e presentare il modello di dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.
La domanda di prestazione AspI deve essere presentata entro due mesi che decorrono dall'ottavo giorno successivo alla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro. La domanda di prestazione AspI va inoltrata esclusivamente per via telematica all'Inps attraverso uno dei seguenti canali:
- Portale WEB dell’Istituto tramite PIN;
- Contact Center tramite il numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- Patronati/intermediari dell'Istituto.
Quando si perde l'indennità
Per poter fruire dell'ASpI occorre che permanga lo stato di disoccupazione. Qualora il beneficiario trovi una nuova occupazione, l'ASpI viene temporaneamente sospesa per contratti a tempo determinato inferiori ai 6 mesi; al termine della sospensione l’indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa.
Qualora il rapporto lavorativo superi i 6 mesi essa viene interrotta definitivamente. Tuttavia al termine del contratto il lavoratore disoccupato può farne nuovamente richiesta all'Inps, che in presenza dei requisiti necessari provvederà a calcolare una nuova indennità.
Il soggetto titolare dell'indennità di disoccupazione ASpI può svolgere attività lavorativa di natura meramente occasionale (lavoro accessorio), purché la stessa non dia luogo a compensi superiori a 3.000 euro (al netto dei contributi previdenziali) nel corso dell’anno solare 2013.
L'ASpI decade nei seguenti altri casi:
- raggiungimento dei requisiti per la pensione;
- raggiungimento dei requisiti per l’assegno di invalidità;
- inizio di un’attività autonoma senza dare comunicazione all'Ipns del reddito che si presume ottenere dalla stessa.
Dal 2015 è in vigore la Naspi, la nuova indennità di disoccupazione
Dal 1° Maggio 2015 è entrata in vigore una nuova indennità mensile di disoccupazione, denominata NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego), destinata a quei lavoratori subordinati che hanno perso involontariamente il lavoro. La NASpI va a sostituire sia la Aspi che la Mini Aspi.
Per conoscere beneficiari, requisiti, importi e modalità di richiesta, vi rimandiamo alla lettura dell’articolo “Naspi, un nuovo sussidio per chi ha perso il lavoro”.