Durc, dal 1° luglio si verifica con un click

Che cos'è e a cosa serve

Il DURC, documento unico di regolarità contributiva, è un certificato che attesta che un determinato soggetto, impresa o lavoratore autonomo, è in regola con il pagamento e gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili.

Il possesso di tale certificazione è necessario nel caso di appalti e subappalti di lavori pubblici, di iscrizioni ad albo dei fornitori, di fruizione di benefici normativi e contributivi concessi da Enti/P.A. nazionali o internazionali, ma anche nel caso di lavori privati soggetti al rilascio della concessione edilizia o alla DIA.

La novità

Fino ad oggi un’impresa era costretta ad attendere anche fino a un mese per ottenere una certificazione di regolarità contributiva (DURC) attraverso una procedura complessa e spesso delegata ad intermediari.

Dal 1 luglio 2015 per il rilascio del DURC è operativa una nuova procedura semplificata che consentirà alle imprese e alle pubbliche amministrazioni un notevole risparmio di tempo e denaro. Infatti per verificare la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili, sarà sufficiente collegarsi ai siti di tali enti, inserire il codice fiscale del soggetto da verificare ed ottenere con un semplice click un certificato unico valido per un periodo di 120 giorni.

Ciò è stato reso possibile grazie all’informatizzazione di talune procedure e alle interazioni tra le diverse banche dati.

Il documento, in formato "pdf" non modificabile, denominato "Durc On Line", riporta i seguenti contenuti minimi:
a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica;
b) l'iscrizione all'INPS, all'INAIL e, ove previsto, alle Casse Edili;
c) la dichiarazione di regolarità;
d) il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del documento.

Qualora il soggetto non risulti iscritto all’INPS o all’INAIL, nella sezione del documento relativa all’ente interessato sarà indicato “Non iscritto”; questo significa che con il documento verrà dichiarata la regolarità solo nei confronti dell’Istituto che ha potuto effettuare la verifica degli adempimenti contributivi.

Ricordiamo anche che non sarà più necessario richiedere un nuovo DURC in funzione della finalità per la quale lo stesso deve essere utilizzato.

Come richiederlo

Per imprese e lavoratori autonomi l’accesso alla procedura telematica di rilascio del Durc avviene esclusivamente attraverso il portale INPS. I soggetti interessati devono chiaramente registrarsi ed ottenere il rilascio di un Pin, ossia un codice personale. Il PIN iniziale è composto da 16 caratteri. I primi 8 sono inviati via SMS, email o posta elettronica certificata; i secondi 8 con posta ordinaria all'indirizzo di residenza. Al primo utilizzo, il PIN iniziale di 16 caratteri viene sostituito con uno di 8 caratteri, da conservare per i successivi utilizzi.

A quel punto sarà sufficiente inserire Codice Fiscale e PIN per avere accesso alla procedura online. Il codice fiscale può riferirsi all'artigiano, commerciante o lavoratore agricolo autonomo iscritto alle Gestioni amministrate dall’INPS, oppure alle società, di persone o di capitali, presso le quali gli stessi prestano attività.

L’impresa e il lavoratore autonomo, in relazione alla propria posizione contributiva, possono effettuare la verifica in proprio ovvero delegarla a chiunque vi abbia interesse (consulenti del lavoro, istituti finanziari, ecc.). In quest'ultimo caso è necessario un apposito atto di delega che dovrà essere comunicato a cura del delegante agli Istituti e che sarà conservato a cura del soggetto delegato il quale effettuerà, comunque, la verifica di regolarità contributiva sotto la propria responsabilità.

A tal riguardo si precisa che il portale INPS ha realizzato un’apposita funzionalità per gli utenti in questione che impone che la delega debba risultare effettuata prima che l’impresa o il lavoratore autonomo provvedano alla sua registrazione nel medesimo portale.

In caso di irregolarità contributive

La procedura fornirà un esito di regolarità nel caso in cui non siano state rilevate esposizioni debitorie per contributi e/o sanzioni civili. Le situazioni di irregolarità non sempre si riferiscono a contributi non versati, ma possono riguardare anche mancate comunicazioni (come ad esempio nel caso di mancato invio del DM10 o dell’Uniemens).

E’ importante sapere che non sussiste una situazione di irregolarità contributiva in presenza di:
a) rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse Edili ovvero dagli Agenti della Riscossione;
b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito;
d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza;
f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

Così come non sussiste una situazione di irregolarità quando lo scostamento - in questo caso considerato appunto “non grave” - tra le somme dovute e quelle versate, risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.

In presenza di irregolarità, la procedura fornirà a video l’informazione che sono in corso verifiche e che l’esito sarà comunicato all’indirizzo PEC comunicato dall’utente nella fase di accesso alla Procedura Durc On Line.

A questo punto ciascuno degli Enti che ha rilevato la situazione di irregolarità, provvede a trasmettere entro 72 ore (3 giorni), esclusivamente tramite PEC, all’interessato o al soggetto da esso delegato, l’invito a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica o, comunque, prima del trentesimo giorno dalla data della prima richiesta.

In caso di mancata regolarizzazione, verrà generato un Documento di irregolarità denominato “Verifica regolarità contributiva”, il quale, - diversamente da quanto previsto per il “DURC On Line”, liberamente consultabile nel periodo di validità - sarà comunicato soltanto al soggetto che ha effettuato la prima richiesta ed, eventualmente, ai soggetti le cui richieste siano state accodate dal sistema.

Durc e domanda di rateazione del debito

Se emerge una situazione di irregolarità contributiva è bene sapere che la presentazione di una istanza di dilazione sospende il procedimento di rilascio del “Durc on line” fino a che l’istanza non si consideri accolta e l’impresa (o il lavoratore autonomo) non abbia provveduto al versamento della prima rata (leggi "Rateizzazione debiti Inps: requisiti e modulo di domanda").

Pubblicato il 06/07/2015    1 Commenti
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40946 - maurizio
27/08/2015
DURC ON LINE...


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