Il contratto di permuta immobiliare
Il contratto di permuta (fac simile), disciplinato dagli artt. 1552 e ss. del codice civile, ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o di altri diritti da un soggetto all'altro. Sebbene si applichino, in quanto compatibili, le norme stabilite per la vendita (art. 1555 cod.civ.), il contratto di permuta si distingue da quello di compravendita in quanto, in quest'ultimo il prezzo è regolato in denaro, mentre nella permuta il prezzo è regolato con uno scambio reciproco di cose e/o diritti.
In taluni casi, tuttavia, lo scambio tra cose o tra diritti può essere anche accompagnato dalla previsione o dal versamento di un conguaglio in danaro. La natura del contratto di permuta resta inalterata se, indipendentemente dall'entità del conguaglio, risulti che la comune volontà delle parti abbia dato maggior rilevanza allo scambio tra beni o diritti, piuttosto che al danaro.
La permuta è un contratto particolarmente diffuso nel settore immobiliare. Accade spesso, infatti, che un’area edificabile venga ceduta da un privato ad un imprenditore edile in cambio di uno o più appartamenti del fabbricato che l’imprenditore si obbliga a costruire sulla stessa area a propria cura e con propri mezzi.
Vi offriamo un fac simile di contratto di permuta di area edificabile.
Salvo diverso accordo, le spese della permuta e le altre accessorie sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali, a differenza della vendita in cui, sempre salvo accordo diverso, sono a carico del compratore. (art. 1554 cod.civ.)
La permuta è regolata in particolare in tema di evizione, dove per evizione si intende la perdita totale o parziale della cosa permutata, che il permutante possa subire in conseguenza delle pretese di un terzo, che dimostri di essere lui il vero proprietario (evizione totale), o comproprietario (evizione parziale). Ebbene in questi casi l’art. 1553 del c.c. riconosce al permutante il diritto di chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno, quando deve ritenersi che egli non avrebbe accettato la cosa in permuta senza quella parte della quale è stato privato. Qualora invece, il permutante preferisca mantenere comunque fermo il contratto, avrà diritto al pagamento del valore della cosa al momento in cui fu pronunziata l'evizione nonché al risarcimento del danno.