Maternità: permessi al padre lavoratore dipendente
Durante il primo anno di vita del bambino oppure durante il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento, il padre - lavoratore dipendente (sono esclusi i lavoratori a domicilio, domestici, parasubordinati, autonomi e liberi professionisti) - ha la possibilità di fruire di permessi di lavoro, a condizione che:
- la madre, lavoratrice dipendente, abbia rinunciato ai riposi;
- la madre sia una lavoratrice dipendente senza diritto ai riposi (parasubordinata, autonoma, libera professionista, domestica, casalinga);
- la madre sia morta o gravemente inferma;
- la madre abbia abbandonato il figlio;
- il figlio sia stato affidato solo al padre.
Spettando in particolare 2 ore di permesso o riposo giornaliero se l'orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore giornaliere; 1 ora se l'orario è inferiore. In caso di parto o di adozioni o affidamenti plurimi le ore di permesso sono raddoppiate.
La richiesta di permesso deve essere comunicata preventivamente in modo formale al proprio datore di lavoro, che ha l'obbligo di concederli. I riposi giornalieri danno diritto ad una indennità economica pari alla retribuzione che sarebbe stata pagata al lavoratore qualora avesse lavorato nelle ore di riposo. Le ore di permesso, inoltre, non comportano alcuna riduzione di ferie né della tredicesima mensilità.
Questa la domanda da presentare all’Inps per aver diritto all'indennità.