Accesso Centrale rischi Interbancaria

Prima di decidere se concedere o meno un prestito o rilasciare una carta di credito, la banca deve verificare ciò che in gergo tecnico si definisce “affidabilità creditizia” del soggetto richiedente. La banca, in altri termini, deve verificare il livello di indebitamento del proprio cliente, sapere se in precedenti occasioni in cui ha richiesto un finanziamento ha onorato con regolarità i propri impegni, come si è comportato in passato con altri istituti finanziari e così via. Gli strumenti che gli istituti finanziari possono utilizzare a tale scopo sono i Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) e la Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Come valutare l'affidabilità creditizia di un cliente

Come si è accennato, solo dopo aver effettuato le necessarie verifiche, la banca può decidere se accordare la concessione del prestito o il rilascio della carta di credito e se si per quale importo e a quali condizioni.

Ma dove prende queste informazioni la banca? La banca e più in generale gli istituti finanziari attingono da particolari banche dati che raccolgono dati e informazioni di tutti coloro che sottoscrivono contratti di finanziamento: prestiti, mutui, cessioni del quinto, carte di credito, credito al consumo, ecc.

Sono banche dati aggiornate dagli stessi istituti finanziari ogni qualvolta un cliente avanza una semplice richiesta di finanziamento o tutte le volte che il cliente salta il pagamento di una o più rate, effettua pagamenti in ritardo, salda eventuali debiti pregressi o estingue il rapporto di credito.

Tali banche dati possono essere gestite

  • da società private come Experian, Consorzio Tutela Credito, Crif e Assilea. Si parla in questo caso di Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC);
  • dalla Banca d'Italia. In questo caso si parla di Centrale Rischi.

Centrale Rischi: cos'è e come funziona

La Centrale Rischi è un servizio con cui la Banca d’Italia offre agli istituti finanziari informazioni circa l’ammontare dei crediti che banche, poste e finanziarie hanno complessivamente concesso ad una determinata persona (fisica o giuridica). In altri termini fornisce un quadro costantemente aggiornato sull’indebitamento della clientela, aspetto questo di rilevante importanza visto che consente agli istituti finanziari di cautelarsi contro i rischi connessi alla concessione di più prestiti in favore di uno stesso soggetto da parte di più istituti.

Chiaramente come accade per i Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) gestiti dalle società private, anche in questo caso il fatto di essere segnalato alla Centrale Rischi della Banca d’Italia non vuol dire automaticamente essere identificato come un "cattivo pagatore".

Tuttavia se si è presenti per situazioni debitorie non sanate, la possibilità di ottenere un prestito o una carta di credito dalla banca o dalla società finanziaria a cui ci si è rivolti, è praticamente nulla.

Quali differenze tra Centrale Rischi e SIC?

Sistemi di Informazioni Creditizie per quanto completi e aggiornati, essendo di natura privata non rivestono un carattere di obbligatorietà, dunque contengono esclusivamente quei dati forniti dagli istituti che hanno deciso volontariamente di aderire a quel particolare SIC.

Al contrario la comunicazione delle informazioni alla Centrale Rischi della Banca d’Italia è obbligatoria e gli intermediari sono tenuti a comunicare mensilmente i rapporti di credito e/o garanzia con la propria clientela.

Inoltre mentre

  • nei Sistemi di Informazioni Creditizie gestiti da Experian, Consorzio Tutela Credito, Crif e Assilea sono contenute non solo informazioni di tipo negativo (dal semplice ritardo nel pagamento delle rate a situazioni di morosità più gravi, di qualunque importo essi siano), ma anche di tipo positivo (puntualità nel pagamento delle rate) e perfino riferimenti ad una semplice richiesta di prestito
  • nella Centrale Rischi della Banca d’Italia confluiscono solo posizioni debitorie pari o superiori a 30.000 euro. Tuttavia i crediti in sofferenza e i loro passaggi a perdita sono segnalati sempre e comunque, a prescindere dal loro importo.

Quando un credito si definisce "in sofferenza"

Ne approfittiamo per ricordare che un credito si definisce "in sofferenza" quando la banca, dopo una attenta valutazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale del cliente, ha ragione di credere che il credito sia irrecuperabile.

Le sofferenze passano "a perdita" quando l'istituto finanziario delibera definitivamente l'abbattimento del credito per effetto della non esigibilità dello stesso. In questo caso la posizione del cliente resterà visibile nella Centrale Rischi della Banca d'Italia per un periodo di 36 mesi.

Per quanto detto in precedenza l’istituto finanziario non è più tenuto a segnalare il proprio cliente alla Centrale Rischi quando il suo indebitamento complessivo è sceso sotto la soglia di 30.000 euro oppure quando ha estinto il finanziamento.

Chi può accedere alla Centrale Rischi

Le informazioni presenti presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia sono riservate. Possono farne richiesta gli istituti finanziari, le Autorità di controllo e la Magistratura.

Ma hanno la possibilità di verificare la presenza o meno i determinate informazioni riguardanti la propria persona anche i diretti interessati e in particolare:

  • le persone fisiche, incluso il loro tutore, curatore o erede (compreso il chiamato all'eredità);
  • le persone giuridiche (società, associazioni, enti ed organizzazioni varie). Nella fattispecie l’istanza deve essere presentata dal legale rappresentante, oppure dai soci della srl o dai i soci illimitatamente responsabili nel caso di società di persone, dal curatore fallimentare o dal soggetto munito di "procura generale" o "procura speciale", dal difensore legale munito di "procura alle liti", dai sindaci e revisori contabili di società, ecc.
La Banca d'Italia fornisce i dati a titolo gratuito, indicando gli istituti finanziari che hanno comunicato le informazioni alla Centrale dei rischi.

Come si consultano i dati della Centrale Rischi

Le possibibilità di conoscere la propria posizione presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia sono fondamentalmente due

CON PROCEDURA ONLINE

Da questa pagina https://servizionline.bancaditalia.it/home del sito ufficiale della Banca d'Italia, basta

  • premere sulla voce "Richiedi I dati" del primo box a sinistra
  • selezionare la voce "Dati della Centrale dei Rischi"
  • premere sul pulsante "Avanti"
  • autenticarsi attraverso il sistema SPID o CNS
  • procedere con l'inserimento dei dati.

La risposta sarà fornita da Banca d'Italia all'indirizzo di posta o alla casella di posta elettronica certificata (PEC) che l'utente ha indicato.

La stessa procedura è prevista nel caso in cui si vogliano consultare le informazioni previste nella Centrale Allarme Interbancaria (CAI). 

CON MODULO CARTACEO

In questo caso si può compilare questo modello di richiesta Centrale Rischi, disponibile nelle due versioni riservate rispettivamente alle persone fisiche e giuridiche.

Il modulo una volta compilato e firmato può essere presentato:

  • di persona presso una delle filiali della Banca d'Italia;
  • a mezzo fax;
  • tramite email o posta elettronica certificata (PEC);
  • via posta ordinaria.
Tutti i recapiti sono disponibili a questo indirizzo: www.bancaditalia.it/chi-siamo/organizzazione/filiali/index.html.

Se la richiesta non viene presentata direttamente allo sportello, occorre ricordarsi di allegare una fotocopia leggibile di un valido documento di riconoscimento.

Se la richiesta di accesso viene avanzata da una ditta o società è obbligatorio allegare una fotocopia fronte/retro del documento d'identità del legale rappresentante.

Se ai fini della richiesta si vuole delegare un terzo occorre, infine, predisporre questo modulo delega Centrale Rischi Banca d'Italia. In questo caso il delegato deve portare con sé, oltre alla modello di delega compilato e sottoscritto e ad un proprio documento di riconoscimento, la fotocopia leggibile del documento di identità del delegante.

Centrale Rischi: cosa fare in caso di erronea segnalazione

E’ importante ricordare che se la banca ti rifiuta un affidamento per motivi legati alle risultanze in Centrale Rischi, ha l’obbligo di consegnarti immediatamente e gratuitamente l’informativa senza neppure attendere una tua richiesta specifica. Lo stabilisce per le sole persone fisiche l’art. 125, comma 2 del T.U.B.

Se verifichi la sussistenza di segnalazioni erronee presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, sappi che è un tuo diritto chiedere la cancellazione di un eventuale dato inesatto e/o la sostituzione con il dato corretto/aggiornato.

Nella fattispecie è opportuno inviare alla banca o alla società finanziaria - e non alla Banca d’Italia - questa modulo cancellazione Centrale Rischi Banca d'Italia. La cancellazione o la correzione deve avvenire nel più breve tempo possibile.

Se tale richiesta viene ignorata o rifiutata puoi

Se invece è la Banca d’Italia che ha notizia di possibili errori, deve chiedere agli intermediari di verificare le informazioni trasmesse e di correggerle.

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