Dichiarazione contributi versati e non dedotti: fac simile WORD, PDF

- Ultimo aggiornamento: 24/03/2022
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Descrizione

Un fac simile di dichiarazione contributi versati e non dedotti, ossia un modello con cui comunicare all'istituto di previdenza (Generali, PosteVita, Intesa San Paolo, Unipolsai, Allianz, Ergo Fideuram Vita, Vittoria Assicurazioni, ecc.) l'importo dei contributi che non sono stati dedotti in sede di dichiarazione dei redditi in quanto eccedenti la quota di deducibilità prevista dalla vigente normativa.

Comunicazione contributi non dedotti: perché va inviata

I contributi a fini pensionistici versati in prima persona oppure dal proprio datore di lavoro, sono deducibili dal reddito dichiarato: in altri termini riducono il reddito imponibile e danno origine ad un risparmio sotto forma di minori imposte IRPEF. Chiaramente l'entità del risparmio varia da contribuente a contribuente, in funzione della fascia di reddito e quindi dell'aliquota massima che il singolo paga sui propri redditi.

Gli stessi contributi, in un primo momento dedotti fiscalmente, saranno poi tassati dal fondo previdenziale nel momento in cui l'assicurato chiederà la liquidazione della prestazione (rendita o capitale). La tassazione avverrà con l'aliquota più conveniente prevista dalla normativa vigente per le prestazioni di previdenza complementare.

Ora la legge stabilisce che si può dedurre al massimo 5.164,57 euro all'anno. Entro questo limite, come detto, rientrano tutti i contributi, sia personali che a carico del datore di lavoro. Il reddito da cui dedurre i contributi previdenziali può essere di qualsiasi tipo (dipendente, autonomo, d'impresa, ecc.)

È possibile dedurre anche i versamenti effettuati a favore di un proprio familiare "fiscalmente a carico". Infatti, se il familiare a carico non può dedurre per intero i contributi versati, la parte di contributo che rimane può essere dedotta da chi lo ha a carico e ha effettuato il versamento.

Ma torniamo alla nostra domanda: quando e perché va predisposta ed inoltrata la comunicazione contributi non dedotti?

Se l’importo dei versamenti individuali effettuati nel corso dell’anno, unito ai contributi a quelli del datore di lavoro, supera il limite di deducibilità di 5.164,57 euro, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello dei versamenti l’assicurato deve comunicare all'ente che gestisce la forma pensionistica la cifra esatta non dedotta.

In questo modo l’ente pensionistico è in grado di calcolare le imposte da applicare al momento dell’erogazione delle prestazioni, evitando così una doppia tassazione dell'importo indicato.

Nel caso in cui la dichiarazione contributi versati e non dedotti non venisse effettuata, il contribuente pagherebbe le imposte anche su quote non dedotte.

Quale differenza tra deduzione e detrazione

Visto che abbiamo parlato di deduzione, consideriamo opportuno sottolinearne la differenza con un'altra forma di agevolazione fiscale: la detrazione.

La deduzione viene applicata sul reddito, dunque prima della determinazione delle imposte (sull'onere dedotto quindi non si paga l'Irpef). Le detrazione, invece, costituisce un abbattimento dell'Irpef lorda.

Facciamo un esempio. Il Sig. Rossi ha versato nel 2021, per un piano previdenziale privato, premi per l'importo complessivo di 1.800 euro. Nello stesso anno il suo reddito annuo lordo è stato di 30.000 euro. Questo significa che nel 2022 egli calcolerà l’Irpef non su 30.000, ma su 28.200 euro (30.000 – 1.800). Supponiamo che l'Irpef lorda sia pari a 6.800 euro. A questo punto se il sig. Rossi ha sostenuto nel 2021 spese mediche per le quali gli spetta una detrazione di 400 euro, pagherà imposte allo stato per l'importo complessivo di 6.400 euro (6.800 – 400).

Dichiarazione contributi versati e non dedotti: quando trasmetterla

Nella lettera occorre specificare la forma pensionistica, l'annualità di riferimento e l'importo che non è stato / non sarà portato in deduzione in sede della propria dichiarazione dei redditi.

Alla comunicazione contributi non dedotti occorre allegare copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità dell’aderente o del rappresentante legale qualora l'aderente sia incapace di agire.

La trasmissione va effettuata con le modalità e ai recapiti indicati dall'ente.

Tags:  polizza assicurativa

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