Maternità obbligatoria: beneficiari, durata e misura della retribuzione

Il congedo di maternità è un beneficio rivolto alle donne lavoratrici e disciplinato dal Testo Unico della maternità (D. Lgs 151/2001 e s.m.i), dalla Costituzione Italiana (articolo 37), dal Codice Civile (articolo 2110) e dalla Legge di bilancio. Il congedo di maternità obbligatorio non deve essere confuso col congedo parentale e con il congedo di paternità, che pure abbiamo trattato, ma ai quali non viene riservato il carattere di obbligatorietà. Se vuoi approfondire il tema e sapere come eseguire la richiesta formale secondo le disposizioni dell’Inps, ti consigliamo di proseguire nella lettura.

Congedo di maternità: a chi spetta

È l’Inps (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) a decidere chi sono le lavoratrici tutelate dal congedo obbligatorio di maternità. Sul sito ufficiale www.inps.it e più precisamente nella pagina relativa all’indennità per congedo di maternità, c’è scritto che la tutela viene offerta a:

  • le lavoratrici dipendenti assicurate all'INPS anche per la maternità, comprese le lavoratrici assicurate ex IPSEMA (Istituto di previdenza per il settore marittimo);
  • le lavoratrici apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all'inizio del congedo;
  • le donne disoccupate o sospese dall’attività lavorativa, secondo quanto previsto dall'articolo 24 del Testo Unico maternità/paternità (TU), a condizione che il congedo sia iniziato
    - entro 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro,
    - oltre i predetti 60 giorni, ma sussiste il diritto all'indennità di disoccupazione, alla mobilità oppure alla cassa integrazione;
  • le lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato che sono in possesso della qualità di bracciante con iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo nell'anno di inizio del congedo (articolo 63 del TU);
  • le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti), secondo quanto previsto dall'articolo 62 del TU;
  • le lavoratrici a domicilio (articolo 61 del TU);
  • le lavoratrici LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità dell'articolo 65 del TU);
  • le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS e non pensionate (in questo caso la relativa indennità è riconosciuta a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa);
  • le lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche (incluse le lavoratrici dipendenti ex INPDAP ed ENPALS) le quali sono tenute agli adempimenti previsti dalla legge in caso di maternità verso l'amministrazione pubblica dalla quale dipendono e da cui percepiscono la relativa indennità, corrispondente al trattamento economico, secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 57 del TU.

Quali tutele offre

Il congedo di maternità rappresenta una duplice tutela per le lavoratrici che diventano mamme. Ci spieghiamo meglio. L’Inps descrive il congedo di maternità obbligatorio come un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio, periodo nel quale si percepisce comunque lo stipendio.

Vediamo, dunque, che da una parte viene tutelata la salute della donna con la sospensione obbligatoria dell’attività lavorativa, dall’altra viene tutelata la dimensione economica, offrendo alla madre il godimento della retribuzione.

Cosa molto importante: il congedo di maternità spetta sia a chi si appresta a dare alla luce un figlio, sia a chi riceve un figlio in affidamento o in adozione.

Qualora ci fossero degli impedimenti che non consentissero alla madre lavoratrice di richiedere il congedo, l’astensione dal lavoro può essere goduta dal padre. In particolare ciò può accadere quando si verifica la morte o una grave infermità della madre, in caso di mancato riconoscimento del neonato da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre. Parliamo in questo caso del cosiddetto congedo di paternità.

Per quanto tempo si fruisce del congedo

In virtù degli articoli 16 e seguenti del Testo Unico della maternità (D. Lgs 151/2001) il congedo può cominciare 2 mesi prima della presunta data del parto ed estendersi per i successivi 3 mesi. Si può anche far partire il periodo di astensione dal lavoro prima del previsto se la Asl locale reputa che quella della lavoratrice sia una “gravidanza a rischio” o se la Direzione territoriale del lavoro dichiara che le mansioni eseguite nelle ore lavorative sono incompatibili con la gravidanza.

Dopo il parto, invece, il congedo può estendersi anche oltre i tre mesi per recuperare i giorni non goduti, se il parto viene anticipato rispetto alla data presunta o se la Direzione territoriale del lavoro dichiara che l’attività è incompatibile con il puerperio.

Oggi il congedo di maternità è diventato più flessibile. In pratica le donne lavoratrici possono

  • prendere un mese di congedo ante partum e quattro mesi di congedo post partum oppure
  • lavorare praticamente fino alla nascita del bambino e prendere il congedo di maternità per cinque mesi consecutivi post partum. In questo caso alla richiesta la lavoratrice dovrà allegare un certificato medico che attesti che lavorare fino al nono mese non comporta rischi per la mamma e il nascituro.

È bene ricordare, a tal proposito, che il giorno del parto fa parte del congedo e non ne modifica la durata. Le disposizioni appena descritte non variano in caso di parto gemellare: due bambini non determinano un doppio congedo, anche se soprattutto il puerperio può essere più impegnativo.

Durata del congedo in caso di ricovero

Nel caso in cui il neonato venga ricoverato in una struttura pubblica o privata, la madre potrebbe sospendere il congedo post partum riprendendo l'attività lavorativa per riattivarla nuovamente al momento delle dimissioni del bambino.

Questo è un diritto che può essere esercitato solo una volta per tutto il congedo, naturalmente se il medico di base accerta che le condizioni fisiche della madre siano compatibili con le mansioni lavorative.

Durata del congedo di maternità e aborto

Se la gravidanza si interrompe dopo 180 giorni dall'inizio della gestazione e in caso di decesso del bambino, la madre può astenersi dal lavoro per l'intero periodo di congedo. Questa ipotesi purtroppo non può realizzarsi se la donna rinuncia alla facoltà di fruire del congedo di maternità (articolo 16, comma 1 bis del TU, modificato dal decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119).

Durata del congedo in caso di adozioni nazionali e internazionali

In caso di adozione nazionale i lavoratori dipendenti possono fruire del congedo di maternità, che decorre dal giorno in cui il bambino esegue l’ingresso in famiglia e termina dopo 5 mesi (legge 4 maggio 1983, n. 184).

In caso di adozioni o affidamenti preadottivi internazionali il congedo spetta per 5 mesi a partire dall'ingresso in Italia del minore adottato o affidato. I lavoratori possono prendere il congedo in parte anche prima dell’arrivo del bambino in patria.

Qualora l’affidamento non fosse preadottivo, invece, il congedo spetterebbe alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti per 3 mesi. Queste mensilità potrebbero anche essere frazionate e diluite in 5 mesi a partire dall'affidamento del minore. Attenzione, perché in questo specifico caso il congedo non spetta ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

Congedo di maternità: chi lo paga, quanto spetta

Durante il periodo del congedo i lavoratori hanno diritto a percepire un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera calcolata sulla base dell'ultimo periodo di paga precedente l'inizio del congedo di maternità, ovvero l'ultimo mese di lavoro che precede l'inizio del congedo. I lavoratori iscritti alla Gestione Separata prendono un’indennità pari all’80% di 1/365 del reddito, se questo deriva da attività di libero professionista o di collaborazione coordinata e continuativa parasubordinata.

Non è tutto perché il congedo di maternità va computato nell’anzianità di servizio e va perfino considerato come periodo lavorativo ai fini della progressione di carriera. Infine ai fini della pensione, il periodo di congedo viene conteggiato per intero attraverso l’accredito dei contributi figurativi.

L’indennità del congedo va anticipata dal datore di lavoro, che corrisponde la somma dovuta direttamente in busta paga. Questo vale anche per le lavoratrici assicurate ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro che hanno scelto il pagamento con il metodo del conguaglio CA2G.

L’Inps può pagare l’indennità prevista dal congedo tramite bonifico postale o accredito su conto corrente bancario o postale alle seguenti categorie di lavoratrici:

  • lavoratrici stagionali;
  • operaie agricole (salva la facoltà di anticipazione dell'indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato);
  • lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine;
  • lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti);
  • lavoratrici disoccupate o sospese;
  • lavoratrici assicurate ex Ipsema dipendenti da datori di lavoro che non hanno scelto il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio ca2g.
  • lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

Se si trascorre un lasso di tempo all’estero per effettuare un’adozione internazionale, questo periodo può essere indennizzato a titolo di congedo di maternità solo se seguito da un provvedimento di adozione o affidamento valido in Italia.

Quello all’indennità è un diritto che si prescrive entro un anno e decorre dal giorno successivo alla fine del congedo di maternità. Per evitare che si perda il diritto all’indennità è necessario che la lavoratrice o il lavoratore presentino all'INPS le istanze firmate con l’apposizione di data certa, dirette a ottenere il pagamento della indennità prima dello scadere dell'anno.

Congedo di maternità Inps: quali documenti è necessario produrre

I documenti necessari per l’ottenimento del congedo di maternità obbligatorio sono diversi: occorre, innanzitutto, che il datore di lavoro abbia l’indicazione scritta della presunta data del parto (solo così si possono calcolare i tempi di astensione dell’attività lavorativa).

Se si volesse beneficiare anche dell’astensione anticipata, si dovrebbe chiedere ed ottenere la specifica certificazione dall’Ispettorato del lavoro o dalla ASL; mentre se si volesse chiedere la prosecuzione dell’attività lavorativa e lo slittamento del congedo di uno o due mesi, si dovrà chiedere al medico la certificazione che attesta l’assenza di controindicazioni al proseguimento dell’attività lavorativa.

Dopo aver presentato la domanda per il congedo di maternità all’Inps occorre inoltrarne una copia al datore di lavoro, di modo che egli venga a conoscenza del periodo di astensione dall’attività lavorativa. Per lo stesso motivo è altresì indispensabile che il datore riceva il certificato di nascita del nascituro, che serve per ricalcolare i tempi del congedo post partum.

Congedo di maternità: come farne richiesta

Passiamo ora dalla teoria alla pratica e andiamo a vedere quando è necessario inoltrare l’istanza di ottenimento del congedo di maternità obbligatorio. La domanda va presentata prima dei due mesi che precedono la data del parto e mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, altrimenti si prescrive il diritto all’indennità.

Prima dell’inizio del congedo la lavoratrice deve inviare all’Inps in via telematica e tramite un medico del Servizio Sanitario Nazionale, il certificato medico di gravidanza. Poi, entro 30 giorni dal parto, l’Istituto deve altresì essere informato della data di nascita del bambino e delle sue generalità.

Vediamo adesso come. La domanda per l’ottenimento del congedo di maternità o paternità può essere inviata online all'INPS, utilizzando il servizio dedicato sul portale ufficiale www.inps.it. Per procedere alla compilazione dell’Istanza online è assolutamente necessario avere SPID, CIE o CNS.

Dopo l'autenticazione occorre visitare la sezione Prestazioni e servizi > Tutti i servizi > Maternità > Acquisizione domanda. Si può dunque iniziare a compilare la modulistica telematica: per prima cosa bisogna inserire i dati anagrafici, di residenza e di recapito; poi fornire delle informazioni sulla maternità (data presunta del parto, eventuale richiesta di flessibilità, eventuale congedo di maternità anticipata); indicare il nome dell’attuale datore di lavoro, la data dell’assunzione e il settore operativo; infine occorre inserire una preferenza circa la modalità di corresponsione dell’indennità.

Dopo aver controllato che tutti i dati siano corretti e corrispondenti al vero, si possono allegare quei documenti che facilitano una gestione rapida della pratica: i certificati medici per la richiesta di congedo anticipato o la flessibilità dello stesso, i documenti relativi alle adozioni internazionali e così via. Qualora si preferisse ricevere un supporto, ci si potrebbe recare presso un patronato o un altro intermediario autorizzato dall’Istituto per procedere all’invio della richiesta di congedo con l’assistenza del personale a disposizione. L'ultima opzione disponibile è rappresentata dal Numero Verde Inps 803 164, gratuito da rete fissa, o dal numero 06 164 164 per chi chiama con cellulare.

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38890 - Redazione
06/05/2015
Giovanni, nel caso specifico non occorre alcun modulo. E' sufficiente che si rivolga al suo assicuratore, penserà a tutto lui.

38887 - giovanni
06/05/2015
Quale modulo serve per il passaggio di polizza di assicurazione da una autovettura ad un'altra?

32969 - FRANCI
28/10/2014
modelli aggiornati completi

19125 - Redazione
10/11/2012
Alessandro, forse potrebbe risultarle utile leggere questo articolo: "Cosa fare se si acquista o vende un'auto usata".

19113 - Alessandro Caritelli
09/11/2012
Salve volevo sapere : mio suocero vorrebbe acquistare un auto usata L'auto costa 1.500 euro per non pagare un botto per il passaggio di proprietà è possibile fare una procura da un notaio? GRAZIE aspetto risposta

16157 - massimo
18/02/2012
molto utile grazie


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