Contratto di factoring fac simile editabile

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Fac simile contratto di factoring in formato PDF editabile, un contratto con cui una azienda cede a una società specializzata la gestione dei propri crediti esistenti o futuri, al fine di ricavarne liquidità.

Contratto di factoring: cos'è

E' il contratto con il quale una parte (detta factor) acquista, a titolo oneroso, crediti non ancora esigibili di un'impresa assumendo obblighi di gestione, riscossione e contabilizzazione.

La funzione del factoring è, nella pratica commerciale, assai complessa anche se è prevalente la finalità di finanziamento o anticipatoria (l'impresa cedente riceve l'importo dei crediti ceduti, dedotto un corrispettivo costituente il compenso del factor, prima della scadenza).

E' configurabile, comunque, una funzione di assicurazione nel momento in cui il factor acquista il credito con assunzione del rischio di insolvenza del debitore.

Di regola il factor svolge servizi di contabilizzazione, amministrazione e gestione contenziosa dei crediti.

Factoring pro soluto e pro solvendo

La cessione dei crediti può essere fatta

  • pro-soluto, vale a dire con il rischio dell'insolvenza del debitore ceduto a carico del factor, ovvero
  • pro-solvendo che prevede la rivalsa da parte del factor, e quindi una garanzia da parte del cedente circa la solvenza del debitore ceduto.

Vantaggi del factoring

Dal contratto di factoring derivano per l'impresa i seguenti vantaggi:

  • semplificazione della gestione commerciale ed alleggerimento dei servizi contabili;
  • possibilità di ottenere informazioni commerciali, utilizzando la vasta organizzazione del factor;
  • miglioramento della situazione finanziaria, mediante la mobilizzazione del portafoglio clienti, con copertura del rischio di solvibilità relativo all'ammontare del rischio;
  • utilizzazione dei moderni sistemi meccanografici, di cui si avvalgono le società di factoring per il volume di operazioni che svolgono, con possibilità di ottenere anche informazioni statistiche rapide e complete;
  • generali economie di gestione, per la riduzione di tutte le spese collegate con il contenzioso d'incasso.

Data la natura complessa del contratto di factoring, ad esso risulta applicabile la disciplina generale sui contratti e, in secondo luogo, quella sulla cessione dei crediti d'impresa. Ai sensi dell'art. 1, tale normativa trova applicazione in presenza di alcuni presupposti:

  • il cedente deve essere un imprenditore;
  • il cessionario deve essere una banca, o un intermediario finanziario, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di impresa;
  • i crediti ceduti devono attenere a contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa.
Mancando anche uno solo di questi requisiti si applicherà la disciplina del codice civile sulla cessione dei crediti di cui agli art. 1260 ss.

Quanto ai crediti oggetto della cessione

  • è ammessa la cessione di crediti anche prima della stipula dei contratti destinati ad originarli;
  • è ammessa la cessione di crediti esistenti o futuri anche in massa.
E' previsto dal legislatore che, in mancanza di espressa rinuncia del cessionario, il cedente garantisca, nei limiti del corrispettivo pattuito, la solvenza del debitore (art.4).

Quando al regime di opponibilità della cessione ai terzi, occorre che il cessionario abbia pagato in tutto od in parte il corrispettivo della cessione con atto avente data certa. In presenza di questi presupposti, la cessione è opponibile:

  • agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data del pagamento;
  • al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento;
  • al fallimento del cedente, dichiarato dopo la data del pagamento.

La legge 260/93 ha autorizzato la ratifica della Convenzione di Ottawa del 1988 sul factoring internazionale. Le società di factoring, in quanto esercitano professionalmente attività di prestito e di finanziamento, sono assoggettate al D.Lgs. 385/93 (T.U. leggi bancarie) sulla trasparenza delle operazioni bancarie e finanziarie per effetto del quale:

  • le società medesime devono esporre nei locali aperti al pubblico gli avvisi e le informazioni riguardanti le condizioni di contratto;
  • il contratto di factoring deve essere stipulato in forma scritta e deve specificare i criteri di determinazione delle commissioni e di ogni altra remunerazione in favore del factor, nonché gli interessi che l'imprenditore cedente deve corrispondere;
  • deve essere espressamente prevista la facoltà di recesso per l'imprenditore cedente in caso di variazioni in senso sfavorevole dei tassi di interesse e delle altre condizioni contrattuali.

Tags:  recupero crediti

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