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Dichiarazione di possesso requisiti per esercizio di commercio all'ingrosso
Dichiarazione di possesso requisiti per esercizio di commercio all'ingrosso
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Descrizione
Dichiarazione di possesso dei requisiti per l'esercizio del commercio all'ingrosso
Documenti allegati
Domanda per esercizio di commercio all'ingrosso (Allegato A)
Domanda per l'esercizio del commercio all'ingrosso (Allegato B)
Note
R.I. e Riforma del Commercio (d. lgs 114/1998)
Dal 24 aprile è entrata a regime la riforma del commercio come previsto dal decreto legislativo 114/98.
Mentre nulla è cambiato riguardo alla procedura per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e per le imprese turistiche, la riforma ha prodotto notevoli cambiamenti per le altre attività commerciali, che hanno coinvolto un po' tutti: dagli operatori commerciali, alle pubbliche amministrazioni come Regioni, Comuni e Camere di commercio.
Nel precedente numero della Domus si è già trattato in generale delle nuove regole. In questo numero ci preme mettere in evidenza gli adempimenti relativi al registro delle imprese a seguito della riforma del commercio.
Dal 24 aprile 1999 devono essere osservate le seguenti disposizioni:
Commercio al dettaglio in sede fissa
Il REC è soppresso: i requisiti morali e professionali, se dovuti, sono dichiarati al Comune.
Denuncia dell'attività per gli esercizi di vicinato
Per gli esercizi:
- con superficie non superiore a 150 mq ubicati nei comuni con popolazione residente inferiore ai
10.000 abitanti,
- con superficie non superiore a 250 mq ubicati nei comuni con popolazione residente superiore ai
10.000 abitanti l'imprenditore è tenuto a presentare al registro delle imprese fotocopia della comunicazione presentata in Comune con il timbro di protocollo della stessa o con fotocopia della ricevuta di ritorno della raccomandata qualora sia stata spedita per posta.
Si precisa che l'imprenditore può iniziare l'attività solamente dopo che sono trascorsi 30 giorni dal momento dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune: quindi al registro imprese non si presenterà entro 30 giorni dalla data di protocollo del Comune, ma entro 30 giorni dal momento dell'effettivo inizio dell'attività che può avvenire anche dopo qualche mese. La fotocopia della comunicazione va allegata ai modelli consueti del registro imprese.
Autorizzazioni relative alle medie strutture
Per gli esercizi:
- con superficie superiore a 150 mq e fino a 1.500 mq ubicati nei comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti,
- con superficie superiore a 250 mq e fino a 2.500 mq ubicati nei comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti è necessaria l'autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.
L'imprenditore dovrà presentare al registro delle imprese, con i modelli consueti, la fotocopia
dell'autorizzazione o dovrà indicare nel modello tutti gli estremi della stessa.
- Autorizzazioni relative alle grandi strutture
Vale quanto detto per le medie strutture. L'autorizzazione è sempre rilasciata dal Comune competente per territorio.
- Forme speciali di vendita al dettaglio
Sono le seguenti:
- a domicilio;
- per corrispondenza, tramite televisione, internet o altri sistemi di comunicazione.
Il Comune competente a ricevere la comunicazione è quello nel quale ha la residenza l'imprenditore
individuale o la sede legale la società.
L'attività può essere iniziata solo dopo 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune.
Nel registro imprese si trascrivono dizioni come: vendita al dettaglio a domicilio di ... (specificare i prodotti) e così via.
Spacci interni
(Le richieste relative a tali attività prima dell'iscrizione devono essere esaminate da un responsabile). L'imprenditore è soggetto a preventiva comunicazione al Comune competente per territorio e può iniziare decorsi trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione al Comune.
Apparecchi automatici
L'imprenditore è soggetto a preventiva comunicazione al Comune competente per territorio e può iniziare decorsi trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione al Comune.
- Subingresso
Salvo diversa disposizione dei singoli Comuni, in particolare nel primo periodo transitorio, la regola generale è la seguente:
- sia nel caso di subingresso per atto tra vivi che per causa di morte l'imprenditore può iniziare
l'attività decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune (anche nel
caso di medie e grandi strutture).
Commercio su aree pubbliche
Il REC è soppresso. I requisiti morali e professionali (se richiesti) sono dichiarati al Comune.
La procedura per le autorizzazioni rimane quella consueta fino alla nuova legge regionale.
Sia nel caso di commercio con posteggio che nel caso di commercio itinerante, l'imprenditore deve
richiedere l'autorizzazione al Comune. Il Comune competente è:
a) il Comune della sede del posteggio nel caso di commercio fisso su aree pubbliche;
b) il Comune di residenza dell'imprenditore individuale o di sede della società nel caso di
commercio itinerante.
L'imprenditore dovrà presentare al registro delle imprese la fotocopia dell'autorizzazione o dovrà
indicare nel modello tutti gli estremi della stessa.
- Aggiunte di settore alimentare e/o non alimentare
Qualora invece l'impresa cambi settore di attività (da alimentare a non alimentare o viceversa) ovvero aggiunga a quello già posseduto (ad es. non alimentare) l'altro settore (ad es. alimentare) dovrà darne comunicazione al Comune (se esercizio di vicinato) e dovrà ottenere l'autorizzazione (se medie/grandi strutture).
Per gli esercizi di vicinato vale sempre la decorrenza dei 30 giorni successivi.
Commercio all'ingrosso
E' stato soppresso l'Albo dei grossisti di ortofrutta, carne e pesce; anche per questi prodotti si applicano le norme generali. Il REC è soppresso per il commercio all'ingrosso.
L'iscrizione del commercio all'ingrosso nel registro delle imprese è subordinata alla compilazione di una dichiarazione (autocertificazione) attestante il possesso dei requisiti morali e professionali (se richiesti) su
modulo apposito che viene allegato ai modelli consueti.
Sarà cura di questo ufficio verificare l'effettivo possesso dei requisiti.
Il modello va gestito analogamente a quanto effettuato per le imprese installatrici, di pulizia, ecc..
Nel commercio alimentare si verificano sia i requisiti morali che quelli professionali; nel commercio non alimentare solo i requisiti morali.
Modalità di registrazione dei dati nel R.I.
1) Nel registro delle imprese si indicano solo le specializzazioni effettivamente esercitate e mai
un intero settore (salvo si tratti di supermercati, ipermercati, ecc.);
2) Va caricata la superficie del locale di vendita per il commercio al dettaglio fisso e le eventuali sue modifiche;
3) Qualora non siano riportati sui modelli del registro imprese notizie comunque risultanti dal
modello comunale, si provvede comunque al caricamento di tali dati;
4) Società
Quando l'attività viene esercitata da una società le comunicazioni devono essere effettuate:
a) per i requisiti morali:
- da tutti i soci illimitatamente responsabili per le società di persone;
- da tutti gli amministratori per le società di capitale;
- dal preposto/i se persone diverse;
b) per i requisiti professionali nel settore alimentare:
- da almeno una persona (socio, amministratore, preposto).
Salve diverse disposizioni, la nomina del preposto non richiede procura, ma solo la compilazione della dichiarazione.
- Nel caso di nomina di un preposto oltre al modello del registro imprese (S5 o I1 o I2), sarà presentato l'intercalare P per i dati anagrafici.
Fonte: http://www.vr.camcom.it
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