Codice Fiscale: cos'è e a cosa serve

Cosa è il Codice Fiscale

Il codice fiscale rappresenta lo strumento di identificazione del cittadino nei rapporti con i privati, gli enti e le amministrazioni pubbliche. L'unico valido è quello rilasciato dall'Agenzia delle Entrate. Nessun soggetto esterno quindi è autorizzato a produrre o esporre programmi per il calcolo o la stampa del codice.

Per le persone fisiche il codice fiscale viene determinato sulla base dei dati anagrafici, per le persone giuridiche (società, enti, ecc.) corrisponde in genere al numero di partita Iva.

A cosa serve

Qualsiasi attività negoziale (contratti con soggetti pubblici o privati, richiesta di finanziamenti, sponsorizzazioni, locazioni o comodati di bene immobile ecc.) o adempimento amministrativo (versamento di tasse, imposte, canoni, ecc) esige l'indicazione del codice fiscale del soggetto che la effettua.

Come si ottiene

Nel caso non sia stato ancora attribuito, può essere richiesto compilando e consegnando questo modulo AA4/8 all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate. Il modello può essere anche inoltrato, unitamente alla copia di un documento di identità, ad uno degli indirizzi e-mail o PEC reperibili su questa pagina: www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/uffici-e-pec.

In qualunque momento il contribuente può richiedere il certificato di attribuzione del codice fiscale.

Il codice fiscale può essere autocertificato con una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Sempre con una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 possono essere autocertificati insieme Codice Fiscale e Partita IVA.

La Tessera Sanitaria

L'articolo 50 del d.l. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 326/2003, ha previsto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze produca e consegni la Tessera Sanitaria (TS) a tutti i soggetti aventi diritto all'assistenza sanitaria.
Il Decreto 11 Marzo 2004 ha definito le caratteristiche tecniche della Tessera Sanitaria, mentre il Decreto 30 Giugno 2004, emanato in attuazione del comma 6 del citato art. 50, ne ha definito le modalità di gestione, precisando che la Tessera Sanitaria, contenente il codice fiscale sia in formato alfanumerico che in formato "codice a barre" (bar-code), sostituisce il tesserino plastificato di codice fiscale. La Tessera Sanitaria assume quindi la duplice veste di sostitutivo del tesserino di codice fiscale, da utilizzare in tutti i casi nei quali occorra esibire il codice fiscale stesso, e di strumento di accesso alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale.

La Tessera Sanitaria ha validità 5 anni, salvo diversa indicazione da parte della Regione/ASL di assistenza. In prossimità della scadenza, l'Agenzia delle Entrate provvede automaticamente ad inviare la nuova Tessera a tutti i soggetti per i quali non sia decaduto il diritto all'assistenza.

Al fine di garantire la produzione dei tesserini di Codice Fiscale per i soggetti titolare di codice fiscale non aventi diritto all'assistenza sanitaria, si è ravvisata l'opportunità di modificare il formato del tesserino plastificato di Codice Fiscale al fine di inserire i caratteri in formato braille per i non vedenti, il codice a barre ed aumentare i caratteri del nome e cognome.

Gli stranieri

Gli stranieri che intendono richiedere ed ottenere il rilascio del codice fiscale, presso gli Uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate del Ministero dell'Economia e delle Finanze indipendentemente dal luogo di nascita o residenza, devono esibire i seguenti documenti:

  • il permesso di soggiorno valido;
  • fotocopia del passaporto in corso di validità.

Accolta la richiesta, l'incaricato dell'Ufficio periferico dell'Agenzia delle Entrate introduce i dati dello straniero nel sistema di calcolo e rilascia provvisoriamente un codice fiscale cartaceo. I dati così elaborati sono inviati al Ministero delle Finanze che provvede ad inviare all'indirizzo dello straniero il codice definitivo.
Nell'ipotesi in cui il calcolo fosse avvenuto sulla base di dati anagrafici errati il cittadino extracomunitario potrà utilizzarlo, ma sarà tenuto a chiedere quello definitivo entro sei mesi dalla data di emissione del certificato di attribuzione.
È da ricordare, inoltre, che il cittadino straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto per lavoro subordinato, già possiede il codice fiscale poiché gli è stato rilasciato, insieme al visto, dalle Rappresentanze diplomatico o consolari italiane all'estero.

Informazioni sulla codificazione delle persone fisiche

Numero di codice fiscale delle persone fisiche

Il numero di codice fiscale delle persone fisiche è costituito da un'espressione alfanumerica di sedici caratteri. I primi quindici caratteri sono indicativi dei dati anagrafici di ciascun soggetto secondo l'ordine seguente:

  • tre caratteri alfabetici per il cognome;
  • tre caratteri alfabetici per il nome;
  • due caratteri numerici per l'anno di nascita;
  • un carattere alfabetico per il mese di nascita;
  • due caratteri numerici per il giorno di nascita ed il sesso;
  • quattro caratteri, di cui uno alfabetico e tre numerici per il comune italiano o per lo Stato estero di nascita.

Il sedicesimo carattere, alfabetico, ha funzione di controllo.

Caratteri indicativi del cognome

I cognomi che risultano composti da più parti o comunque separati od interrotti, vengono considerati come se fossero scritti secondo un'unica ed ininterrotta successione di caratteri.
Per i soggetti coniugati di sesso femminile si prende in considerazione soltanto il cognome da nubile.
Se il cognome contiene tre o più consonanti, i tre caratteri da rilevare sono, nell'ordine, la prima, la seconda e la terza consonante.
Se il cognome contiene due consonanti, i tre caratteri da rilevare sono, nell'ordine, la prima e la seconda consonante e la prima vocale.
Se il cognome contiene una consonante e due vocali, si rilevano, nell'ordine, quella consonante e quindi la prima e la seconda vocale.
Se il cognome contiene una consonante e una vocale, si rilevano la consonante e la vocale, nell'ordine, e si assume come terzo carattere la lettera x (ics).
Se il cognome è costituito da due sole vocali, esse si rilevano, nell'ordine, e si assume come terzo carattere la lettera x (ics).

Caratteri indicativi del nome

I nomi doppi, multipli o comunque composti, vengono considerati come scritti per esteso in ogni loro parte e secondo un'unica ed ininterrotta successione di caratteri.
Se il nome contiene quattro o più consonanti, i tre caratteri da rilevare sono, nell'ordine, la prima, la terza e la quarta consonante.
Se il nome contiene tre consonanti, i tre caratteri da rilevare sono, nell'ordine, la prima, la seconda e la terza consonante.
Se il nome contiene due consonanti, i tre caratteri da rilevare sono, nell'ordine, la prima e la seconda consonante e la prima vocale.
Se il nome contiene una consonante e due vocali, i tre caratteri da rilevare sono, nell'ordine, quella consonante e quindi la prima e la seconda vocale.
Se il nome contiene una consonante e una vocale, si rilevano la consonante e la vocale, nell'ordine, e si assume come terzo carattere la lettera x (ics).
Se il nome è costituito da due sole vocali, esse si rilevano nell'ordine, e si assume come terzo carattere la lettera x (ics).

Data, sesso e luogo di nascita

I due caratteri numerici indicativi dell'anno di nascita sono, nell'ordine, la cifra delle decine e la cifra delle unità dell'anno stesso.
Il carattere alfabetico corrispondente al mese di nascita è quello stabilito per ciascun mese nella seguente tabella:

Tabella A - conversione del mese di nascita
Gennaio = A Maggio = E Settembre = P
Febbraio = B Giugno = H Ottobre = R
Marzo = C Luglio = L Novembre = S
Aprile = D Agosto = M Dicembre = T



I due caratteri numerici indicativi del giorno di nascita e del sesso vengono determinati nel modo seguente:

  • Per i soggetti maschili il giorno di nascita figura invariato, con i numeri da uno a trentuno, facendo precedere dalla cifra zero i giorni del mese dall'uno al nove.
  • Per i soggetti femminili il giorno di nascita viene aumentato di quaranta unità, per cui esso figura con i numeri da quarantuno a settantuno.

I quatto caratteri alfanumerici indicativi del comune italiano o dello Stato estero di nascita, sono costituiti da un carattere alfabetico seguito da tre caratteri numerici, secondo la codifica stabilita dall'Agenzia del Territorio.

Persone fisiche con identica espressione alfanumerica (omocodia)

Quando due o più soggetti hanno dati anagrafici che generano lo stesso codice fiscale (omocodici), per ciascuno di essi si provvede a differenziare il codice fiscale. A tal fine, si effettuano, nell'ambito dei sette caratteri numerici contenuti nel codice, sistematiche sostituzioni di una o più cifre a partire da quella di destra, con corrispondenti caratteri alfabetici secondo la seguente tabella:

Tabella B - conversione di cifre in caratteri alfabetici (per omocodici)
0 = L 4 = Q 8 = U
1 = M 5 = R 9 = V
2 = N 6 = S  
3 = P 7 = T  

Carattere alfabetico di controllo

Il sedicesimo carattere ha funzione di controllo dell'esatta trascrizione dei primi quindici caratteri e viene determinato in questo modo:
1. ciascuno degli anzidetti quindici caratteri, a seconda che occupi posizione di ordine pari o posizione di ordine dispari, viene convertito in un valore numerico, in base alle tabelle di corrispondenza successivamente riportate.
Per i sette caratteri con posizione di ordine pari

Tabella C - conversione dei caratteri con posizione di ordine pari
A o 0 = 0 F o 5 = 5 K = 10 P = 15 U = 20
B o 1 = 1 G o 6 = 6 L = 11 Q = 16 V = 21
C o 2 = 2 H o 7 = 7 M = 12 R = 17 W = 22
D o 3 = 3 I o 8 = 8 N = 13 S = 18 X = 23
E o 4 = 4 J o 9 = 9 O = 14 T = 19 Y = 24
        Z = 25


Per gli otto caratteri con posizione di ordine dispari:

Tabella D - conversione dei caratteri con posizione di ordine dispari
A o 0 = 1 F o 5 = 13 K = 2 P = 3 U = 16
B o 1 = 0 G o 6 = 15 L = 4 Q = 6 V = 10
C o 2 = 5 H o 7 = 17 M = 18 R = 8 W = 22
D o 3 = 7 I o 8 = 19 N = 20 S = 12 X = 25
E o 4 = 9 J o 9 = 21 O = 11 T = 14 Y = 24
        Z = 23


2. I valori numerici così determinati vengono addizionati e la somma si divide per il numero 26. Il carattere di controllo si ottiene convertendo il resto di tale divisione nel carattere alfabetico ad esso corrispondente nella sotto indicata tabella:

Tabella E - determinazione del "check-digit"
0 = A 5 = F 10 = K 15 = P 20 = U
1 = B 6 = G 11 = L 16 = Q 21 = V
2 = C 7 = H 12 = M8 17 = R 22 = W
3 = D 8 = I 13 = N 18 = S 23 = X
4 = E 9 = J 14 = O 19 = T 24 = Y
        25 = Z

Numero di codice fiscale provvisorio

L'amministrazione finanziaria può attribuire alle persone fisiche un numero di codice fiscale provvisorio.
Il numero di codice fiscale provvisorio delle persone fisiche è costituito da una espressione numerica di undici cifre. Le prime sette cifre rappresentano il numero di matricola del soggetto; le cifre dall'ottava alla decima identificano l'ufficio che attribuisce il numero di codice fiscale provvisorio e l'undicesimo è il carattere numerico di controllo.

Carattere numerico di controllo

Il carattere numerico di controllo viene determinato nel modo seguente:

  • si sommano i valori di ciascuna delle cinque cifre di ordine dispari,partendo da sinistra;
  • si raddoppia ogni cifra di ordine pari e, se il risultato è un numero di due cifre, esso si riduce ad una sola sommando la cifra relativa alle decine e quella relativa alle unità; si sommano quindi tutti i precedenti risultati;
  • si determina il totale delle due somme di cui sopra;
  • si sottrae da dieci la cifra relativa alle unità del precedente totale. Il carattere di controllo è la cifra relativa alle unità del risultato.

Variazione dati anagrafici - Dati errati

Variazione dati anagrafici

Nel caso si cambi nome o cognome, si può richiedere la variazione del codice fiscale recandosi in un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate col documento di identità aggiornato ed una copia dell'atto con il quale è stata resa definitiva e/o ufficiale tale modifica.

Dati errati

Chi ha ricevuto il codice fiscale emesso sulla base di dati anagrafici errati, può utilizzarlo ma deve chiedere l'aggiornamento del codice e la sostituzione del certificato e del tesserino plastificato e/o tessera sanitaria.

Attribuzione numero di codice fiscale per soggetti diversi dalle persone fisiche

Attribuzione del numero di codice fiscale (soggetti diversi dalle persone fisiche)

Il modello AA5/6 deve essere compilato e presentato direttamente dai rappresentati legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche (anche a mezzo di persona appositamente delegata) all' ufficio delle Imposte Dirette competente per domicilio fiscale nei seguenti casi:

  • DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE da parte dei soggetti NON CONTRIBUENTI IVA non in possesso del numero di codice fiscale;
  • DOMANDA DI DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE, da parte dei soggetti, contribuenti IVA e non, che abbiano smarrito il certificato di attribuzione: in tal caso la domanda è soggetta all'imposta di bollo;
  • COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DATI da parte dei soggetti non contribuenti IVA che abbiano riscontrato un errore nei dati presenti sul certificato di attribuzione ovvero che intendano comunicare una variazione dei dati stessi.

Tale domanda deve essere presentata all'ufficio delle Imposte anche da parte dei soggetti d' imposta che abbiano CESSATO l'attività IVA per la quale era stato attribuito dall' ufficio IVA competente un numero di partita IVA avente valore anche di codice fiscale.

Il modello deve essere compilato con la massima cura, possibilmente a macchina o in stampatello, IN TUTTE LE SUE PARTI e deve essere firmato dal rappresentante legale del soggetto d'imposta. L'operazione è totalmente gratuita.

Attribuzione numero di codice fiscale per soggetti diversi dalle persone fisiche

Il modulo AA7/10 deve essere presentato con le modalità di seguito riportate:

  • in duplice esemplare direttamente (anche a mezzo di persona appositamente delegata) ad uno qualsiasi degli uffici dell'Agenzia delle entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente;
  • in unico esemplare a mezzo servizio postale e mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante, da inviare ad uno qualsiasi degli uffici dell'Agenzia delle entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente. In tal caso le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite;
  • per via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. In tal caso le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate;
  • presso l'ufficio del registro delle imprese esclusivamente da parte dei soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), utilizzando la modulistica approvata a tal fine.

Codice Fiscale: la modulistica

Documenti correlati