Fac simile costituzione impresa familiare senza notaio: scrittura privata PDF

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 04/02/2026
Formati     © Moduli.it
DOCX   fac simile (a)
DOC   fac simile (b)
PDF interattivo   fac simile (c)
Dichiaro di aver preso visione della nota informativa e di aver letto e accettato i termini e le condizioni di utilizzo del portale

La costituzione di una impresa familiare può avvenire con un atto pubblico o senza notaio, ossia con una semplice scrittura privata. In questa scheda è disponibile un fac simile di atto costitutivo.

Impresa familiare: cos'è

L’impresa familiare è una particolare forma di impresa individuale, caratterizzata dal fatto che con il titolare collaborano in modo continuativo e prevalente il coniuge e i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Possono far parte dell'impresa familiare anche i figli adottivi.

Non possono quindi essere equiparati a collaboratori familiari coloro che svolgono un'attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa in modo continuativo.

Nell'ambito di tale impresa, il legislatore ha realizzato la par condicio dei familiari relativamente alla partecipazione agli utili in proporzione alla qualità e alla quantità del lavoro prestato, equiparando, inoltre, il lavoro della donna a quello dell'uomo. In particolare, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare: 

  • ha il diritto al mantenimento, secondo la condizione patrimoniale della famiglia; 
  • partecipa agli utili dell'impresa familiare, ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento;
  • ha il diritto di intervenire nelle decisioni che riguardano l’impiego degli utili e degli incrementi del patrimonio aziendale, la gestione straordinaria, gli indirizzi produttivi e la cessazione dell’impresa;
  • ha il diritto di prelazione in caso di cessione dell’azienda.

I collaboratori familiari devono essere iscritti all’Inps e all’Inail.

La rappresentanza legale e la gestione ordinaria dell'impresa familiare spetta al titolare: egli provvede in piena autonomia e non è previsto alcun obbligo di consultazione o comunicazione ai familiari che con esso collaborano.

Ad egli spetta almeno il 51% degli utili dell’impresa, ma è l'unico che risponde di tutte le obbligazioni dell’impresa con il suo intero patrimonio personale (i collaboratori familiari ne sono esclusi).

La materia è attualmente disciplinata dalle consuetudini in quanto compatibili con la disciplina dettata dall'art. 230 bis per l'impresa familiare.

Come costituire una impresa familiare

Un'impresa familiare può nascere come trasformazione di una ditta individuale già esistente o può essere costituita ad hoc con l'avvio dell'attività. Come detto in premessa l'impresa familiare può essere costituita con un atto pubblico, ma anche senza l’intervento del notaio, mediante una semplice scrittura privata (anche non autenticata), trattandosi di una particolare forma di impresa individuale regolata dall’articolo 230-bis del Codice Civile, per la quale non sono previste formalità notarili ai fini della sua validità.

Nell'atto costitutivo dell'impresa familiare devono essere indicati:

  • il nome della ditta e del titolare;
  • l’attività esercitata;
  • gli estremi dei collaboratori familiari e grado di parentela o affinità o coniugale.
La scrittura privata serve soprattutto a:
  • dimostrare l’esistenza del rapporto familiare nell’impresa;
  • regolare la partecipazione dei familiari agli utili e agli incrementi;
  • fornire prova nei rapporti con il fisco, l’INPS o in caso di controversie.

Una volta sottoscritto l'atto costitutivo, occorre provvedere all’invio della Comunicazione Unica (ComUnica), una procedura telematica che consente di comunicare l'apertura (o la variazione) di una impresa a tutti gli enti coinvolti (Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, ecc.), attraverso un unico deposito al Registro delle Imprese.

Fac simile atto di costituzione impresa familiare senza notaio

Tra:

  • __________ (nome e cognome del titolare), nato/a a _______ il __/__/____, codice fiscale ___________, residente in ___________, titolare dell’impresa individuale denominata ____________, con sede in __________, P. IVA _____________;

e i seguenti familiari

  • _________ (nome e cognome), nato/a a _______ il __/__/____, codice fiscale _________, in qualità di _____(rapporto di parentela: coniuge / figlio / parente entro il 3° grado / affine entro il 2° grado);
  • _________ (nome e cognome), nato/a a _______ il __/__/____, codice fiscale _________, in qualità di _____(rapporto di parentela: coniuge / figlio / parente entro il 3° grado / affine entro il 2° grado);
  • ………;

Premesso che

  • il/la sig./sig.ra [titolare] esercita un’attività di __________ (descrivere l'attività, es: Commercio al dettaglio di …. / Produzione di ... / Consulenza specialistica in …);
  • alla predetta impresa collaborano in modo continuativo i propri familiari sopra indicati. 

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Costituzione dell’impresa familiare

Ai sensi dell’art. 230-bis del Codice Civile, viene costituita un’impresa familiare, nell’ambito dell’impresa individuale sopra indicata.

Art. 2 - Attività svolta

Il familiare collaboratore partecipa all’attività dell’impresa prestando la propria opera in modo continuativo, secondo le esigenze organizzative dell’impresa stessa.

Art. 3 - Conferimenti

I partecipanti conferiscono i seguenti beni e attività:

  • [Nome e Cognome titolare]: _____________ (ad es. attrezzature, locale, avviamento e clientela esistente, ecc.)
  • [Nome e Cognome familiare]: _____________ (ad es. lavoro personale a tempo pieno (40 ore settimanali), competenze tecniche di …., ecc.)
  • [Nome e Cognome familiare]: _____________ (ad es. lavoro personale a tempo pieno (40 ore settimanali), competenze amministrative, contabili e di marketing, ecc.)

Art. 4 - Partecipazione agli utili

Al familiare collaboratore spetta una partecipazione agli utili dell’impresa, nonché agli incrementi dell’azienda, in misura pari al ___ %, proporzionalmente alla quantità e qualità del lavoro prestato.

Art. 5 – Diritti del familiare

Al familiare collaboratore sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 230-bis c.c., inclusi quelli relativi alle decisioni concernenti l’impiego degli utili e gli indirizzi produttivi dell’impresa.

Art. 6 - Trasferimento della partecipazione 

Il diritto di partecipazione è intrasferibile, a meno che il trasferimento avvenga a favore di altri familiari indicati nell'art. 230-bis c.c. con il consenso di tutti i partecipanti.

Art. 7 - Decorrenza

L’impresa familiare viene costituita con decorrenza dal __/__/____.

Art. 8 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni dell’art. 230-bis del Codice Civile e alla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.

[Luogo e data]

Firma del titolare dell’impresa

Firma del familiare collaboratore

Foto
Pixabay
Documenti correlati
 
Utilità