Contratto utilizzo immagine: modulo PDF
Il contratto di cessione dei diritti di immagine è un accordo, spesso di natura economica, con cui una persona concede a un soggetto il diritto di sfruttare commercialmente la propria immagine entro certi limiti.
Cos'è un contratto di cessione dei diritti di immagine
Come già anticipato contratto di cessione dei diritti di immagine è un accordo con cui una persona autorizza un altro soggetto (azienda, agenzia, editore, brand, organizzatore, ecc.) a utilizzare la propria immagine, vale a dire l'aspetto fisico, il volto o la voce, per finalità determinate, spesso promozionali, pubblicitarie o commerciali, secondo condizioni stabilite tra le parti.
La cessione dei diritti di immagine non va confusa con la liberatoria all'uso delle immagini. Quest'ultima, infatti, è un consenso/autorizzazione con cui una persona permette a terzi di utilizzare la propria immagine (foto, video, riprese) su un sito web, un social network, un catalogo, un evento, ecc.
La cessione dei diritti di immagine, invece, è un accordo più ampio che spesso si sottoscrive al solo scopo di generare un profitto commerciale. In definitiva se con la liberatoria si autorizza semplicemente l’uso della propria immagine (Maria quale partecipante ad una corsa podistica amatoriale autorizza la pubblicazione della sua foto sul sito dell’organizzatore), con la cessione se ne concede lo sfruttamento economico (uno sportivo famoso che firma un accordo per apparire sui cartelloni pubblicitari o negli spot televisivi indossando una determinata linea di abbigliamento, oppure un influencer che concede dietro compenso a un noto brand l’uso del proprio volto per una campagna pubblicitaria).
Chiaramente liberatoria all'uso delle immagini e cessione dei relativi diritti possono stare nello stesso documento.
Tecnicamente la cessione del diritto d'immagine si distingue anche dal contratto di sponsorizzazione, un accordo commerciale più ampio in cui il personaggio noto, oltre a cedere l'immagine, si impegna spesso in prestazioni attive (partecipazione ad eventi, uso esclusivo di certi capi di abbigliamento o accessori, ecc.), naturalmente dietro corrispettivo.
Quando non si può parlare di cessione e quali diritti vengono trasferiti
Non ogni utilizzo del volto o della voce di una persona richiede un contratto di cessione. La legge prevede delle eccezioni per finalità di informazione, critica, satira o quando l'immagine è legata a un evento di pubblico interesse, purché non si leda la dignità della persona.
Quando invece si firma un contratto, i diritti che vengono tipicamente trasferiti riguardano la facoltà di riprodurre, distribuire, comunicare pubblicamente e persino trasformare l'immagine di quella persona all'interno del contesto stabilito. Il titolare conserva comunque il diritto di impedire usi non autorizzati o che danneggino il suo decoro.
Il contratto relativo alla cessione dei diritti di immagine rientra tra i cosiddetti contratti atipici, in quanto non è regolato in modo organico e puntuale dal Codice Civile. Si tratta tuttavia di uno strumento ormai ampiamente ammesso nella prassi e tutelato dalla normativa in materia di diritto d’autore e protezione dei dati personali. La legge richiede comunque che tali accordi siano chiari, determinati e circoscritti sotto il profilo temporale e territoriale.
Sebbene la cessione dei diritti di immagine sia il pilastro legale per l'utilizzo dell'identità altrui, nel mondo dei social questa deve integrarsi in un contratto con l'influencer più ampio, che ne regoli anche la pubblicazione, l'uso degli hashtag e gli obiettivi della campagna.
Se la distribuzione e la valorizzazione di certi contenuti visivi richiedesse il coinvolgimento di una figura esperta, si potrebbe eventualmente far ricorso ad un contratto Social Media Manager che disciplini l'uso strategico delle immagini sui canali digitali.
Recesso dal contratto utilizzo immagine
Fermo restando che un contratto di cessione dei diritti d'immagine deve necessariamente prevedere una scadenza, il recesso prima del termine è consentito quando, ad esempio:
- sono presenti clausole illegali o eccessivamente restrittive;
- ricorre una giusta causa (ad es. diffusione dell'immagine su canali non concordati, mancato rispetto della dignità/decoro, utilizzo dell’immagine dopo scadenza del contratto, ecc.).
Tuttavia è importante sottolineare che un eventuale recesso potrebbe
- non comportare la cancellazione di materiali già pubblicati;
- non obbligare la controparte alla rimozione immediata da web/social (dipende dal caso);
- comportare conseguenze contrattuali o economiche se il recesso è ingiustificato.
Dunque una buona clausola di recesso dovrebbe prevedere:
- il preavviso minimo (es. 30, 60 o 90 giorni per iscritto);
- la forma della comunicazione (raccomandata, PEC);
- gli effetti economici (se il cedente recede, deve restituire parte del compenso? Il cessionario ha diritto a un indennizzo?);
- la sorte delle immagini già pubblicate (devono essere rimosse entro un certo termine o restano valide fino alla scadenza naturale?);
- imotivi legittimi di recesso, se si vuole limitarlo a cause specifiche.
Ecco un fac simile di lettera recesso da contratto di cessione diritti di immagine da cui prendere spunto.
Fac simile contratto cessione diritti di immagine
Tra
[Nome e Cognome del Cedente]
nato/a a [Luogo] il [Data]
residente in [Indirizzo completo]
Codice Fiscale: [CF]
di seguito indicato/a come il “Cedente”
E
[Ragione Sociale della Società]
con sede legale in [Indirizzo completo]
Partita IVA / Codice Fiscale: [Numero]
nella persona del legale rappresentante _______________
di seguito indicata come il “Cessionario”
Premesso che
- Il Cedente è una persona fisica la cui immagine, nome e voce possiedono rilevanti qualità identificative e notorietà (o, in alternativa: il Cedente partecipa ad un evento/attività promossa dal Cessionario);
- Il Cessionario intende utilizzare l'immagine del Cedente per finalità promozionali, pubblicitarie e/o commerciali legate al proprio marchio/prodotto/servizio;
- Il Cedente acconsente a tale utilizzo alle condizioni di seguito stabilite, consapevole che la Legge sul Diritto d’Autore (L. 633/1941) e il Codice Civile (art. 10) tutelano il diritto all’immagine richiedendone il consenso esplicito.
Tanto premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue
Art. 1 - Oggetto del Contratto (Cessione dei Diritti)
1.1 Il Cedente autorizza espressamente il Cessionario, che accetta, ad utilizzare la propria immagine, il proprio nome, la propria voce e la propria firma (di seguito collettivamente “l’Immagine”) per scopi commerciali, pubblicitari e promozionali.
1.2 Definizione di Immagine: ai fini del presente contratto, per Immagine si intende ogni rappresentazione del Cedente, inclusi fotografie, video, riprese audiovisive, disegni, animazioni o registrazioni sonore della voce, realizzate durante la vigenza del presente contratto o (se previsto) fornite in precedenza dal Cedente.
Art. 2 - Ambito di Utilizzo
2.1 Modalità: L’utilizzo dell’Immagine potrà avvenire su qualsiasi supporto e mezzo di comunicazione, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- Siti web, social media (Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, X);
- Campagne di advertising online e offline (Google Ads, banner);
- Materiali cartacei (brochure, volantini, poster, cataloghi);
- Packaging dei prodotti;
- Televisione, radio e cinema.
2.2 Territorio: L’autorizzazione è concessa per il territorio _____ (ad es. italiano).
2.3 Durata: La cessione è valida per una durata di ___ (mesi/anni), a partire dalla data di firma del contratto. Alla scadenza, cesserà ogni diritto di utilizzo, salvo rinnovo scritto tra le parti.
Art. 3 - Esclusività e Diritti di Terzi
3.1 Tipologia di licenza: Il consenso è concesso a titolo (selezionare l’ozione di interesse):
- ☐ Non Esclusivo: Il Cedente potrà concedere l’uso della propria immagine anche a terzi concorrenti con il Cessionario.
- ☐ Esclusivo: Il Cedente si impegna a non concedere l’uso della propria immagine a terzi concorrenti o che operino nel settore ________ (ad es. abbigliamento, giardinaggio ecc.) per tutta la durata del contratto.
3.2 Il Cessionario non potrà cedere o sub-licenziare i diritti qui acquisiti a terzi senza il previo consenso scritto del Cedente, salvo che la cessione avvenga nell'ambito di una cessione d'azienda o di ramo d'azienda.
Art. 4 - Corrispettivo e Compenso
4.1 A fronte della presente cessione, il Cessionario corrisponderà al Cedente un corrispettivo annuo/totale di € __________ (________ [in lettere]).
4.2 Modalità di pagamento: L’importo sarà corrisposto __________ (ad es. entro 30 giorni dalla firma, oppure in rate trimestrali anticipate) tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato al Cedente (IBAN: _________________).
Art. 5 - Clausola di Revoca del Consenso e Tutela del Creditore
5.1 Le parti riconoscono che, sebbene il consenso all’uso dell’immagine possa essere revocato ai sensi di legge (art. 10 c.c.), una revoca anticipata e ingiustificata da parte del Cedente costituirà inadempimento contrattuale.
In tal caso, il Cedente sarà tenuto a restituire le somme già percepite relative al periodo successivo alla revoca e a risarcire il Cessionario per i danni subiti (mancato guadagno, costi di campagne interrotte, danno reputazionale) ai sensi dell’art. 1223 c.c. e della giurisprudenza di Cassazione (Cass. n. 27506/2008).
Art. 6 - Clausola di Morale e Integrità dell’Immagine
6.1 Il Cessionario si impegna a non utilizzare l’Immagine del Cedente in contesti che possano ledere il suo onore, la sua reputazione o il suo decoro. È fatto divieto di associare l’Immagine del Cedente a prodotti illegali, pornografici, violenti o diffamatori.
6.2 Il Cessionario ha l’obbligo di sottoporre al Cedente (o al suo agente) le bozze pubblicitarie prima della loro diffusione, qualora l’immagine venga utilizzata in modo creativo o manipolato (es. fotomontaggi).
Art. 7 - Liberatoria per il Diritto di Cronaca e Materiali Preesistenti
7.1 Il Cedente prende atto che la partecipazione ad eventi pubblici comporta la possibilità di essere ripreso a fini di cronaca giornalistica. Tuttavia, il presente contratto disciplina esclusivamente l’uso commerciale dell’Immagine, che non è coperto dal diritto di cronaca.
Art. 8 - Recesso dal Contratto
8.1 - Diritto di recesso del Cedente
Il Cedente ha facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta inviata al Cessionario tramite raccomandata A/R o PEC all'indirizzo ____________, con un preavviso minimo di ______ giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
8.2 - Diritto di recesso del Cessionario
Il Cessionario ha parimenti facoltà di recedere dal presente contratto, con le medesime modalità di cui al punto 8.1, con un preavviso minimo di ______ giorni.
8.3 - Effetti economici del recesso del Cedente
In caso di recesso esercitato dal Cedente:
- se la cessione è stata a titolo gratuito, il recesso non comporta alcun obbligo economico a carico del Cedente;
- se la cessione è stata a titolo oneroso, il Cedente è tenuto a restituire al Cessionario la quota parte del compenso proporzionale al periodo residuo di utilizzo ancora non fruito, salvo diverso accordo scritto tra le parti. In ogni caso, il Cessionario ha diritto a richiedere il risarcimento dei danni documentati subiti in conseguenza del recesso anticipato.
8.4 - Effetti sulle immagini già pubblicate
A seguito del recesso, il Cessionario si impegna a rimuovere o cessare l'utilizzo delle Immagini entro ______ giorni dalla data di efficacia del recesso, su tutti i supporti e canali di propria diretta gestione. Per i materiali già distribuiti a terzi (es. materiale stampato, pubblicazioni editoriali, campagne già avviate), le parti concordano che _______________________.
8.5 - Recesso per giusta causa
Ciascuna delle parti può recedere dal contratto con effetto immediato, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo, nei seguenti casi:
- grave inadempimento dell'altra parte agli obblighi contrattuali, non sanato entro 15 giorni dalla formale diffida scritta;
- utilizzo delle Immagini per finalità diverse da quelle autorizzate dal presente contratto;
- comportamenti dell'altra parte lesivi della reputazione o della dignità del Cedente.
8.6 Sopravvivenza di alcune clausole
Le disposizioni relative al trattamento dei dati personali (Art. 9), alla legge applicabile e al foro competente (Art. 10) restano in vigore anche dopo il recesso o la risoluzione del contratto.
Art. 9 - Trattamento dei Dati Personali (GDPR - Art. 13 Reg. UE 2016/679)
9.1 I dati personali del Cedente saranno trattati dal Cessionario esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. Il Titolare del trattamento è il Cessionario.
Art. 10 - Foro Competente
10.1 Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o esecuzione del presente contratto, il Foro esclusivo sarà quello di [Indicare città, es. Milano/Roma/Tribunale di residenza del cedente], salva diversa disposizione inderogabile di legge.
Art. 11 - Disposizioni Finali
11.1 Ogni modifica al presente contratto dovrà essere fatta per iscritto. Il presente contratto costituisce l’intero accordo tra le parti in merito all’oggetto.
Letto, confermato e sottoscritto.
Data: _________
Il Cedente Il Cessionario (Rappresentante Legale)
(Firma per esteso) (Timbro e firma)
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