Contratto di affitto fondo rustico forma scritta: modulo PDF

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 14/11/2025
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Con il contratto di affitto di terreno agricolo un soggetto (affittuario/conduttore) consente di utilizzare un terreno destinato all’agricoltura, in cambio di un canone, al fine di svolgere attività agricole in modo stabile e produttivo.

Contratto di affitto fondo rustico: cos'è

Il contratto di affitto di un fondo rustico è un contratto con il quale una parte (concedente) affitta ad un terzo (affittuario) un terreno per un certo periodo affinché lo possa coltivare in cambio di un corrispettivo pattuito (Legge 3 maggio 1982, n. 203).

Il canone può consistere in denaro, in una quota dei frutti o in una prestazione in natura.

L’affittuario deve impegnarsi a tenere e coltivare il terreno secondo le regole del buon padre di famiglia, in particolare seguendo le norme di tecnica agraria più opportune per quanto concerne le rotazioni, le concimazioni ed i lavori agricoli. Il concedente si riserva di verificare personalmente o tramite persona di fiducia che l'affittuario osservi tutti gli obblighi previsti dalla legge.

L'affittuario si obbliga ad eseguire a sue spese tutte le riparazioni ordinarie, mentre il concedente/proprietario si obbliga ad eseguire le riparazioni straordinarie, sempre che queste non siano attribuibili a colpa o negligenza del conduttore.

Il contratto di affitto fondo rustico può essere scritto o verbale. In ambedue i casi è necessaria la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

Contratto affitto terreno agricolo: durata

I contratti di affitto stipulati dopo 3 maggio 1982 hanno la durata di 15 anni. La durata è di 6 anni, invece, in caso di affitto di terreni agricoli ubicati nell’ambito delle comunità montane e in caso di terreni montani destinati ad alpeggio in cui sono compresi alloggi per personale e strutture ricovero bestiame.

E’ comunque possibile stipulare tra le parti “accordi in deroga” con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole. In ogni caso la durata minima non può essere inferiore al termine necessario a consentire il compimento del ciclo biologico della coltura praticata sul fondo (ad es. 1 anno minimo per la coltivazione di mele). La durata massima, invece, non può eccedere i 30 anni.

In mancanza di disdetta di una delle parti, il contratto di affitto si intende tacitamente rinnovato per il periodo minimo, rispettivamente, di quindici anni per l'affitto ordinario e di sei anni per l'affitto particellare, e così di seguito.

La disdetta deve essere comunicata almeno un anno prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Questo il fac simile di

Va precisato, tuttavia, che il coltivatore/affittuario può recedere dal contratto in ogni momento e senza neppure fornire spiegazioni. Anche in questo caso, tuttavia, deve concedere un preavviso al proprietario: almeno un anno dalla scadenza dell’annata agraria.

La risoluzione del contratto di affitto fondo rustico può essere, invece, fatta valere dal concedente nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempienza contrattuale inerente la normale e razionale coltivazione del fondo, la conservazione e manutenzione del fondo stesso e delle relative attrezzature, la instaurazione di rapporti di subaffitto e/o di subconcessione, il pagamento del canone.

Diritto di prelazione dell'affittuario

Il proprietario del fondo, alla scadenza del contratto, può concedere in affitto il fondo a terzi, ma è tenuto a comunicare all’affittuario le offerte ricevute almeno 90 giorni prima della scadenza. Questo perché l'affittuario ha il diritto di prelazione in caso di nuovo affitto, con la conseguenza che se entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione offre condizioni uguali a quelle che gli sono state comunicate, deve essere preferito a tutti gli altri.

Tale obbligo per il proprietario del fondo non sussiste quando l'affittuario ha comunicato che non intende rinnovare l'affitto e quando la cessazione del rapporto di affitto è avvenuto per grave inadempienza o recesso dell'affittuario.

Fac simile contratto di affitto terreno agricolo

L’anno __________, del mese di __________, del giorno _________, in __________, cap. __________, prov. di __________, via/viale/piazza __________, n° _____,  con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge,  

TRA

Il Sig. __________, nato il _________, a __________, cap. __________, prov. di __________, cittadino __________, residente in __________, cap. __________, prov. di __________, via/viale/piazza __________, n° _____, carta d’identità n° __________, C.F. n° __________, professione __________,  di seguito denominata “parte concedente”,

E

Il Sig. __________, nato il _________, a __________, cap. __________, prov. di __________, cittadino __________, residente in __________, cap. __________, prov. di __________, via/viale/piazza __________, n° _____, carta d’identità n° __________, C.F. n° __________, tel./cell. _____ / _____, e.mail _________, di seguito denominata “parte  affittuaria”,

PREMESSO CHE

 - il Sig. _________ è titolare e proprietario di un fondo rustico posto in __________, dell’estensione di ha _____ (scrivere in lettere) di cui al foglio n° …….., mappale …….. partita n° ……….. del Catasto Terreni, così come evidenziato nella planimetria allegata;

 - il Sig. __________ ha avanzato richiesta di conduzione in affitto del terreno sopra descritto per la coltivazione di _________________;

- il Sig. ________ si dichiara disponibile ad aderire alla richiesta del Sig. ___________

SI CONVIENE  E SI STIPULA

ART. 1

La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2

Il Sig. _________ concede in affitto al Sig. ___________ che accetta per sé, suoi eredi, parenti ed affini abitualmente conviventi ed aventi causa il fondo rustico come meglio descritto in premessa.

ART. 3

In deroga all'art. 1, della Legge n. 203/1982 il contratto è stipulato per la durata di n°____ anni decorrenti dal __________, senza alcuna possibilità di proroga. 

oppure

Il contratto è stipulato per la durata di n°____ anni decorrenti dal __________ al __________e s’intenderà tacitamente rinnovato alle medesime condizioni per altri n° _____ anni in mancanza di disdetta di una delle parti da inviarsi almeno ___________ prima della scadenza contrattuale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equipollente.

ART. 4

Nel caso di morte dell'affittuaria, le parti avranno diritto di recedere dal contratto nei limiti ed ai sensi dell'art. 1627 c.c.

ART. 5

La parte affittuaria, qualora ricorrano gravi motivi, potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata con preavviso di n°____ mesi.

ART. 6

Al termine del rapporto di locazione sarà comunque riservato alla parte affittuaria il diritto di prelazione in caso di nuova locazione e di trasferimento a terzi del fondo.    

ART. 7

La parte affittuaria potrà (con il consenso scritto del concedente)/non potrà subaffittare il predetto fondo, costruirvi o apportarvi innovazioni pena la risoluzione di diritto del presente contratto.

Il silenzio o l’acquiescenza del concedente al momento della realizzazione delle innovazioni e/o costruzioni sul fondo o in caso di subaffitto avrà esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore dell’affittuaria.   

ART. 8

Le parti potranno eseguire opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni  solo di comune accordo; in caso di contrasto sarà vincolante il parere dell’Ispettorato dell’agricoltura della provincia di __________. 

Qualora il concedente abbia eseguito opere di miglioramento sul fondo potrà chiedere l’aumento del canone secondo l’incremento della produttività come previsto dalla norma di cui all’art. 18 della legge n° 203/82.

Nel caso in cui l’affittuaria abbia eseguito opere di miglioramento avrà diritto ad un’indennità corrispondente all’aumento di valore del fondo.  

ART. 9

Il canone annuo di affitto è stabilito dalle parti in € __________ (scrivere in lettere) che la parte affittuaria si obbliga a corrispondere nel domicilio del concedente in n° _____ rate eguali mensili anticipate di €  __________ (scrivere in lettere) ciascuna, entro e non oltre il giorno _____ del mese di scadenza, mediante bonifico su c/c bancario/postale ________ Iban ________ ;

Il canone sarà/non sarà aggiornato ogni anno nella misura del _____% con riferimento alle variazioni dell’indice dei prezzi dei prodotti agricoli accertate e registrate dall’ISTAT nei dodici mesi precedenti l’adeguamento e così di anno in anno, come previsto dalla legge 5 aprile 1985, n° 118 che ha modificato la legge 27 luglio1978, n° 392.

ART. 10

Oltre al canone saranno a  carico dell’affittuaria le spese relative all’ordinaria manutenzione del fondo e delle macchine agricole e quant’altro previsto per legge e consuetudine. 

ART. 11

Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per gli oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni dell’affittuaria, qualunque ne sia il titolo. Unica prova del pagamento sarà costituita dalla ricevuta. Il mancato puntuale pagamento del canone, ovvero il mancato puntuale pagamento degli oneri accessori, quando l’importo non pagato superi quello di 2 (due) mensilità del canone, qualunque ne sia la ragione, costituisce l’affittuaria in mora, senza necessità di intimazione o diffida da parte del concedente, il quale acquista senz’altro il diritto di ottenere l’immediata rescissione del contratto a danno e spese dell’affittuaria. Inoltre l’affittuaria dovrà corrispondere, oltre le rate scadute e gli oneri accessori, l’interesse legale e le eventuali spese conseguenti.

ART. 12

Il fondo oggetto del contratto sarà tenuto e coltivato dall'affittuaria secondo le regole del buon padre di famiglia.

L’affittuaria si impegna a seguire le norme di tecnica agraria più opportune per quanto concerne le rotazioni, le concimazioni ed i lavori agricoli. Il concedente si riserva di esaminare personalmente o attraverso persona di sua fiducia che l'affittuaria osservi tutti gli obblighi che gli incombono a termine del presente contratto e a sensi di legge.

L'affittuaria si impegna a seguire le eventuali direttive del concedente, riconoscendo l'interesse primario del concedente alla buona conservazione del fondo. 

ART. 13

Il concedente resta espressamente esonerato da ogni responsabilità per tutti i danni prevedibili e imprevedibili, diretti e indiretti, a persone o cose che possano verificarsi per fatto od omissione di terzi nel fondo affittato come pure esonerato da qualsiasi responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà. 

ART. 14

La spesa della presente scrittura, nonché la relativa registrazione è posta a carico dell'affittuaria.

ART. 15

La riconsegna del fondo, alla scadenza contrattuale, sarà accompagnata da apposito verbale di riconsegna e di accertamento redatta dalle parti.

ART. 16

Qualunque modifica del presente contratto non potrà aver luogo, e non potrà essere provata, se non mediante atto scritto.

ART. 17

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del codice civile e della legge 9 dicembre 1998, n° 431 e comunque alle norme vigenti e dagli usi locali.

ART. 18

Le controversie, che eventualmente insorgeranno tra le parti, saranno risolte in sede sindacale, con l’assistenza delle Organizzazioni Professionali Agricole.

Luogo e data

Letto, approvato e sottoscritto 

Il concedente _______________

L’affittuaria ________________

Le parti dichiarano di aver preso piena ed esatta visione e cognizione delle obbligazioni tutte precisate nelle sopracitate clausole ed in particolare quelle distinte ai nn°__________ e, ai sensi degli artt. 1341  e 1342 cod. civ., dichiarano di approvarle specificatamente intendendole come sottoscritte una per una.

Luogo e data

Letto, approvato e sottoscritto 

Il concedente _______________

L’affittuaria ________________

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