Contratto di rimessaggio camper: modulo PDF

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 22/06/2026
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Fac simile di contratto di rimessaggio camper o caravan (roulotte), un accordo con cui il proprietario di un camper affida il proprio mezzo a un gestore di rimessaggio affinché lo custodisca per un determinato periodo, dietro pagamento di un corrispettivo.

Cosa si intende per contratto di rimessaggio

Quando decidiamo di affidare il nostro camper o la nostra roulotte a una struttura specializzata, firmiamo quello che legalmente viene definito contratto di rimessaggio. Si tratta di un accordo tra il proprietario del mezzo (depositante) e il gestore dell'area (depositario), il quale si impegna a custodire il bene in un'area specifica per un determinato periodo, ricevendo in cambio un pagamento.

Sebbene non sia regolato da una legge specifica, questo contratto segue solitamente le norme del Codice Civile relative al deposito (articoli 1766 e seguenti del Codice Civile).

Si ricorre a questo contratto quando il proprietario non dispone di uno spazio adeguato per parcheggiare il camper o la roulotte, oppure quando lo stesso desidera conservarlo in un'area protetta e attrezzata. Il rimessaggio può essere all'aperto, coperto, custodito ed eventualmente con servizi aggiuntivi (ricarica batterie, manutenzione, carico e scarico acque, controllo pneumatici, ecc.).

Tra l'altro sottoscrivere un contratto di rimessaggio per il camper può essere non solo una scelta di comodità per proteggere il mezzo, ma anche l'unico modo per evitare pesanti tensioni con i vicini e il rischio di ricevere una formale diffida per parcheggio in area condominiale.

La disdetta del contratto di rimessaggio può essere comunicata a scadenza, oppure prima del termine fissato, specie nel caso in cui sia riscontrabile un grave inadempimento del gestore.

Chi risponde in caso di incendio del camper?

Il compito principale di chi gestisce un rimessaggio è la custodia del veicolo. Oltre a fornire uno spazio idoneo (stallo), il gestore deve garantire che la struttura rispetti le normative di sicurezza, in particolare quelle relative alla prevenzione degli incendi.

Dunque se l'incendio è causato da carenze della struttura, dal mancato rispetto delle norme antincendio, da impianti elettrici non a norma, da un numero eccessivo di veicoli stoccati o da un comportamento negligente del personale, il risarcimento spetta al gestore.

Al contrario se l'incendio scaturisce da un fulmine o dal mezzo stesso (ad esempio per un corto circuito, bombole lasciate aperte o batterie sotto carica incustodite), la colpa e i danni arrecati a terzi o alla struttura ricadono interamente sul proprietario del camper. Per questi motivi, è fondamentale non sospendere mai l'assicurazione RCA e incendio del proprio mezzo, anche quando è fermo, poiché il rimessaggio può essere considerato un'area privata aperta al pubblico.

In definitiva, trattandosi di un contratto di deposito o custodia, non basta che sul contratto venga riportata la frase "Il gestore non risponde per furti, incendi o danni ai veicoli" o che lo stesso gestore affermi di "non avere alcuna colpa per quanto accaduto". Egli deve dimostrare di aver adottato tutte le misure ragionevolmente necessarie per evitare il danno. Se il danno deriva da una sua colpa o negligenza, la clausola potrebbe essere considerata inefficace o comunque non applicabile.

E in caso di furto o danneggiamento?

Molti contratti includono clausole che tentano di esonerare il gestore da ogni responsabilità per furto o danni, ma come detto a proposito del rischio incendio, il gestore è da considerarsi comunque responsabile della custodia del mezzo, con la conseguenza che è tenuto a dimostrare che il furto si è verificato nonostante l'adozione di tutte le misure di sicurezza ragionevolmente esigibili.

Ad esempio, potrebbe essere ritenuto responsabile se il cancello era aperto, se l'impianto di videosorveglianza non funzionava, se le chiavi erano custodite in modo negligente e via discorrendo.

Per quanto riguarda il rinvenimento di graffi o ammaccature, magari conseguenza dello spostamento del mezzo o del parcheggio di altri veicoli nelle vicinanze, sarebbe buona cosa che il proprietario del camper redigesse e recapitare al gestore dell'area una dichiarazione dello stato d'uso del veicolo al momento del deposito, magari accompagnata da fotografie recenti che mostrino le condizioni interne ed esterne del camper e gli accessori installati. 

Invece può essere obiettivamente più difficile per il proprietario del camper, ottenere un risarcimento per il furto di biciclette, televisori, computer, attrezzature da campeggio o altri beni presenti nel mezzo.

Se il contratto prevede solo il noleggio dello spazio (semplice parcheggio) e non la custodia del mezzo, il gestore non risponde di furti o danni causati da terzi. L'unica eccezione riguarda i danni provocati da una sua negligenza (ad esempio, se l'area è mal custodita o presenta recinzioni pericolanti).

Il rimessaggio può essere privo di assicurazione?

Sì. In linea generale non esiste una norma che imponga a tutti i rimessaggi per camper di stipulare una polizza che copra i veicoli custoditi. Alcuni gestori assicurano solo le strutture (i capannoni) contro l'incendio, ma non i veicoli contro il furto. 

Per tutti questi motivi è fondamentale, prima di firmare il contratto, verificare:

  • se il rimessaggio è custodito o non custodito;
  • se esiste una polizza assicurativa per i veicoli in deposito;
  • quale sia il massimale assicurato;
  • se la polizza copre anche il furto totale del camper;
  • se sono esclusi gli oggetti presenti all'interno del veicolo;
  • quali sistemi di sicurezza sono presenti (videosorveglianza, allarme, guardiania, accessi controllati).

Fac simile contratto rimessaggio camper

Tra

Sig./Società ___________, con sede/residenza in ______________, C.F./P. IVA _____________,
Tel. _____________ E.mail: __________________

di seguito denominato "Gestore",

e

Sig./Sig.ra ______________, nato/a a ____________ il __/__/____,
residente in _____________, C.F. _____________, Tel. __________ E-mail: ___________

di seguito denominato "Depositante",

PREMESSO CHE:

  • il Depositante è proprietario o legittimo utilizzatore del veicolo descritto nel presente contratto; 
  • il Gestore dispone di un'area destinata al rimessaggio di autocaravan e camper sita in _______; 

si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 - Oggetto del contratto

Con il presente contratto il Depositante affida in custodia al Gestore il veicolo di seguito descritto, e il Gestore si impegna a custodirlo nell’apposita area di rimessaggio.

Dati del veicolo:

Tipo: __________ (camper/caravan/altro)
Marca: ___________________ 
Modello: _________________
Anno di immatricolazione: __________
Targa: ____________ 
Numero di telaio (facoltativo): _______________
Colore: ______________
Eventuali accessori / dotazioni: ______________

Art. 2 - Durata

Il presente contratto decorre dal __/__/____ (inizio deposito) e termina il __/__/____ (fine deposito).

Alla scadenza:
☐ cesserà automaticamente;
☐ si rinnoverà automaticamente per ulteriori ______ mesi, salvo disdetta comunicata almeno ______ giorni prima della scadenza.

Alla scadenza, il Depositante è tenuto a ritirare il veicolo entro _______ giorni. Decorso tale termine, il Gestore potrà addebitare una penale pari a € _______ per ogni giorno di ritardo.

Art. 3 - Corrispettivo

Il canone di rimessaggio è stabilito nella misura di Euro ________ (IVA inclusa) su base ________ (mensile, trimestrale, annuale).

Modalità di pagamento: □ Contanti □ Bonifico bancario □ Carta □ Altro

IBAN (se con bonifico): _________________

Scadenza pagamento: Entro il _____ del mese / periodo di riferimento

Deposito cauzionale: Euro ___________

In caso di ritardo nel pagamento superiore a _______ giorni, verranno applicati interessi di mora nella misura del ______% annuo. Il Gestore si riserva il diritto di non consentire il ritiro del veicolo fino al saldo completo delle somme dovute.

Art. 4 - Obblighi del Gestore

Il Gestore si impegna a:

  • custodire il veicolo con la diligenza del buon padre di famiglia;
  • garantire l’accesso all’area di rimessaggio secondo gli orari concordati;
  • segnalare tempestivamente al Depositante eventuali danni o anomalie riscontrate sul veicolo;
  • non spostare il veicolo senza previo consenso del Depositante, salvo necessità imprescindibili di gestione dell’area;
  • mantenere l’area di deposito in condizioni di sicurezza adeguate.

Art. 5 - Obblighi del Depositante

Il Depositante si impegna a:

  • consegnare il veicolo in buono stato di manutenzione e in regola con le norme di legge (assicurazione, revisione, ecc.);
  • comunicare al Gestore qualsiasi variazione dei propri dati anagrafici o di recapito;
  • non cedere a terzi, senza il consenso scritto del Gestore, il diritto di utilizzo dello spazio di deposito;
  • ritirare il veicolo alla scadenza del contratto o su richiesta motivata del Gestore;
  • rispettare il regolamento interno dell’area di rimessaggio.

Art. 6 - Responsabilità e Assicurazione

Il Gestore risponde dei danni al veicolo derivanti da propria colpa o negligenza. Non risponde dei danni causati da:

  • eventi atmosferici eccezionali, calamità naturali o cause di forza maggiore;
  • atti vandalici o furto, salvo comprovata negligenza del Gestore nella sorveglianza;
  • vizi preesistenti non segnalati dal Depositante al momento della consegna.

Il Depositante dichiara che il veicolo è coperto da polizza assicurativa in corso di validità:

Compagnia assicurativa: _______________
Numero polizza: _______________
Scadenza polizza: __/__/____

Art. 7 - Recesso

Ciascuna parte può recedere dal contratto con preavviso scritto di ______ giorni.

In caso di mancato pagamento del corrispettivo pattuito, il Gestore potrà risolvere il contratto previa comunicazione scritta al Depositante.

Art. 8 - Riconsegna del Veicolo

Al momento della riconsegna del veicolo, le parti provvederanno a verificare lo stato del mezzo. Eventuali contestazioni dovranno essere formulate per iscritto entro _______ giorni dalla restituzione. In assenza di contestazioni scritte nel suddetto termine, il veicolo si intenderà restituito in buono stato.

Art. 9 - Disposizioni Varie

Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto, le parti concordano la competenza esclusiva del Foro di _____________.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di aver ricevuto le informazioni previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e autorizzano il trattamento dei dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Firme

Il presente contratto è redatto in duplice copia, una per ciascuna parte, e sottoscritto a ___________________, in data __/__/____

IL GESTORE
(Nome, cognome e firma) ____________________________

IL DEPOSITANTE
(Nome, cognome e firma)   ___________________________

Approvazione specifica ex art. 1341 c.c.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Depositante dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: Art. 2 (Durata e penale ritardo), Art. 2 (Corrispettivo e interessi di mora), Art. 6 (Limitazione di responsabilità), Art. 9 (Foro competente).

IL GESTORE
(Nome, cognome e firma) ____________________________

IL DEPOSITANTE
(Nome, cognome e firma)   ___________________________

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