Sospensione linea telefonica per morosità

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 18/06/2024
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In caso di illegittima sospensione della linea telefonica puoi richiedere alla compagnia l'immediata riattivazione del servizio e la corresponsione di un indennizzo automatico. da questa scheda il fac simile da cui prendere spunto.

Sospensione linea telefonica per morosità

Generalmente la compagnia dispone la sospensione linea telefonica quando registra ripetuti ritardi di pagamento o ripetuti mancati pagamenti da parte del cliente.

A tal proposito è bene precisare che l'operatore telefonico non può disporre la sospensione del servizio se:

  • il mancato pagamento riguarda una sola fattura. La sospensione è possibile, infatti, solo nel caso di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti;
  • la fattura è stata comunque pagata nei 15 giorni successivi alla scadenza;
  • le fatture non pagate o pagate solo parzialmente risultano oggetto di una procedura di reclamo o di conciliazione (in questo caso il cliente può rimandare il pagamento al momento dela definizione del reclamo stesso);
  • il mancato pagamento riguarda fatture risalenti a sei mesi addietro.

Non solo. La sospensione deve riguardare unicamente il servizio interessato dal mancato pagamento. Così se il cliente ha presentato un reclamo per contestare determinati addebiti relativi a servizi a sovrapprezzo ed ha effettuato il pagamento per i rimanenti importi presenti in fattura, la compagnia può sospendere unicamente i servizi a sovrapprezzo interessati dal mancato pagamento e non il servizio telefonico base.

Infine prima di sospendere la linea telefonica la compagnia deve inviare con congruo preavviso una comunicazione scritta al cliente

Sospensione linea telefonica: quando contestarla

Per i motivi esposti nel paragrafo precedente, il cliente può contestare la sospensione linea telefonica quando, ad esempio:

  • la bolletta risulta regolarmente pagata nei termini stabiliti;
  • nei sei mesi precedenti la scadenza della fattura i pagamenti sono stati effettuati senza ritardi;
  • il pagamento omesso riguardi addebiti oggetto di contestazione, con riferimento ai quali sia pendente una procedura di reclamo ovvero di conciliazione.

In questi casi è opportuno che il cliente predisponga una comunicazione scritta da trasmettere al proprio operatore via PEC o tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

I recapiti utilizzabili sono indicati nel contratto, nella Carta dei servizi e nelle fatture.

La compagnia deve fornire un riscontro nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento della contetazione (o meno, se indicato nel contratto e/o nella Carta dei Servizi). In particolare se non accoglie l'istanza con cui il cliente chiede la revoca della sospensione del servizio, l'operatore è obbligato a fornire le motivazioni in forma scritta.

Nei casi di rigetto del reclamo o di mancata risposta, il cliente - prima di rivolgersi al giudice ordinario - deve avviare il tentativo di conciliazione presso il Corecom attraverso la piattaforma Conciliaweb (https://conciliaweb.agcom.it/conciliaweb/login.htm).

Se il tentativo di conciliazione ha esito negativo, il cliente deve chiedere la definizione della controversia, sempre tramite Conciliaweb.

Sospensione linea telefonica illegittima: indennizzi e risarcimenti 

Qualora la compagnia disponga la sospensione o cessazione del servizio senza che ve siano i presupposti, ovvero in assenza del previsto preavviso, la stessa è tenuta a corrispondere un indennizzo per ciascun servizio non accessorio, pari ad Euro 7,50 per ogni giorno di sospensione".

Se l'utenza interessata dal disservizio è di tipo "affari" gli importi liquidati a titolo di indennizzo ed i limiti corrispondenti sono computati in misura pari al doppio.

Se la sospensione o cessazione riguarda servizi accessori è applicato per ogni giorno di ritardo l’importo di euro 2,50 fino a un massimo di euro 300 per ciascun servizio accessorio; se invece riguarda esclusivamente servizi gratuiti si applica l’importo di euro 1 per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di euro 100 per ciascun servizio.

In aggiunta agli indennizzi, la compagnia telefonica potrebbe essere chiamata a risarcire l'ulteriore danno subito dal cliente. Si pensi, ad esempio, ad una azienda per effetto della sospensione del servizio non ha la possibilità di partecipare ad una gara d'appalto o di eseguire un commessa.

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