Istanza cambio nome: fac simile Prefettura

- Ultimo aggiornamento: 18/12/2022
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DOC   istanza cambio cognome per maggiorenne
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DOC   istanza cambio nome per maggiorenne
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DOC   modello autocertificazione per maggiorenne
DOC   modello autocertificazione per minore
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L'istanza cambio cognome o nome va presentata in forma scritta al Prefetto della provincia del luogo di residenza unitamente alla fotocopia di un documento di identità, alla dichiarazione sostitutiva di certificazione e ad ogni altra eventuale documentazione utile a sostenere le motivazioni della richiesta.

Motivazioni valide per cambio nome o cognome

Se il tuo cognome o nome ti imbarazza e ti mette a disagio perchè lo ritieni ridicolo, sgradevole o vergognoso, non preoccuparti perchè puoi cambiarlo o aggiungerne un altro semplicemente presentando un'istanza al Prefetto. A tal proposito devi sapere che sono migliaia gli italiani che ogni anno decidono di cambiare cognome o nome, anche se in molti casi i cambiamenti richiesti sono la conseguenza di divorzi, adozioni o riconoscimenti paterni. La materia è regolamentata dal DPR n. 396 del 3 novembre 2000, così come modificato dal DPR n.54/2012. Ma vediamo di capire meglio quali sono le motivazioni valide per cambio nome o cognome.

Le richieste finalizzate a cambiare cognome o nome devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni che comprovano il disagio vissuto dalla persona negli anni.

Un cittadino potrebbe ad esempio ritenere ridicolo, vergognoso o deplorevole e per questo chiederne la sostituzione, un cognome come Cazzaro, Lapuzza, Cantacesso, Pirlone, Pippa, Piscia, Ricchione, Vagina, Scema, Sciocca, Capra, Porco, Morte, Fallito, Spinello e avanti così.

Si ricorda comunque che il cognome può essere cambiato non solo perchè lo si ritiene ridicolo o vergognoso, ma anche perchè alla base ci sono ragioni affettive o ereditarie o semplicemente perchè si vuole conservare un cognome familiare.

Così come si può presentare una istanza di cambio cognome se il padre è stato ritenuto assente, violento o indegno dal figlio.

Si può chiedere il cambio anche per questioni religiose, nel caso in cui il soggetto interessato si sia convertito ad una nuova religione.

Tra l'altro si può chiedere non solo la sostituzione del cognome (ad esempio da paterno a materno), ma anche la sua aggiunta (ad esempio quello della madre). Per quanto riguarda i nomi se ne possono aggiungere fino a 3, separati o meno da virgola. Nel caso in cui risultino separati, nella carta di identità o nei certificati figurerà solo il primo.

Ad ogni modo in nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognome di importanza storica (ad es. "Garibaldi") o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.

Istanza cambio cognome: fac simile e allegati

Come detto se vuoi cambiare cognome o nome, devi presentare un'apposita istanza al Prefetto della provincia in cui hai la residenza o di quella nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.

Nella richiesta devi dichiarare:

  • le complete generalità;
  • il possesso della cittadinanza italiana;
  • la modifica che si vuole apportare al cognome che si vuole assumere;
  • i motivi che stanno alla base della richiesta.

All'istanza cambio cognome o nome occorre allegare la seguente documentazione:

  • dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dal richiedente, attestante il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato di famiglia e la cittadinanza;
  • eventuale documentazione utile a sostenere le motivazioni della richiesta fotocopia di un documento di identità;
  • fotocopia valido documento di riconoscimento dell'istante;
  • dichiarazione di assenso degli eventuali cointeressati, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità degli stessi (solo per il cambiamento del cognome).
I costi sono minimi, visto tra l'altro che non è necessario avvalersi dell'assistenza di un legale. In pratica la spesa si limita all'acquisto di una marca da bollo da € 16,00. In caso di accoglimento della domanda poi, occorre procurarsi una ulteriore marca da € 16,00 da apporre sul decreto.

Tutta la documentazione può essere:

  • consegnata a mano presso gli uffici della Prefettura. In questo caso è importante farsi rilasciare una ricevuta di avvenuta consegna da parte dell'impiegato addetto;
  • spedita tramite raccomandata AR;
  • inoltrata via PEC (posta elettronica certificata). In questo caso è necessario che la PEC sia intestata al richiedente o all'avvocato, nel caso in cui sia stato conferito incarico a quest'ultimo. Allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Cambio cognome o nome: cosa fa il Prefetto

Il Prefetto, esperita l’istruttoria di rito, se ritiene la tua domanda meritevole di essere presa in considerazione, ti autorizza con decreto ad affiggere il sunto della domanda nell'albo pretorio del tuo comune di nascita e del comune di residenza attuale. L’affissione deve avere la durata di 30 giorni consecutivi.

Con il decreto con cui si autorizzano le affissioni, il Prefetto può importi di notificare la tua richiesta a determinate persone eventualmente interessare al cambiamento richiesto.

Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione alla domanda non oltre il termine di 30 giorni dalla data dell’ultima affissione o notificazione. Trascorso questo termine senza che sia stata proposta opposizione, il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni, provvede ad emanare il decreto di concessione al cambiamento del cognome o nome richiesto.

Il decreto di concessione, nei casi in cui vi sia stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.

Se la domanda viene rigettata dal Prefetto perché non motivata e documentata, non è possibile presentarne un'altra. Tuttavia l'istante si può appellare al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) entro 60 giorni. Per questo tipo di ricorso occorre necessariamente avvalersi dell'assistenza di un avvocato.

Tags:  cittadinanza stato di famiglia

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