In questa scheda rendiamo disponibile il nuovo modulo bonus affitto 2021 (con relative istruzioni) con cui il contribuente può comunicare all'Agenzia delle Entrate la volontà di cedere a terzi il credito d'imposta affitti. Il nuovo modello tiene conto dell’estensione fino al 30 aprile 2021 del credito d’imposta in favore delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e dei tour operator.
Credito d'imposta affitti: in cosa consiste
Gli operatori economici colpiti dalle restrizioni imposte dal Governo per fronteggiare l'emergenza da Coronavirus, hanno la possibilità di fruire di un credito d'imposta nella misura del 60% dei:
- canoni di locazione relativi a botteghe e negozi (introdotto dal DL Cura Italia);
- canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (previsto dal DL Rilancio).
Ricordiamo che il Decreto Rilancio (art. 28) aveva già riconosciuto alle partite IVA in generale un credito d'imposta di pari percentuale per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Il Decreto Ristori (D.L. 137/2020) e, successivamente, il Decreto Ristori-bis (D.L. 149/2020) avevano poi esteso questa misura anche ai mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.
Condizione necessaria per fruire del bonus affitto è che dal confronto tra i mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2020 con i corrispondenti mesi del 2019, si evinca un calo di fatturato e compensi pari ad almeno il 50%.
L'entità del beneficio scende al:
- 30% del canone in caso di contratto di affitto d’azienda o di servizi a prestazioni complesse;
- 50% del canone in caso di contratto di affitto d’azienda stipulato dalle strutture turistico ricettive.
Come fruire del bonus affitti
I beneficiari del credito d'imposta affitti hanno la possibilità di utilizzarlo
- in compensazione con il modello F24;
- in dichiarazione dei redditi (quadro RU), scomputandolo dalle imposte;
- attraverso una cessione nei confronti del locatore o di altri soggetti, comprese le banche.
Qualora l'affittuario ceda il credito d'imposta al locatore, dovrà provvedere al pagamento della differenza (40% del canone) in favore di quest'ultimo.
Il credito d’imposta locazioni non concorre a formare la base imponibile ai fini del calcolo delle imposte sul reddito e dell'IRAP.
Modulo bonus affitti: quando utilizzarlo
Se il conduttore opta per la cessione del credito d'imposta, ossia per la monetizzazione del credito spettante, è tenuto a trasmettere un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, ciò al fine di consentire al cessionario di fruire del credito medesimo.
A tal fine deve utilizzare l'apposito modello predisposto dall'Agenzia e disponibile anche in questa scheda. In particolare la comunicazione va inoltrata entro il 31 dicembre 2021, esclusivamente attraverso il servizio web messo a disposizione all’interno dell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.
In alternativa il modello può essere trasmesso avvalendosi di un intermediario abilitato.
I soggetti che hanno ricevuto il credito d'imposta locazione, devono comunicare l’accettazione all’interno dell’area autenticata, così da poterlo utilizzare in compensazione tramite F24 oppure cedere a loro volta ad altri soggetti entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione.