Domanda case popolari 2024
Per ottenere l'assegnazione di una casa popolare occorre presentare una richiesta attraverso un apposito modulo reso disponibile con l'avviso pubblico periodicamente pubblicato dal Comune, Provincia o Regione. Chiaramente il modulo richiesta casa popolare varia in funzione dei requisiti fissati dal bando, per questo motivo abbiamo preferito non rendere disponibile per il download alcun fac simile.
- Come si ottiene una casa popolare
- Case popolari: quando si decade dalla graduatoria
- Alloggi popolari: validità della graduatoria
- Case popolari: quando è possibile subentrare
- Case popolari: cosa accade in caso di separazione o divorzio
- Case popolari: quando è possibile un cambio
- Riscatto casa popolare
Come si ottiene una casa popolare
Le case popolari o alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P), sono abitazioni di proprietà pubblica che vengono concesse in affitto a canone agevolato a quelle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate e che non sono in grado di reperire autonomamente un alloggio sul mercato libero. I criteri e le modalità con cui vengono assegnate le case popolari sono stabiliti da Leggi Regionali.
Per beneficiare di una casa popolare occorre essere in possesso di determinati requisiti che variano da comune a comune: disporre di un reddito basso, essere senza fissa dimora, avere nel proprio nucleo familiare portatori di handicap, non essere proprietari di immobili, avere la residenza o svolgere l'attività lavorativa nel comune in cui si trovano le case popolari, ecc.
Le case popolari vengono assegnate mediante un bando pubblico predisposto dal Comune. Il bando viene affisso all'Albo Pretorio del Comune, pubblicato sul sito Internet ufficiale dell'amministrazione, oltre che sui vari organi di stampa locale. Va anche detto che il Comune assegna la gestione delle case popolari agli IACP (Istituti Autonomi per le Case Popolari) o ATER (Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale).
Per partecipare al bando per l'assegnazione di case popolari è necessario compilare un'apposita domanda e consegnarla all'Ufficio Protocollo del Comune entro i termini indicati nel bando. C'è da precisare comunque che in molte realtà, ormai, le domande possono essere presentate, nel periodo indicato dall’Avviso pubblico, solo per via informatica, accedendo alla piattaforma appositamente predisposta, accreditandosi con lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), la CRS (Carta Regionale dei Servizi)o con la CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Scaduti i termini di presentazione delle domande, il Comune da avvio all'istruttoria, verificando la completezza e la regolarità delle singole domande pervenute. Contestualmente attribuisce a ciascuna domanda un punteggio provvisorio e al termine trasmette, nel termine massimo di 60 giorni dalla scadenza del bando, tutte le domande ad una speciale Commissione Consultiva per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica che procederà alla formazione di una graduatoria provvisoria.
Tale graduatoria sarà quindi pubblicata nell’Albo Pretorio del Comune, così da consentire anche a quelle famiglie che risultano escluse dall'assegnazione della casa popolare di presentare eventualmente ricorso alla Commissione. Dal nostro portale è possibile scaricare il
Nel momento in cui si conclude l'esame dei ricorsi, la Commissione pubblica la graduatoria definitiva. Naturalmente a ciascun cittadino, in relazione alla posizione raggiunta in graduatoria, viene assegnata una casa popolare che ha caratteristiche e metratura adatte alla composizione del proprio nucleo familiare.
A questo punto coloro che risultano beneficiari della casa popolare, vengono convocati dall'amministrazione che ha il compito di verificare che quei requisiti previsti per l'assegnazione dell'alloggio e dichiarati sul modulo di domanda, siano effettivamente posseduti dal richiedente.
Gli esclusi dalla graduatoria permangono in lista d'attesa fino a che non si libererà una casa popolare o non se ne costruiranno delle altre.
Case popolari: quando si decade dalla graduatoria
Con il modulo richiesta casa popolare allegato al bando pubblico, il richiedente alloggio dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che determinate condizioni abitative, familiari ed economiche rispondono a verità. Ad esempio dichiara che il suo nucleo familiare è composto da "x" persone, che il reddito familiare o ISEE si colloca in una determinata fascia, che non risulta titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su altri alloggi, che nel proprio nucleo familiare sono presenti portatori di handicap grave, che non ha occupato abusivamente case popolari negli anni antecedenti il bando, che vive una condizione di disagio abitativo (baracche, dormitori pubblici, ecc.) o che ha subito uno sfratto, ecc.
Per dimostrare di soddisfare tutti i requisiti dichiarati nel modulo di domanda, per i quali ha ottenuto un determinato punteggio, la persona interessata deve presentare tutti i documenti indicati nella lettera di convocazione. Qualora dovessero emergere dichiarazioni non corrispondenti al vero, il beneficiario oltre ad essere cancellato dalla graduatoria di assegnazione delle case popolari, subirebbe anche una segnalazione all’autorità Giudiziaria, visto che le dichiarazioni mendaci sono penalmente perseguite (art 46 e 47 DPR 445/00).
Subisce questa sorte colui che, ad esempio, ha dichiarato di non essere proprietario di alcuna abitazione, pur avendo ereditato una piccolissima porzione di una proprietà immobiliare, oppure colui che ha dichiarato di aver subito un pignoramento, ma l'abitazione non è ancora stata venduta all’asta giudiziaria.
Il consiglio, quindi, è di prestare sempre molta attenzione quando si compila un'autocertificazione. Se si nutrono dubbi rispetto a particolari situazioni, meglio acquisire ulteriori informazioni prima di sottoscrivere il modulo di domanda.
Alloggi popolari: validità della graduatoria
La graduatoria resta valida fino alla pubblicazione di bandi di concorso integrativi, ai quali possono partecipare sia i nuovi aspiranti all'assegnazione di case popolari sia coloro che, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli, ad esempio perchè il reddito familiare si è ulteriormente ridotto, oppure la famiglia è diventata più numerosa e così via.
L’assegnatario di una casa popolare può naturalmente recedere in qualsiasi momento dal contratto di locazione, dandone avviso all'ente gestore almeno tre mesi prima della data di rilascio dell’alloggio (le singole leggi regionali possono prevedere termini diversi). Il recesso va comunicato per iscritto mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Case popolari: quando è possibile subentrare
Con il decesso dell'assegnatario della casa popolare subentrano nel contratto di locazione tutti i componenti del nucleo familiare, secondo un ordine che viene definito dalla legge regionale: coniuge superstite, figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi, convivente more uxorio, ascendenti e così via. La condizione fondamentale però è che ognuno di essi possa vantare una convivenza con l’assegnatario fin dalla data di aggiudicazione della casa popolare. Da sottolineare che alcune leggi regionali prescrivono che la convivenza deve aver avuto inizio almeno due o tre anni prima della data del decesso dell’assegnatario. La convivenza deve essere dimostrata nelle forme di legge.
Per subentrare nel contratto di assegnazione di un alloggio popolare è necessario inoltrare una richiesta di voltura, ovvero una richiesta di intestazione a nome di un altro membro del nucleo familiare della concessione d'uso dell'alloggio popolare. Per richiedere la voltura del contratto di locazione è sufficiente compilare un apposito modulo. Qui trovi il
La voltura del contratto di locazione per effetto del subentro nella casa popolare dei componenti del nucleo familiare, oltre che nel caso di decesso dell’assegnatario, è riconosciuto da talune leggi regionali anche in caso di abbandono della casa popolare da parte dell’assegnatario.
Case popolari: cosa accade in caso di separazione o divorzio
In caso di separazione o divorzio, l’ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione in favore di quel coniuge al quale il giudice ha assegnato con sentenza l’abitazione. In caso di separazione consensuale si tiene conto della volontà espressa dai due coniugi. E' importante che il coniuge assegnatario abiti stabilmente nella casa popolare.
In caso di cessazione della convivenza more uxorio, la casa popolare viene assegnata al genitore cui è stata giudizialmente affidata la prole. Dunque è lui che ha il diritto di ottenere dall'ente gestore la voltura del contratto di locazione.
Case popolari: quando è possibile un cambio
Può capitare che la casa popolare assegnata non risulti più adeguata alle attuali condizioni familiari o di salute dell'assegnatario. In questi casi è possibile richiedere un cambio dell'alloggio. Chiaramente devono sussistere valide motivazioni, come l'arrivo di un nuovo figlio, la necessità di trasferirsi per motivi di lavoro o per accudire un familiare alle prese con problemi di salute, ecc.
Il cambio di alloggio può aversi anche sulla base di un consenso reciproco tra due assegnatari di case popolari. Anche in questo caso è necessaria l'autorizzazione dell'ente gestore, che deve verificare in particolare se c'è corrispondenza tra la composizione dei nuclei familiari interessati al cambio e le caratteristiche e le dimensioni dei rispettivi alloggi. Questo il
Riscatto casa popolare
Chi ottiene l'assegnazione di una casa popolare, ha la possibilità di acquisirne la proprietà dopo un certo numeri di anni di locazione. Per riscattare l'immobile occorre naturalmente rispettare le condizioni economiche previste dal bando o dalla convenzione che disciplina le locazioni delle case popolari.
E' necessario, inoltre, che nel frattempo l'assegnatario dell'alloggio non sia divenuto proprietario di altri immobili abitativi e che la casa popolare oggetto del riscatto non sia oggetto di rivendita a terzi negli anni immediatamente successivi (generalmente 5).
L'acquisto può concretizzarsi anche imputando una quota parte del canone di affitto versato mensilmente sul prezzo fissato per l'acquisto dell'alloggio, come se si trattasse di veri e propri anticipi.
Una seconda modalità di acquisto di una casa popolare è tramite un’asta, a cui chiaramente si può partecipare solo se si soddisfano i requisiti previsti per l'acquisto. Questo il