F24 per bolli su fatture elettroniche

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 26/06/2023
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Descrizione

Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta per tutte le fatture di importo superiore a 77,47 euro, può essere effettuato in modalità telematica con il modello F24.

Pagamento imposta di bollo con F24

Cominciamo col dire che il bollo di 2 euro è dovuto sulle fatture con importi non assoggettati ad IVA che superano il valore di 77,47 euro. 

Il pagamento dell'imposta di bollo deve essere assolto trimestralmente. Queste le scadenze:

  • 1° Trimestre 31 Maggio
  • 2° Trimestre 30 Settembre
  • 3° Trimestre 30 Novembre
  • 4° Trimestre 28 Febbraio.

Tuttavia se per il primo trimestre 2023 l'importo dell'imposta di bollo da versare (entro il 31 maggio) è inferiore a 5.000 € (la soglia prima era di 250 euro), tale versamento può essere fatto nei termini del secondo trimestre (entro il 30 settembre). Se l'importo dell'imposta di bollo da versare nel primo e nel secondo trimestre è inferiore complessivamente a 5.000 €, il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta di bollo del terzo trimestre (entro il 30 novembre), in tutti i casi senza l'applicazione di sanzioni e interessi. Se la data ultima per effettuare il pagamento dell'imposta di bollo è un giorno festivo allora la scadenza viene spostata al primo giorno lavorativo successivo.

Il pagamento può essere eseguito semplicemente riportando nell’area riservata “Fatture e corrispettivi” del portale dell'Agenzia delle Entrate l'Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta.

Se il pagamento avviene oltre la scadenza, il sistema provvederà - con il pagamento - a calcolare sanzione e interessi previsti per il ravvedimento operoso.

Il contribuente ha a disposizione un'altra modalità per il pagamento dell'imposta di bollo, che consiste nell'utilizzo del modello F24 in modalità telematica. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre
  • 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre
  • 2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre
  • 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre
  • 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni
  • 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.

Se il contribuente non versa, oppure versa in ritardo o versa solo in parte quanto dovuto in termini di imposta di bollo, riceverà dall'Agenzia delle entrate una PEC con cui gli verrà segnalato l'importo dovuto per:

  • imposta di bollo
  • sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997, ridotta a un terzo 
  • interessi.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente o il suo commercialista possono fornire chiarimenti in merito ai versamenti.

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