Fac simile lettera rateizzazione TFR: modello PDF
Il fac-simile di accordo per il pagamento dilazionato del TFR è un modello di contratto con cui datore di lavoro e dipendente formalizzano il pagamento del Trattamento di Fine Rapporto a rate, anziché in un'unica soluzione.
Quando va pagato il TFR
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), comunemente chiamato "liquidazione", rappresenta una parte della retribuzione che il lavoratore matura mese dopo mese, ma il cui incasso è solitamente posticipato al momento della cessazione del rapporto di lavoro, a prescindere dal motivo (dimissioni, licenziamento o fine contratto).
Nel settore privato il TFR viene corrisposto di norma entro 60 giorni, anche se i singoli contratti collettivi (CCNL) possono prevedere scadenze più brevi (30 o 45 giorni). Nel settore pubblico, invece, i tempi sono generalmente più lunghi.
In pratica ogni mese, il datore accantona una quota pari alla retribuzione annua lorda divisa per 13,5 (circa il 7,4% dello stipendio lordo annuale). Ad esempio, su una RAL di 35.000€, l'accantonamento annuo è di circa 2.590 €. Il TFR accantonato viene rivalutato ogni anno per compensare l'inflazione. La rivalutazione è pari all'1,5% fisso più il 75% dell'inflazione annua.
Il lavoratore deve scegliere dove far confluire il TFR:
- Fondo Pensione Negoziale (di categoria)
- Fondo Pensione Aperto
- Mantenere in azienda (lasciandolo accumulare presso il datore di lavoro).
Questo il modulo destinazione Tfr che il lavoratore deve compilare per formulare la propria scelta.
Chiedere un anticipo del Tfr: quando è possibile?
Un dipendente con almeno 8 anni di anzianità presso la stessa azienda può richiedere un acconto fino al 70% di quanto maturato. Questa possibilità è concessa una sola volta e deve essere legata a motivi specifici documentati:
- Spese mediche per interventi o terapie straordinarie.
- Acquisto della prima casa per sé o per i propri figli.
Questo il modulo richiesta anticipo Tfr.
La rateizzazione del TFR: un obbligo o una scelta?
Nel settore privato il TFR, per legge, dovrebbe essere corrisposto in un’unica soluzione al termine del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro non può imporre unilateralmente un pagamento rateale, ma può proporre una dilazione nel caso di difficoltà economiche o quando l’importo da versare sia particolarmente consistente.
Naturalmente il lavoratore è libero di non accettare il pagamento a rate.
In caso di accordo: è opportuno predisporre un documento scritto che disciplini in modo chiaro importi, scadenze e modalità dei versamenti.
In caso di rateizzazione TFR sono dovuti gli interessi?
Quando il TFR viene pagato oltre i termini previsti, il lavoratore ha diritto agli interessi maturati fino all’effettivo saldo. Salvo accordi differenti, può inoltre essere richiesta la rivalutazione monetaria delle somme ancora dovute.
Come tutelarsi in caso di pagamento dilazionato del Tfr
Per evitare rischi di mancato pagamento durante una rateizzazione, il lavoratore può adottare diverse strategie:
- firmare l'accordo presso l’Ispettorato del Lavoro così da renderlo un titolo esecutivo. Se il datore non paga, si può procedere subito al pignoramento dei beni senza fare causa;
- chiedere al datore di emettere cambiali a garanzia delle rate.
In caso di fallimento dell’azienda o se il pignoramento non va a buon fine, il lavoratore può presentare istanza al Fondo di Garanzia INPS per ottenere quanto gli spetta.
Cosa scrivere nell’accordo pagamento rateale Tfr
Qualora ci si accordi per un pagamento rateale del Tfr, è importante che la scrittura privata sia redatta in modo preciso e dettagliato, indicando chiaramente:
- le date previste per ciascuna rata e i relativi importi;
- l’eventuale tasso di interesse previsto per la dilazione del debito;
- la previsione che, in caso di omesso versamento di una sola rata, il lavoratore possa richiedere immediatamente l’intero importo residuo;
- l’indicazione del tribunale competente per eventuali controversie tra le parti.
Fac simile accordo per pagamento dilazionato TFR
Accordo di pagamento rateale del Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.)
L'anno duemilaventisei, il giorno _____ del mese di ______________, in _______________, tra i seguenti soggetti:
1) _____________, nella qualità di datore di lavoro (di seguito: "Datore di Lavoro"), con sede legale/residenza in ____________, Via __________ n. __, C.F./P.IVA _____________, in persona del/la legale rappresentante/titolare Sig./Sig.ra ______________;
e
2) Sig./Sig.ra ______________, nato/a a ____________ il __/__/____, C.F. ____________, residente in _______________, Via _____________ n. ___ (di seguito: "Lavoratore");
PREMESSO CHE:
a) Il Lavoratore ha prestato la propria opera alle dipendenze del Datore di Lavoro dal __/__/____ al __/__/____, cessando il rapporto di lavoro in data __/__/____ per ______________ (causale: es. dimissioni / licenziamento / scadenza contratto / accordo tra le parti);
b) A seguito della cessazione del rapporto di lavoro, il Datore di Lavoro è tenuto a corrispondere al Lavoratore il Trattamento di Fine Rapporto maturato ai sensi dell'art. 2120 del Codice Civile;
c) Il Trattamento di Fine Rapporto maturato e dovuto al Lavoratore ammonta complessivamente ad € __________ (euro ___________/___), come da prospetto di calcolo allegato al presente accordo (Allegato A);
d) A causa di temporanee difficoltà finanziarie/liquidità, il Datore di Lavoro ha rappresentato al Lavoratore l'impossibilità di procedere al pagamento integrale e immediato di detto importo;
e) Il Lavoratore, preso atto di quanto sopra, ha acconsentito a ricevere il pagamento del T.F.R. in forma rateale, alle condizioni di seguito stabilite;
TUTTO CIÒ PREMESSO, le Parti concordano e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Importo dovuto a titolo di TFR
Il Datore di Lavoro riconosce espressamente di essere debitore nei confronti del Lavoratore della somma complessiva di € ___________ (euro ____________/___) a titolo di Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.), come determinata ai sensi dell'art. 2120 c.c. e risultante dal prospetto di calcolo allegato (Allegato A), che forma parte integrante del presente accordo.
Il Datore di Lavoro prende atto che su detto importo maturano, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, gli interessi di legge ai sensi dell'art. 2120, comma 4, c.c., oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, salvo quanto diversamente stabilito dal presente accordo.
Art. 2 - Modalità di pagamento rateale
Le Parti concordano che il pagamento della somma di cui all'Art. 1 avverrà mediante versamento rateale, secondo il seguente piano:
Rata n. Scadenza Importo (€) Mezzo pagamento Note
1 ___/___/______ € ______________ Bonif. bancario
2 ___/___/______ € ______________ Bonif. bancario
3 ___/___/______ € ______________ Bonif. bancario
4 ___/___/______ € ______________ Bonif. bancario
5 ___/___/______ € ______________ Bonif. bancario
6 ___/___/______ € ______________ Bonif. bancario
TOTALE € ______________
Il pagamento di ciascuna rata avverrà tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato al Lavoratore, con le seguenti coordinate:
IBAN: _______________ - Banca: ___________________
La causale di ogni bonifico dovrà indicare: "T.F.R. – Rata n. ___ / ___ – [Nome Lavoratore] – [Periodo lavorativo]."
Art. 3 - Interessi e rivalutazione
Le Parti concordano che sull'importo del T.F.R. di cui all'Art. 1, per il periodo decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro sino all'integrale pagamento, saranno riconosciuti al Lavoratore gli interessi legali di rivalutazione ai sensi dell'art. 2120, comma 4, c.c., nella misura di un tasso composto del 1,5% annuo più il 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi ISTAT.
Gli interessi e la rivalutazione così calcolati per l'intero periodo di dilazione ammontano, in via di stima, ad € ________ (euro ________/___) e saranno corrisposti unitamente all'ultima rata ovvero, su accordo delle Parti, ripartiti proporzionalmente tra le rate.
In alternativa, le Parti concordano una maggiorazione forfettaria dell'importo totale pari ad € ___________ (euro _________/___), già inclusa nel piano di pagamento di cui all'Art. 2, a titolo di integrale compensazione degli interessi e della rivalutazione dovuti per legge.
Art. 4 - Decadenza dal beneficio del termine
Il mancato pagamento di anche una sola rata entro 15 (quindici) giorni dalla rispettiva scadenza comporterà, di diritto e senza necessità di ulteriori messe in mora, la decadenza del Datore di Lavoro dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c.
In tal caso, l'intero importo residuo del T.F.R., maggiorato degli interessi maturati e non ancora corrisposti, diverrà immediatamente esigibile in un'unica soluzione, e il Lavoratore sarà libero di intraprendere ogni azione legale e/o esecutiva a tutela del proprio credito.
Il Datore di Lavoro riconosce sin d'ora che il credito del Lavoratore per T.F.R. è privilegiato ai sensi degli artt. 2751-bis e 2777 c.c.
Art. 5 - Obblighi accessori del Datore di Lavoro
Il Datore di Lavoro si impegna a:
a) consegnare al Lavoratore, entro _____ giorni dalla firma del presente accordo, il modello CU (Certificazione Unica) relativo al T.F.R. erogato, ai fini della corretta tassazione separata;
b) procedere, all'atto di ogni pagamento, alle ritenute fiscali sul T.F.R. ai sensi degli artt. 19 e 21 del TUIR (D.P.R. 917/1986), versandole all'Erario nei termini di legge e rilasciando al Lavoratore la relativa quietanza;
c) rilasciare quietanza scritta di ogni rata effettivamente pagata.
Art. 6 - Riserva di ogni altro diritto del Lavoratore
Il presente accordo ha esclusivamente ad oggetto le modalità di pagamento del T.F.R. e non costituisce in alcun modo rinuncia, transazione o novazione rispetto ad altri crediti che il Lavoratore vanti nei confronti del Datore di Lavoro a qualsiasi titolo (differenze retributive, premi, indennità, risarcimenti, ecc.).
Il Lavoratore si riserva espressamente ogni ulteriore diritto, azione e pretesa non oggetto della presente scrittura.
Art. 7 - Tentativo obbligatorio di conciliazione e foro competente
Le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente accordo saranno previamente sottoposte a tentativo di conciliazione presso la Commissione di conciliazione istituita presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, ai sensi dell'art. 410 c.p.c.
Qualora il tentativo di conciliazione non riesca o non venga esperito nei termini di legge, le controversie saranno devolute alla competenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di __________, ai sensi dell'art. 413 c.p.c.
Art. 8 - Registrazione e spese
Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione saranno sostenute dal Datore di Lavoro.
Art. 9 - Disposizioni finali
Il presente accordo, redatto in duplice originale, è firmato dalle Parti in ogni sua pagina per accettazione integrale.
Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970), delle norme in materia di lavoro e del CCNL applicato al rapporto di lavoro: _____________.
Le Parti, dopo aver letto e approvato ogni clausola del presente accordo, lo sottoscrivono.
Luogo e data: ________________
IL DATORE DI LAVORO Firma: ____________________________
IL LAVORATORE – Sig./Sig.ra ___________________ Firma: ____________________
APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI DEGLI ARTT. 1341–1342 C.C.
Le Parti dichiarano di approvare specificamente le seguenti clausole: Art. 4 (Decadenza dal beneficio del termine), Art. 6 (Riserva di ogni altro diritto del Lavoratore), Art. 7 (Foro competente).
Luogo e data: ________________
IL DATORE DI LAVORO Firma: ____________________________
IL LAVORATORE – Sig./Sig.ra ___________________ Firma: ____________________
Allegato A: Prospetto di calcolo del T.F.R. maturato
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