Fac simile di richiesta di risarcimento danni da inoltrare alla compagnia assicurativa del veicolo responsabile dell’incidente, ai sensi degli articoli 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni private (Decreto Legislativo n. 209 del 07/09/2005).
La procedura ordinaria va attuata tutte le volte che non ricorrono i requisiti per l'applicazione della procedura di indennizzo diretto e cioè quando:
In tutti questi casi occorre compilare uno dei due fac simile di richiesta disponibili in questa scheda (a scelta) e inoltrarlo all’impresa del veicolo responsabile dell’incidente.
La compagnia assicurativa della parte contraente deve formulare una proposta di risarcimento entro il termine di 60 giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta. Ciò se i danni riguardano esclusivamente il veicolo e le cose.
Se, invece, i danni riguardano anche la persona, il suddetto termine si estende fino a 90 giorni. In questo caso i 90 giorni decorrono dalla data di presentazione del certificato medico di avvenuta guarigione.
Se invece i conducenti dei veicoli coinvolti hanno sottoscritto congiuntamente il modulo CID (o modulo Blu), la compagnia è tenuta a fare la sua offerta nel tempo massimo di 30 giorni.
Alla occorre allegare:
Se con la compagnia sorge una controversia in merito alle responsabilità sul sinistro o all'entità del risarcimento danni, si può ricorrere alla conciliazione paritetica ANIA, una procedura semplice, veloce ed economica rispetto al ricorso al Giudice ordinario.
Attenzione: perché questo sia possibile è necessario che la richiesta di risarcimento non superi la soglia dei 15.000 euro.
Tags: rc auto assicurazione auto risarcimento danni
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