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Bonus famiglia
Sono stati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate i modelli per richiedere il cosiddetto “bonus famiglia”, previsto dall'articolo 1 del decreto legge anticrisi (185/08) e valido per il solo 2009 (una tantum).
I beneficiari del bonus straordinario per le famiglie a basso reddito devono essere residenti in Italia (il requisito della residenza non è richiesto per gli altri componenti del nucleo familiare del richiedente) e aver conseguito, nell’anno 2008, esclusivamente redditi appartenenti alle seguenti categorie:
1. redditi di lavoro dipendente;
2. redditi di pensione;
3. redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e precisamente:
- compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
- compensi per collaborazioni coordinate e continuative e lavoro a progetto;
- remunerazioni dei sacerdoti;
- assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
4. redditi diversi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico;
5. redditi di terreni e fabbricati per un ammontare non superiore a 2.500 euro, solo se considerati cumulativamente con il reddito di lavoro dipendente e/o di pensione.
Il richiedente deve essere titolare di uno dei seguenti redditi: redditi di lavoro dipendente, di pensione o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. In aggiunta a uno dei menzionati redditi, il richiedente può anche essere titolare dei redditi fondiari, fermo restando il rispetto del limite di 2.500 euro.
Il bonus varia in funzione del reddito complessivo e del numero dei componenti il nucleo e va da un minimo di 200 € (per un pensionato solo e con reddito totale non oltre i 15mila lordi) a un massimo di 1.000 € per le famiglie con oltre 5 componenti e 22mila euro lordi. Stesso importo, a prescindere da quanti si è in famiglia, se uno dei soggetti è portatore di handicap e il reddito complessivo non supera i 35mila euro lordi.
E’ possibile consegnare la domanda al proprio datore di lavoro (sostituto d'imposta) oppure, nel caso di pensionati, all'Inps o agli altri enti previdenziali. Il modello può essere presentato direttamente dal contribuente o per il tramite dei soggetti intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, ai quali non spetta alcun compenso. Questa autocertificazione deve essere conservata dal sostituto per 3 anni e va esibita a richiesta dell'amministrazione finanziaria.
La richiesta dell'erogazione del beneficio deve essere presentata:
- entro il 28 febbraio 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2007; - entro il 31 marzo 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2008.
Qualora il beneficio non venga erogato dai sostituti d'imposta, è necessario presentare una nuova richiesta da indirizzare all'Agenzia delle Entrate:
- entro il 30 aprile 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2007;
- entro il 30 giugno 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2008, per i soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il beneficio erogato non costituisce reddito né a fini fiscali, né a quelli previdenziali, né tanto meno per il rilascio della social card.
Pubblicato il 16/02/2010 7 CommentiTags: governo bonus aiuto famiglia pensionato dipendente handicap
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