ACF Consob: come e quando il risparmiatore può fare ricorso

Dal 9 Gennaio 2017 il risparmiatore che ha la necessità di dirimere una controversia con la banca o con un altro istituto finanziario riguardante l'investimento dei propri risparmi, non è più costretto a rivolgersi ad un giudice, ma può presentare un ricorso ACF, ossia affidarsi alle decisioni dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). In quanto alternativo alla giustizia ordinaria, spesso complessa, lunga e costosa, quello dell’ACF si definisce sistema stragiudiziale di risoluzione della controversia, più veloce ed efficace rispetto al primo, ma soprattutto gratuito. Ecco come funziona.

Arbitro Controversie Finanziarie: obiettivi

Dunque dopo il grande successo ottenuto dall’ABF - Arbitro Bancario Finanziario della Banca d’Italia, si introduce nel nostro sistema un nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, questa volta ad opera della Consob: l'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

Gli obiettivi che con l’ACF Consob si intendono perseguire sono tanti

  • offrire un efficace strumento di tutela degli interessi agli investitori cosiddetti retail, ossia a quei soggetti investitori (privati, società ed enti in generale) che non sono in possesso di conoscenze e competenze specifiche nel settore degli investimenti e della finanza in generale;
  • ridurre il carico di lavoro dei tribunali italiani, tra l'altro in un settore che negli ultimi anni si è contraddistinto per un incremento esponenziale delle controversie;
  • monitorare meglio i rapporti tra risparmiatori e intermediari finanziari, così da consentire alla Consob di esercitare in maniera più efficace le propri funzioni di vigilanza.

Ricorso ACF: chi può proporlo

In generale può proporre un ricorso ACF il risparmiatore che ha un contrasto con la propria banca, con Poste Italiane o con un qualsiasi altro intermediario (Società di gestione di fondi comuni, ecc.), in merito alla gestione dei propri investimenti.

In particolare può appellarsi all'ACF Arbitro Controversie Finanziarie solo l'investitore "retail", ossia colui che, a differenza dell’investitore professionale, non possiede l’esperienza, la conoscenza e la competenza necessaria per assumere in maniera autonoma le decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che può assumersi in funzione del proprio profilo e dei propri obiettivi.

In quali casi si può proporre un ricorso ACF

In linea generale si può fare ricorso se il contrasto ha origine da un comportamento non professionale, non corretto e non trasparente da parte di un certo intermediario nel prestare servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio.

Nello specifico i casi sono tanti, proviamo ad elencarne alcuni:

  • il risparmiatore, dopo aver richiesto un servizio di consulenza ad un intermediario finanziario, registra una forte perdita del proprio capitale per effetto di investimenti non equlibrati e soprattutto non coerenti con il proprio profilo personale (età, reddito, livello di istruzione, ecc.) e con i propri obiettivi; oppure
  • al risparmiatore sono stati mostrati falsi prospetti di liquidazione degli interessi; oppure
  • al risparmiatore gli sono state applicate commissioni e spese di intermediazione non previste dal foglio informativo;
  • ecc.
Non ci può ricorrere all'ACF, invece, se la controversia riguarda - ad esempio - l'applicazione sul conto corrente di costi non dovuti, oppure l'errato pagamento di un assegno o la presenza di errori nell’estratto conto bancario. In questi casi ci si può appellare all'Arbitro Bancario Finanziario

Benefici per il risparmiatore-investitore

Il risparmiatore non sostiene alcun costo per l'attivazione di questa procedura e può contare sul fatto che la decisione sarà assunta dall'ACF in tempi certi (di norma 180 giorni).

In definitiva uno strumento alternativo per gli investitori, che abbatte i costi ed i tempi lunghi della giustizia ordinaria.

Contro chi si può fare ricorso

Gli intermediari, ossia coloro ai quali i risparmiatori si rivolgono per la gestione del proprio risparmio, sono elencati dalla Consob in un articolo del Regolamento Acf n. 19602/2016. In particolare vi rientrano

  • le banche
  • la società Poste Italiane (Divisione Servizi di Banco Posta)
  • i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria
  • le imprese di assicurazione
  • le Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV)
  • le Società di Investimento a Capitale Fisso (SICAF)
  • i gestori di portali di “crowdfunding” che perseguono l'obiettivo di raccogliere capitali per start-up e PMI innovative.

Chiaramente le imprese di assicurazione sono coinvolte in queste procedure unicamente con riferimento alla distribuzione da parte delle stesse di prodotti finanziario-assicurativi: unit-linked, index-linked, ecc.

Possono essere chiamati a rispondere davanti all'ACF anche gli intermediari finanziari di altri paesi comunitari, purchè abbiano una succursale in Italia, e quelli extracomunitari, a patto di essere stati autorizzati ad operare nel nostro paese.

Ricorso ACF: condizioni necessarie

Una volta accertato che la controversia è di competenza dell’ACF, prima di inoltrare il ricorso occorre verificare che:

  • il danno subito dal risparmiatore per effetto del comportamento non corretto tenuto dall'intermediario finanziario non superi la soglia di 500.000 euro;
  • sulla vicenda oggetto del ricorso non siano in corso altre procedure di risoluzione extragiudiziarie delle controversie;
  • sia stato preventivamente presentato un reclamo all’intermediario e che quest’ultimo non abbia fornito risposta nei 60 giorni successivi alla presentazione, oppure che il risparmiatore non si sia ritenuto soddisfatto della risposta.
  • la controversia sia relativa a operazioni o a comportamenti posti in essere entro il decimo anno precedente alla data di proposizione del ricorso.

Si ricorda comunque che il ricorso va comunque inoltrato all’ACF entro un anno dalla presentazione del reclamo.

In sintesi possiamo dire che il ricorso all'ACF è ammissibile se si risponde "SI" alle seguenti domande:

  • sei un investitore "retail"?
  • con il ricorso intendi chiedere all'intermediario una somma pari o inferiore a 500.000 euro?
  • hai già presentato un reclamo all'intermediario?
  • l'intermediario ha risposto al reclamo ovvero sono passati, senza risposta, più di 60 giorni dal reclamo?
  • si sono già concluse eventuali altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, anche avviate su iniziativa dell'intermediario, a cui hai aderito? 

Questa la pagina attraverso la quale è possibile verificare i requisiti:

  • www.acf.consob.it/web/guest/ricorso/verifica-requisiti-ricorso

Come presentare ricorso ACF

Diciamo subito che la presentazione del ricorso avviene telematicamente, attraverso il sito web dell’ACF (www.acf.consob.it). Questi i passaggi.

REGISTRAZIONE

Occorre preliminarmente che il risparmiatore/investitore si registri sul sito, fornendo attraverso un apposito form nome e cognome, comune e data di nascita, codice fiscale e PEC o Email (quest'ultima obbligatoria). A questo punto il sistema invierà sulla sua casella di posta una password con la quale sarà possibile accedere all’area riservata e da qui proporre il ricorso. Si consiglia, comunque, di sostituire la password al primo accesso cliccando su “Modifica Profilo”.

IMMISSIONE RICORSO ACF

Dopo aver effettuato il login e attivata la funzione “Crea nuovo ricorso”, il risparmiatore sarà guidato passo dopo passo nell’inserimento delle informazioni, tenendo presente che eventuali inesattezze e/o incompletezze gli saranno prontamente segnalate dal sistema. L’ACF ha anche predisposto una guida pratica al ricorso che è possibile scaricare sul sito ufficiale oltre che sul nostro portale.

Si raccomanda di essere ben circostanziati nell'esposizione dei fatti per consentire all’ACF una corretta individuazione della problematica segnalata e delle relative responsabilità. A tal fine potrebbe rivelarsi utile caricare, attraverso l’apposita funzione, qualsiasi documento si ritenga utile ad avvalorare la propria richiesta, a cominciare dal reclamo presentato all’intermediario e relativa attestazione di presentazione. Tutti i documenti devono essere caricati in formato pdf o formato immagine.

Oltre alla descrizione della controversia e al nome dell’intermediario finanziario coinvolto, il risparmiatore/investitore deve chiaramente indicare la somma richiesta a titolo di risarcimento.

Se si ritiene di non essere in grado di fare tutto da soli, ci si può far assistere da un procuratore (es. avvocato) o da un’associazione dei consumatori.

Fase successiva alla ricezione del ricorso Acf

Una volta ricevuto il ricorso, l’ACF valuta entro 7 giorni se lo stesso è ammissibile e soprattutto se

  • è completo. In questo caso provvede a trasmetterlo all’intermediario;
  • non è completo. In questo caso invia al risparmiatore/investitore una richiesta di chiarimenti e/o integrazioni.

Poiché spetta all’intermediario provare di aver rispettato tutti gli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nei confronti dell’investitore, se vuole difendersi deve produrre nel termine di 30 giorni, le proprie osservazioni.

Il risparmiatore a sua volta potrà esporre le proprie controdeduzioni producendo memorie, documenti o testimonianze. Repliche e controrepliche devono esaurirsi nell’arco dei successivi 30 giorni. A questo punto il fascicolo si considera chiuso e il Collegio dell’ACF si riunisce per assumere una decisione.

Il Collegio risulta composto da 4 membri più il Presidente. Il Presidente e due membri sono individuati e nominati dalla Consob, mentre gli altri due membri, seppur nominati dalla Consob, sono designati uno dalle associazioni dei consumatori e l’altro dalle associazioni degli intermediari.

La decisione dell’ACF viene assunta nell’arco dei 90 giorni successivi alla chiusura del fascicolo, termine che al ricorrere di particolari circostanze può anche essere prorogato.

Le decisioni dell'ACF Consob sono vincolanti?

Il Collegio dell’ACF può decidere di

  • assolvere l’intermediario (in questo caso il risparmiatore può rivolgersi all’Autorità Giudiziaria) oppure
  • condannare l’intermediario a pagare una somma di denaro al risparmiatore, oppure consegnare determinati documenti al ricorrente, ecc. 

Ma attenzione: l’intermediario finanziario non ha l’obbligo di adeguarsi alle decisioni assunte dall’ACF. Questo perché l'Acf Consob non è un giudice e, dunque, non emette sentenze.

Come un qualunque altro organismo appartenente alla famiglia degli ADR (Alternative Dispute Resolution), il suo unico scopo è quello di favorire una rapida ed agevole risoluzione delle controversie insorte tra consumatori e professionisti. Questo significa che l'istituto finanziario è libero di adeguarsi o meno alle decisioni dell'Acf, tuttavia se non lo fa l’ACF ne da notizia sul suo sito, su due quotidiani nazionali e sulla home page del sito dell’intermediario stesso. E’ chiaro in questo caso il danno che ne consegue sull’immagine e sulla reputazione dell’intermediario.

In una situazione di questo tipo, il risparmiatore/investitore può naturalmente ricorrere all’Autorità giudiziaria, tra l’altro potendo contare sulla decisione favorevole assunta dall’ACF che condizionerà non poco la valutazione del Giudice.

Decisioni ACF

L'Acf Consob ha pubblicato un rendiconto sull'attività esercitata nel corso del 2022:

  • 1116 ricorsi ricevuti
  • 797 ricorsi ammessi
  • 1635 decisioni assunte
  • 57,1% di ricorsi accolti
  • 42,9% di ricorsi rigettati
  • 18,9 milioni di euro di risarcimenti riconosciuti.

Per quanto riguarda la tipologia e la classificazione dei ricorsi, dal rapporto Acf emergono i seguenti dati:

  • Consulenza in materia di investimenti (63,7%)
  • Esecuzione di ordini per conto dei clienti (16,4%)
  • Collocamento (5,1%)
  • Serv. Acc. - Custodia/amministrazione strumenti finanziari (4,2%)
  • Distribuzione prodotti finanziari emessi da banche o imprese assicurazione (2,6%)
  • Gestione di portafogli (1,7%)
  • Altre voci.
Documenti correlati


49346 - Redazione
15/05/2017
Anna, in linea puramente teorica si, ma deve essere in grado di dimostrare quanto lei asserisce.

49333 - ANNA I.
14/05/2017
Mio cugino ha acquistato una quota del fondo immobiliare IRS collocato da Poste Italiane S.p.a. Successivamente ha trasferito la quota in banca. Alla scadenza il fondo ha subito una drastica riduzione del valore della quota. Puo' chiedere alla Posta il rimborso di quanto ha speso, non essendo stato informato della rischiosità dell'investimento? GRAZIE.


Lascia un commento
Attenzione: prima di inviare una domanda, controlla se è già presente una risposta ad un quesito simile.

I pareri espressi in forma gratuita dalla redazione di Moduli.it non costituiscono un parere di tipo professionale o legale. Per una consulenza specifica è sempre necessario rivolgersi ad un professionista debitamente qualificato.

Obbligatorio