Multa non pagata dopo 5 anni: cosa succede?

Se una intimazione di pagamento della multa arriva dopo 5 anni dalla notifica del verbale, l'automobilista può fare opposizione facendo valere l'intervenuta prescrizione della multa. La prescrizione, infatti,  interviene dopo 5 anni a partire dall'ultimo atto notificato al trasgressore. Decorso questo termine, dunque, è possibile ricorrere nei confronti dell’amministrazione o dell'ente di riscossione e chiedere l'annullamento del verbale di contravvenzione o della cartella.

Multa non pagata dopo 5 anni

Il postino ti ha appena notificato una cartella di pagamento, apri la busta e scopri che si fa riferimento ad una multa elevata dalla Polizia Municipale per una infrazione al codice della strada commessa addirittura qualche anno fa. In una situazione di questo tipo la prima cosa che devi fare è verificare se c'è la possibilità di far valere la prescrizione multe. Questo perché, come detto, il creditore - nell'esempio la Polizia Municipale - ha un termine entro il quale richiedere formalmente il pagamento della multa. Superato questo termine la multa si estingue automaticamente.

Ora il Codice della Strada stabilisce all’art. 209 che la prescrizione multe viene definita dall’articolo 28 della legge n. 689 del 24 novembre 1981, nel quale viene sancito che "il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.

Questo significa che non sei più tenuto a pagare per una infrazione compiuta più di 5 anni fa. Se però, nell’arco dei 5 anni ti vengono notificate delle comunicazioni, a cominciare dal verbale di contravvenzione, a cui può seguire una cartella dell'agente per la riscossione o un preavviso di fermo amministrativo, la prescrizione viene interrotta e il termine di 5 anni decorrerà nuovamente dalla data di notifica dell’ultimo atto. Si parla in questi casi di “interruzione della prescrizione”.

Ti sei mai chiesto cosa accade se arriva la notifica di una multa mentre non sei in casa, o ti viene consegnata ad un indirizzo diverso rispetto a quello dove sei domiciliato attualmente? Ti spieghiamo tutto quanto nel posto dedicato alla notifica verbale.

Decadenza multa: tempi di notifica della cartella

Oltre al termine di 5 anni entro il quale l'ente può legittimamente pretendere la riscossione delle somme dovute, c'è un'altra verifica che devi compiere quando ricevi una cartella esattoriale riguardante una contravvenzione: quella riguardante il tempo entro il quale la stessa cartella deve essere notificata al destinatario.

Devi sapere, infatti, che l'agente della riscossione deve notificare la cartella di pagamento di multe non pagate entro il termine di 2 anni dalla ricezione del ruolo da parte del titolare del credito (nel nostro esempio il Comune). Questo è il termine di decadenza multe.

Se il termine dei 2 anni non viene rispettato, decade il diritto del Comune di riscuotere le somme e la cartella deve considerarsi nulla. Si tratta di un termine introdotto dalla Finanziaria del 2008, sui cui si generò un fraintendimento perché si pensò che il termine di prescrizione si fosse ridotto da 5 a 2. In realtà il disposto della Finanziaria era chiaro: "A decorrere dal 1º gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo."

Come vedi il termine di prescrizione multe rimane lo stesso (5 anni), mentre viene imposto un nuovo limite riguardante la consegna della cartella di pagamento (2 anni dalla consegna del ruolo da parte dell'ente creditore).

I 2 anni vanno conteggiati dal giorno in cui c'è l'iscrizione a ruolo, ossia dal giorno in cui il Comune trasmette gli atti al soggetto incaricato alla riscossione, e non dal giorno della violazione.

Prescrizione multe codice della strada: alcuni esempi

Proviamo a fare qualche esempio pratico rispetto a quanto abbiamo appena scritto:

Esempio 1

Ti viene notificato un verbale il primo febbraio 2019 e il Comune consegna il ruolo all'Agente per la Riscossione il 15 Gennaio 2020, il quale ti notifica la cartella di pagamento il 10 gennaio 2022. In questo caso DEVI PAGARE LA CARTELLA. Infatti da un lato la cartella ti è stata notificata nel termine di due anni dalla ricezione del ruolo, dall’altro la stessa cartella ti è stata notificata prima dello scadere dei 5 anni previsti per la prescrizione.

Esempio 2

Ti viene notificato un verbale il 1° febbraio 2018, il Comune consegna il ruolo all'Agente per la Riscossione il 15 Febbraio 2020, il quale ti notifica la cartella di pagamento il 20 Marzo 2022. In questo caso NON DEVI PAGARE LA CARTELLA anche se non sono trascorsi i 5 anni previsti per la prescrizione multe, per il semplice motivo che l'Agente per la Riscossione ti ha notificato la cartella oltre il termine di 2 anni dalla consegna del ruolo da parte del Comune.

Esempio 3

Ti viene notificato un verbale il primo febbraio 2017, il Comune consegna il ruolo all'Agente per la Riscossione il 10 Marzo 2019, il quale ti notifica la cartella di pagamento il 2 Marzo 2022. Anche in questo caso NON DEVI PAGARE LA CARTELLA in quanto seppure l'Agente per la Riscossione abbia notificato la cartella nei termini, risultano trascorsi più di 5 anni dalla data in cui è stato notificato il verbale (prescrizione multe).

Prescrizione multe stradali: cosa occorre verificare

Se hai ricevuto una cartella esattoriale per una multa non pagata e vuoi sapere se risulta prescritta o meno, tenendo conto dei ragionamenti fin qui fatti, devi focalizzare la tua attenzione su alcuni dati riportati in cartella, in particolare:

  • anno di riferimento dell'infrazione;
  • data relativa alla consegna del ruolo.

Se dopo tutte le verifiche effettuate ti rendi conto che la cartella ricevuta è nulla, perché ti è stata consegnata dopo più di 2 anni dalla consegna di ruolo effettuata dall’ente creditore o dopo più di 5 anni dalla data in cui hai commesso l’illecito, non ti resta che far valere i tuoi diritti.

Prescrizione multe 90 giorni

Si parla impropriamente di prescrizione multe 90 giorni per indicare il termine massimo a disposizione dell'autorità per provvedere alla notifica multa.

In pratica nel caso in cui non ci sia una contestazione immediata dell'infrazione (si pensi ad esempio alle multe autovelox), l'autorità deve provvedere a notificare il verbale al trasgressore entro 90 giorni dalla data in cui è stata accertata l'infrazione.

Se la multa viene notificata oltre questo termine, il trasgressore può impugnare il verbale e chiederne l'annullamento. Questo il

Concetto diverso è la prescrizione che, come si è visto, riguarda il diritto dell'ente (Comune, Polizia di Stato, ecc.) a incassare il proprio credito: se nei cinque anni dalla data della violazione nessun verbale viene notificato al trasgressore, la multa può considerarsi prescritta e con esso il diritto di credito.

Come far valere la prescrizione multe

In pratica hai due possibilità:

  1. fare ricorso al Giudice di Pace nel termine di 30 giorni dalla notifica;
  2. presentare all'agente per la riscossione una istanza di sospensione della riscossione. Questo il modello di ricorso multa prescritta.

Attenzione perché l'istanza di sospensione non interrompe il termine di 30 giorni per il ricorso al Giudice di Pace.

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48308 - marino g.
06/02/2017
Nel 2001 viene commessa una infrazione al c.d.s. per eccesso di velocità. Le notifiche risultano regolari fino al gennaio 2010 (ultima cartella esattoriale). Nel mese di agosto 2016 perviene ulteriore richiesta, a mezzo posta ordinaria, non raccomandata, da parte dell'esattore del pagamento della multa e degli accessori. Nell'agosto 2016, essendo trascorsi oltre cinque anni dall'ultima notifica, il debito è prescritto? Il ricorso al GdP, presentato a mezzo raccomandata in tempo utile, sarà accolto con probabile esito positivo? Grazie per la risposta a mezzo e-mail. Marino G.

45944 - Redazione
13/06/2016
Costanzo, come abbiamo specificato in questo articolo, il diritto a riscuotere certe somme si estingue per prescrizione con il decorso di dieci anni (art. 2946 C.C.).

45933 - Ciaccia Costanzo
12/06/2016
Oltre 5 anni or sono, a mezzo telefono, il locale distributore di gas mi avvisava che non gli era pervenuto il pagamento di una fattura da me mai ricevuta. Per cui, dato l'importo molto elevato, ne chiesi, durante il medesimo contatto telefonico come da prassi, il pagamento rateizzato, previo ricevimento legale di tale presunta fattura e delle nuove modalità di pagamento. Ma sia della fattura che della rateizzazione non ho saputo più nulla. Nel frattempo, a tale distributore è subentrato un altro distributore. In mancanza di una raccomandata, con cui mi si dovrebbe inviare la fattura ed il relativo sollecito di pagamento, tale mio presunto debito è da considerarsi prescritto?


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