Registro imprese, cambia la modulistica

Con decreto il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) ha apportato variazioni ai modelli di certificati-tipo inerenti il Registro delle imprese. L’adeguamento dei modelli si è reso necessario per recepire alcune importanti modifiche intervenute nella disciplina delle attività economiche imprenditoriali, tra cui:

  • l’obbligo anche per le imprese individuali, oltre che per le società, di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), da comunicare al Registro delle imprese al momento dell’iscrizione;
  • l’istituzione di una apposita sezione speciale del registro delle imprese a cui le start-up innovative e gli incubatori certificati devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina introdotta dal D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
  • l’introduzione delle reti di imprese e dei relativi contratti di rete per i quali è prevista una specifica iscrizione e un corrispondente certificato;
  • l’introduzione dell’istituto della “società a responsabilità limitata semplificata”.

Inoltre, le modifiche alla modulistica si sono rese necessarie in quanto il Decreto 145/2013 aveva previsto la possibilità per le Camere di Commercio di rilasciare, su richiesta delle imprese, i certificati camerali anche in lingua inglese. L’iniziativa è volta a favorire non solo l’internazionalizzazione delle nostre imprese, ma anche a facilitare la realizzazione di investimenti sul nostro territorio da parte di imprese che operano all’estero.

Il Ministero ha apportato modifiche anche al modello ricevuta di accettazione della Comunicazione unica.

Ricordiamo che la Comunicazione Unica permette di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali, previdenziali ed assicurativi necessari all'avvio di un'attività imprenditoriale e quelli da effettuare successivamente in caso di modifiche o cancellazione dell'impresa.

Un’ultima modifica che vogliamo citare riguarda il modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese (art.46 D.P.R.445/2000).  Si tratta di una dichiarazione sostitutiva che può essere utilizzata nei rapporti con le amministrazioni pubbliche intendendo tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le università, le regioni, province, comuni e comunità montane e qualsiasi altro ente di diritto pubblico (compresi gli enti pubblici economici). La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettarla, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del suo contenuto.

Può essere utilizzata, inoltre, nei rapporti con imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità (Poste, ENEL, Telecom, Aziende del Gas, ecc.), e perfino con i privati (senza più bisogno di esplicito consenso da parte di questi ultimi).

Il pubblico ufficiale o il funzionario dell'ufficio pubblico che non ammette la dichiarazione sostitutiva, nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla, incorre nelle sanzioni previste dall'art. 328 del Codice penale e rischiano di essere puniti per omissioni o rifiuto di atti d'ufficio. Per maggiori informazioni rinviamo alla lettura di un nostro articolo dedicato proprio al tema dell'autocertificazione.

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