Scontrini in farmacia: nuove regole per le detrazioni
Accogliendo la richiesta avanzata dal Garante della Privacy, gli scontrini emessi dalle farmacie non potranno più riportare il nome del farmaco acquistato, ma soltanto il codice di immissione al commercio (AIC). Sarà rispettata in questo modo la privacy del paziente, che in sede di dichiarazione dei redditi non dovrà più indicare le malattie di cui soffre a chi gli presta assistenza fiscale.
Ma questa non è l’unica novità. Infatti, a partire da quest’anno, lo scontrino rilasciato per l'acquisto di medicinali potrà essere detratto in sede di dichiarazione dei redditi se contiene una delle seguenti sigle, abbreviazioni o terminologie: “farmaco”, “medicinale”, “med.” (abbreviazione di medicinale), “f.co” (abbreviazione di farmaco), “otc” ("over the counter", ovvero, medicinale da banco) e “sop” (senza obbligo di prescrizione), “omeopatico”, “ticket” o “preparazione galenica”.
Restano esclusi gli integratori ed i prodotti fitoterapici. Non è più necessario, infine, conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base, perché la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla dicitura “farmaco” o “medicinale” e dalla indicazione del numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), rilevato mediante lettura ottica del codice a barre, di ciascun farmaco, riportate nei documenti di spesa rilasciati dalle farmacie.
Per i medicinali senza prescrizione medica è necessario compilare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio [fac simile a - fac simile b] in carta libera che attesti la necessità di quei medicinali. L’autocertificazione, autenticata oppure accompagnata da una fotocopia del documento di identità di chi la firma, deve essere unica per tutti i medicinali acquistati nel corso dell’anno da tutte le persone appartenenti al nucleo familiare del contribuente ed a carico di quest’ultimo.
Ricordiamo che sono detraibili anche le seguenti spese mediche:
- interventi chirurgici necessari e trapianti
- visite mediche di medici generici, specialisti e omeopati;
- assistenza di infermieri e fisioterapisti (paramedici);
- esami di laboratorio e cure prescritte da un medico;
- protesi sanitarie prescritte da un medico;
- cure dentistiche;
- noleggio o acquisto di attrezzature sanitarie (macchine per aerosol, per misurare la pressione, ecc);
- spese per cure termali su prescrizione medica (escluso viaggio e soggiorno);
- acquisto di occhiali, lenti, mezzi necessari alla deambulazione di soggetti con difficoltà motorie, pannoloni per incontinenza, siringhe, ecc.
La documentazione riguardante tutte le spese detratte non deve essere allegata alla dichiarazione ma semplicemente conservata per un periodo di cinque anni. E' buona norma conservare gli scontrini fiscali al riparo dalla luce (per es. in una busta di carta) ed eventualmente fotocopiarli poiché, essendo stampati su carta chimica, possono scolorire facilmente.
Si può detrarre dall'imposta lorda il 19% delle spese, oltre la soglia di € 129,11. Questo significa che un contribuente che ha speso nel corso dell’anno 500,00 € per l'acquisto di farmaci e/o per ticket sui farmaci rimborsabili, può detrarre dall'imposta dovuta una somma pari al 19% di 370,89 € (differenza tra 500,00 € e 129,11 €), pari a 70,47 €. Quando le spese sanitarie eccedono il limite di € 15.493,71 per anno, la detrazione relativa a tali oneri può essere ripartita in 4 quote annuali di pari importo. Le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva si possono detrarre oltre la franchigia di € 129,11 e fino ad un tetto di € 387,34.