Un fondo per il risarcimento delle vittime della strada
Il Fondo per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 del D.Lgs n. 209 del 7/9/05, assolve allo scopo di provvedere al risarcimento dei danni causati da:
- veicoli o natanti non identificati, per soli danni alla persona (dal 24 novembre 2007, a seguito del D.Lgs. 198 del 6 novembre 2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona);
- veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persona nonché per danni alle cose con una franchigia, per quest'ultimi, di Euro 500,00 (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose verranno risarciti integralmente);
- veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose;
- veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, che modifica l'art. 283 D.lgs n. 209/2005, provvede al risarcimento del danno nei seguenti casi:
- sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni (Art. 283, comma 1, lett. d-bis), sia per i danni alla persona che per i danni alle cose;
- sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo (Art. 283, comma 1, lett. d-ter), sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.
L'intervento del Fondo, nei casi sopracitati, è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro (dall'11.12.2009 € 2.500.000,00 per danni a persona per sinistro ed € 500.000,00 per danni a cose per sinistro).
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Consap, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. che ha l’obiettivo di svolgere le funzioni assicurative pubbliche (gestite in precedenza dall’INA).
La richiesta di risarcimento danni va inoltrata direttamente all'Impresa designata competente per territorio (per conoscere gli indirizzi ai quali inviare le richieste di risarcimento danni puoi consultare il sito Consap) e alla Consap s.p.a. nella qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nei casi di:
- sinistri causati da veicoli non identificati;
- sinistri causati da veicoli non assicurati;
- sinistri causati da veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario;
- sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni;
- sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
Questo il modulo da utilizzare.
Nel caso di sinistri causati da veicoli assicurati con Imprese che al momento del sinistro si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi vengano poste successivamente (l'elenco è sul sito Consap si possono presentare le seguenti ipotesi:
- i Commissari Liquidatori non sono stati autorizzati alla liquidazione dei danni, ovvero non si è proceduto al trasferimento del portafoglio delle imprese in l.c.a. ad Imprese Cessionarie; in tal caso la richiesta di risarcimento (questo il modulo) deve essere inoltrata direttamente all'Impresa Designata competente per territorio;
- i Commissari Liquidatori sono stati autorizzati alla liquidazione dei danni; nel caso specifico la richiesta di risarcimento (questo il modulo) deve essere inoltrata direttamente a loro.
- il portafoglio r.c. auto delle Imprese poste in l.c.a. è stato trasferito ad altra Compagnia; in tal caso la richiesta di risarcimento (questo il modulo) deve essere inoltrata direttamente alle Imprese Cessionarie.
Fonte: Consap