Modifica regime patrimoniale coniugi: fac simile convenzione PDF
La modifica del regime patrimoniale tra coniugi, ad esempio il passaggio da comunione a separazione dei beni, può essere effettuata in qualsiasi momento successivo alla celebrazione del matrimonio. Tale operazione richiede la stipula di un atto pubblico notarile, sottoscritto da entrambi i coniugi, e successiva annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
Qual è il regime patrimoniale legale
La legge di riforma (nr.151/75) ha individuato il regime di comunione dei beni tra i coniugi , c.d. comunione legale, come regime patrimoniale legale della famiglia, salva diversa convenzione.
Le convenzioni matrimoniali sono quegli atti negoziali, a struttura generalmente bilaterale, diretti ad
- escludere (con scelta del regime di separazione),
- modificare (mediante comunione convenzionale) o
- integrare (attraverso un fondo patrimoniale)
il regime di comunione legale.
Il regime di separazione dei beni, che era quello legale prima della sopra indicata riforma del diritto di famiglia, può essere attualmente costituito mediante apposita convenzione matrimoniale.
Modifica regime patrimoniale coniugi: quando è possibile e come
Come si è visto la decisione sul regime patrimoniale adottato non è irreversibile. In qualunque momento i coniugi possono stipulare una convenzione matrimoniale di passaggio alla separazione dei beni (e viceversa).
Chiaramente non è sufficiente un semplice accordo scritto fra le parti, ma è necessario stipulare un atto pubblico notarile in presenza di due testimoni.
Ai fini dell'opponibilità a terzi, le risultanze dell'atto devono quindi essere trascritte sull'atto di matrimonio presso l’ufficio di Stato Civile del Comune nel quale il matrimonio è stato celebrato.
Effetti della modifica del regime patrimoniale
Con il passaggio dal regime di comunione a quello di separazione, ciascuno dei coniugi ha la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio, sempre che riesca a dare la prova della proprietà esclusiva; ha inoltre, il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo e i redditi derivanti da tali beni sono attribuiti esclusivamente al coniuge che ne risulta titolare.
Chiaramente se i coniugi acquistano congiuntamente un bene, quest'ultimo appartiene ad entrambi.
E i beni acquistati dai coniugi nel momento in cui vigeva il regime di comunione che fine fanno? Tali beni continuano a restare di proprietà comune, tuttavia ciascun coniuge è libero di alienare la propria quota (cosa questa non possibile in regime di comunione legale).
Fac-simile atto per modifica regime patrimoniale da comunione a separazione dei beni
REPUBBLICA ITALIANA
L'ANNO 20__, il giorno ___ del mese di ________
avanti a me Notaio _________ in ________ iscritto al Collegio Notarile di __________, con sede in ________________, assistito dai testimoni:
- TESTIMONE A: [Cognome e Nome], nato a ______ il __/__/____,
residente in _______, codice fiscale ___________;
- TESTIMONE B: [Cognome e Nome], nato a ______ il __/__/____,
residente in _______, codice fiscale ___________;
i quali, da me identificati, dichiarano di essere pienamente capaci di testimoniare ai sensi di legge;
SONO COMPARSI:
- CONIUGE A: [Cognome e Nome], nato a ______ il __/__/____,
residente in _______, codice fiscale ___________;
- CONIUGE B: [Cognome e Nome], nato a ______ il __/__/____,
residente in _______, codice fiscale ___________;
i quali, da me identificati, dichiarano di essere coniugi tra loro, avendo contratto matrimonio in data __/__/____ in __________, atto iscritto nei registri dello stato civile di detto Comune al numero _____, parte ___, serie ____, anno _______.
I comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, mi hanno richiesto di ricevere il presente atto di CONVENZIONE MATRIMONIALE ai sensi degli articoli 162 e seguenti del codice civile.
PREMESSO CHE
1. I coniugi sopra identificati sono attualmente soggetti, non avendo mai esercitato alcuna opzione difforme, al regime patrimoniale della comunione legale dei beni, così come previsto dall'art. 159 c.c. per i matrimoni celebrati successivamente alla riforma del diritto di famiglia (L. 19 maggio 1975, n. 151);
2. I coniugi intendono modificare detto regime patrimoniale, optando per la separazione dei beni, in conformità a quanto consentito dall'art. 162 c.c., il quale prevede la possibilità di stipulare convenzioni matrimoniali in qualsiasi momento successivo alla celebrazione del matrimonio;
3. La presente convenzione viene stipulata mediante atto pubblico, alla presenza di due testimoni, e sarà annotata a margine dell'atto di matrimonio ai fini dell'opponibilità ai terzi.
TUTTO CIÒ PREMESSO,
I CONIUGI CONVENGGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 - Modifica del regime patrimoniale
I coniugi dichiarano di volere, con effetto dalla data della presente convenzione, abbandonare il regime della comunione legale dei beni per optare espressamente ed irrevocabilmente per il regime della separazione dei beni.
Pertanto, a decorrere dalla data del presente atto, ciascun coniuge avrà la piena ed esclusiva titolarità:
- dei beni già di sua proprietà prima del matrimonio;
- dei beni acquisiti successivamente alla presente convenzione a qualsiasi titolo;
- dei frutti e dei proventi della propria attività lavorativa, professionale o imprenditoriale.
Art. 2 - Beni già in comunione legale
I coniugi prendono atto che, ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c., i beni che fino ad oggi erano soggetti al regime della comunione legale rimangono comuni, ma non sono più assoggettati al regime di comunione legale bensì a quello della comunione ordinaria (cd. comunione de residuo).
Tali beni sono di seguito elencati, ai fini della loro identificazione (specificare tipologia di bene, descrizione e quote di proprietà. Ad es. Immobile sito in .. dati catastali ... 50% ciascuno; Autovettura Marca ... modello ... targa ... 50% ciascuno; ecc.)
I coniugi dichiarano di aver preso piena conoscenza della natura e delle caratteristiche dei beni sopra descritti e convengono che la gestione e l'amministrazione degli stessi, nonché l'eventuale alienazione, saranno disciplinate dalle norme del codice civile in materia di comunione ordinaria (artt. 1100-1116 c.c.).
Art. 3 - Debiti e obbligazioni
I coniugi dichiarano reciprocamente:
- di non aver contratto, individualmente o congiuntamente, debiti nei confronti di terzi, ad eccezione di quelli eventualmente già noti all'altro coniuge e qui espressamente indicati: [eventuali debiti da dichiarare, ovvero "nulla a tale proposito da dichiarare"];
- di assumersi, per il futuro, ciascuno la responsabilità esclusiva per i debiti da sé personalmente contratti, salvo quelli contratti congiuntamente per i bisogni della famiglia, per i quali la responsabilità rimane solidale.
I creditori anteriori alla presente convenzione potranno tuttavia far valere i propri diritti sui beni già oggetto di comunione, secondo le disposizioni di legge.
Art. 4 - Disposizioni finali
I coniugi dichiarano di aver ricevuto dal notaio rogante tutte le informazioni e gli opportuni chiarimenti in ordine agli effetti giuridici, patrimoniali e fiscali derivanti dalla presente convenzione, nonché in ordine alla natura irrevocabile delle dichiarazioni rese, salvo diversa e successiva convenzione modificativa.
La presente convenzione, ai sensi dell'art. 162, quarto comma, c.c., sarà annotata a margine dell'atto di matrimonio dal competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu celebrato.
Art. 5 - Spese e imposte
Le spese del presente atto, comprese le imposte di registro, ipotecarie e catastali ove dovute, nonché gli onorari del notaio, sono poste a carico dei coniugi in parti uguali, salvo diverso accordo tra loro.
LETTO IL PRESENTE ATTO AI COMPARENTI ED AI TESTIMONI, DA ME NOTAIO REDATTO SU FOGLIO DI CARTA DA BOLLO, ESSI LO CONFERMANO E LO SOTTOSCRIVONO NEI SEGUENTI MODI E FORME.
[Luogo e data]
Firma Testimone A _________________________
Firma Testimone B _________________________
Firma Coniuge A _________________________
Firma Coniuge B _________________________
Dott. [Cognome Nome] - Notaio _________________________