Conciliazione Trenord: modello PDF

- Ultimo aggiornamento: 26/03/2020
Formati
PDF
Dichiaro di aver preso visione della nota informativa

Descrizione

Modello con cui il passeggero può dare avvio alla procedura di conciliazione paritetica al fine di risolvere una controversia insorta con Trenord.

Quando è possibile il ricorso alla conciliazione

La conciliazione è attivabile nel solo caso in cui dopo aver formalizzato per iscritto un reclamo Trenord, il passeggero

  • non abbia ottenuto alcun riscontro nei 30 giorni successivi, oppure
  • la risposta sia stata ritenuta da questi insoddisfacente.

Come compilare il modulo e cosa allegare

Nel modulo, oltre a riportare i propri dati anagrafici e i propri recapiti, il passeggero deve specificare l'oggetto del reclamo e l'Associazione dei Consumatori a cui intende conferire mandato a negoziare la definizione della controversia. L’elenco delle Associazioni aderenti alla Conciliazione Paritetica di Trenord è consultabile sul sito www.trenord.it, alla sezione Conciliazione.

Al modulo di conciliazione Trenord occorre allegare:

  • Copia del Codice Fiscale
  • Copia di un documento di riconoscimento valido
  • Titolo di viaggio
  • Copia del reclamo
  • Copia della risposta al reclamo
  • Altra documentazione (eventuale).

Dove inviare la documentazione

Il modulo di conciliazione Trenord debitamente compilato e sottoscritto va spedito al seguente indirizzo:

Ufficio Conciliazione Trenord s.r.l
P.le Cadorna, 14
20123 Milano

In alternativa può essere trasmesso via:

  • Fax al numero: 02.939 42 722
  • PEC: conciliazione.trenord@legalmail.it
  • Email: conciliazione@trenord.it

Cosa accade dopo la presentazione della domanda

La domanda di conciliazione sarà esaminata dalla Commissione di Conciliazione, la quale è composta da funzionari esperti nella conciliazione designati da Trenord e dalle Associazioni dei Consumatori.

La commissione ha l’obbligo di esaminare la pratica da un punto di vista neutrale e obiettivo, tenendo fede agli impegni contrattuali, alla normativa di settore e alle norme di tutela dei consumatori. L’obiettivo è quello di formulare una proposta di conciliazione soddisfacente per entrambe le parti, tuttavia la proposta verrà innanzitutto sottoposta al cliente, il quale può scegliere se accettarla oppure rifiutarla entro il termine di 15 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della stessa.

In caso di mancato rispetto di tale termine, la proposta si intenderà rifiutata.

Il verbale di conciliazione ha efficacia di accordo transattivo ai sensi dell’art. 1965 Codice Civile.

Tags:  conciliazione treni viaggiatreno viaggiare

Documenti correlati
 
Utilità