Conguaglio bollette: quando è possibile non pagare

Se in certi giorni basta vederle nella cassetta della posta per cambiare umore, altre volte, aprendole, è possibile anche rimanere sotto shock: non è una novità, infatti, trovare in fattura sgradevoli sorprese che a volte possono raggiungere anche i 3 zeri. Come avrai intuito ci riferiamo al conguaglio bollette per le utenze gas, luce e acqua. Ma cos'è esattamente una bolletta a conguaglio? Com'è possibile verificare l'eventuale presenza di errori di fatturazione? E' possibile nel caso pagare a rate? A queste e ad altre domande cercheremo di dare una risposta nei prossimi paragrafi.

Conguaglio bollette: in cosa consiste

Il conguaglio è quella operazione che punta a livellare e pareggiare le situazioni in cui esiste una disparità nei consumi da colmare. Solitamente il fornitore di energia elettrica, gas o acqua ti invia una fattura a conguaglio quando i consumi addebitati e fatturati fino a quel momento sono inferiori rispetto ai consumi realmente effettuati e rilevati dal contatore attraverso una lettura o autolettura.

In questo caso il distributore redige un computo tra gli importi dovuti in quanto relativi ai consumi effettivi e quelli già pagati nelle bollette precedenti sulla base di consumi presunti o stimati: la differenza tra i due valori corrisponde alla cifra che si è tenuti a pagare per mettersi in regola con i consumi reali.

Il problema sta nel fatto che molto spesso si ricevono bollette con importi esorbitanti per conguagli risalenti a molti anni addietro (cd max conguagli). Fortunatamente a tutela del consumatore è intervenuto il Governo che ha introdotto un termine - 2 anni - entro il quale i fornitori possono conguagliare i consumi, ossia allineare quanto già corrisposto dal cliente sulla base dei consumi presunti al consumo effettivo rilevato dal contatore.

Superato questo termine le bollette cadono in prescrizione.

Conguaglio bollette prescrizione: cosa cambia

Oggi la legge vieta ai fornitori di acqua, luce e gas, di pretendere conguagli per consumi avvenuti più di due anni prima (prima si poteva risalire fino a 5 anni addietro). Questo significa che il diritto del fornitore al pagamento del conguaglio da parte del cliente si prescrive non più nel termine di 5 anni bensì di 2 anni.

Se il cliente dovesse ricevere una bolletta a conguaglio che abbraccia un periodo superiore a due anni, ha tutto il diritto di eccepire la prescrizione. Questi i moduli per far valere

Questa disposizione si applica

  • agli utenti domestici
  • alle microimprese (con meno di 10 dipendenti e fatturato annuo entro i 2 milioni di euro)
  • agli studi professionali.

Il cliente ha anche diritto al rimborso, entro tre mesi, dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio, ma se è stato lui a comunicare dati di lettura errati al fornitore, questo diritto decade.

In definitiva sono state introdotte non poche tutele a favore del consumatore, tuttavia se si vuole ridurre il fenomeno dei conguagli l'unico modo è ricorrere all'autoletture.

Conguaglio bolletta: quando si può non pagare

Quando ricevi una bolletta di importo elevato, la prima cosa da fare è controllare bene tutte le voci riportate in fattura, verificando la presenza di eventuali errori. Se i consumi non coincidono oppure nel computo rientrano anche le quote relative a periodi già fatturati e corrisposti magari al precedente fornitore, meglio non pagare la bolletta e contestualmente effettuare un reclamo al fornitore prima della data di scadenza riportata sulla fattura.

Scarica qui il fac simile che meglio risponde al caso specifico

Nel caso in cui riscontrassi una vera e propria anomalia, sarebbe possibile anche chiedere il rimborso alla compagnia.

Una volta ricevuto il reclamo, il fornitore ha 40 giorni di tempo per fornirti una risposta. Qualora ciò non avvenisse oppure non tu non ritenessi soddisfacente la risposta, potresti rivolgerti allo Sportello per il consumatore.

Ti consigliamo altresì di prestare attenzione ad alcuni aspetti. Ad esempio, l'anno al quale si riferiscono i consumi effettivi oggetto di conguaglio: se nel conguaglio ad esempio confluiscono anche consumi relativi a periodi risalenti ad oltre 5 anni prima, questi sono da considerarsi ormai prescritti e pertanto non devono essere corrisposti.

Ma questi cinque anni come si calcolano? Si parte dalla data di emissione della fattura di conguaglio e si fanno decorrere i cinque anni? Assolutamente no! Devi sapere, infatti, che i distributori, ossia i soggetti che installano e fanno la manutenzione dei contatori, hanno dei termini ben precisi entro i quali effettuare la loro lettura. Riferendoci ad esempio alla fornitura di gas in regime di maggior tutela, il distributore deve compiere un tentativo di lettura:

  • almeno una volta l'anno per i clienti con consumi fino a 500 Smc/anno;
  • almeno 2 volte l'anno, per i clienti con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno;
  • almeno 3 volte l'anno, per i clienti con consumi superiori a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno;
  • almeno una volta al mese per i clienti con consumi superiori a 5.000 Smc/anno.

Così se tu consumi 1.000 Smc di gas l'anno e il distributore è passato per la lettura il 1° Marzo, sappi che il suo prossimo passaggio dovrà avvenire nell’arco di un intervallo non inferiore a 6 mesi.

Se i distributori omettono di effettuare tali letture e non emettono bollette periodiche di conguaglio, non è di certo colpa del consumatore. Dunque è a partire dalla data in cui il fornitore avrebbe dovuto effettuare la lettura del contatore che decorrono i 5 anni per la prescrizione. Per fare un esempio: se a Maggio 2020 si dovesse ricevere una fattura che riporta un conguaglio per consumi di gas risalenti al 2015, in cui l’ultima lettura è stata effettuata a Marzo, potresti evidentemente far valere il diritto alla prescrizione.

Nel libero mercato del gas, invece, la periodicità di lettura del contatore viene stabilita dal distributore.

Chiaramente lo stesso discorso vale se ci riferiamo alla fornitura di energia elettrica. In questo caso se possiedi ancora un contatore tradizionale, il tuo fornitore di energia deve effettuare un tentativo di lettura almeno una volta all'anno. Al contrario se sei già attrezzato con un contatore elettronico con rilevazione a distanza dei consumi, la lettura deve essere effettuata almeno una volta al mese.

E’ molto importante, tuttavia, che il distributore abbia facile accesso al contatore, tant’è vero che si parla di tentativo di lettura del contatore. Se questo è dislocato in casa e il cliente risulta sistematicamente assente oppure situato in un luogo il cui passaggio è ostruito ad esempio da un cancello, il distributore ha la possibilità di dimostrare di non aver potuto effettuare le letture periodiche.

In questi casi la soluzione c’è e si chiama autolettura del contatore. In pratica la lettura del contatore viene effettuata direttamente dal cliente e comunicata successivamente al fornitore, all'interno di una finestra temporale indicata in fattura. La comunicazione può avvenire via fax, via sms, attraverso una specifica App o direttamente sul sito del proprio fornitore. Dopo aver ricevuto la comunicazione, il fornitore deve comunicare al cliente la presa in carico del dato ricevuto o l'eventuale non presa in carico dello stesso dato nel caso in cui esso si riveli palesemente errato. Devi sapere, altresì, che il fornitore è tenuto ad informare il proprio cliente, almeno una volta l'anno, della possibilità di comunicare l'autolettura.

Conguaglio bolletta luce/gas: come chiedere la rateizzazione

Se non hai riscontrato anomalie nel calcolo dei consumi riportati in bolletta, è chiaro che devi pagare quanto dovuto alla compagnia che ti fornisce acqua, energia elettrica e/o gas. A questo proposito ti inforniamo che è possibile chiedere la rateizzazione. Questi i modelli per chiedere rispettivamente 

da inviare al fornitore. L’indirizzo del destinatario è solitamente indicato sulla fattura.

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