Dichiarazione di permuta auto: modulo PDF
Un contratto di permuta auto si utilizza quando due soggetti si accordano per scambiarsi reciprocamente un veicolo. Nella stragrande maggioranza dei casi, lo scambio non avviene alla pari, ma se uno dei due veicoli ha un valore superiore, la permuta viene integrata da un conguaglio in denaro.
Quando si utilizza il contratto di permuta auto?
Nella pratica quotidiana, il contratto di permuta auto viene utilizzato quando un soggetto decide di acquistare un'auto (nuova o usata) dal concessionario consegnandogli il suo vecchio veicolo. Il valore stimato della sua auto viene scalato dal prezzo del veicolo che sta acquistando, così da corrispondere soltanto la differenza.
La permuta si distingue dalla vendita con ritiro usato. In quest'ultimo caso, infatti, vendita e acquisto sono separati: il proprietario vende la propria auto, riceve denaro, successivamente compra un’altra auto.
Naturalmente la permuta può essere utilizzata anche in uno scambio tra privati. Giovanni possiede una Smart ForTwo Coupè del valore di 11.000 euro, mentre Sara possiede una Fiat 500 1.2 benzina del valore di 6.500 euro. I due decidono di scambiarsi le auto e Sara versa a Giovanni un conguaglio di 4.500 euro (permuta con conguaglio). In caso di conguaglio, ricordare i limiti di legge all'uso del contante (attualmente pari a 4.999,99 € per i trasferimenti tra privati).
Allegare al contratto copia del libretto di circolazione (carta di circolazione) e del certificato di proprietà (o visura PRA aggiornata) di entrambi i veicoli.
Chiaramente in entrambi i casi si assiste ad un doppio passaggio di proprietà al PRA (Pubblico Registro Automobilistico), con costi di trascrizione (IPT e marche da bollo) solitamente a carico di ciascun acquirente (salvo diversi accordi tra le parti).
Come nella compravendita, chi cede l'auto deve garantirne l'assenza di vizi occulti e il regolare stato documentale (es. assenza di fermi amministrativi o ipoteche). Ecco una lettera denuncia vizi auto usata da cui prendere eventualmente spunto.
Ricordiamo che la permuta è regolata dall'art. 1552 del Codice Civile. QWuesto un generico fac simile di contratto di permuta.
Se non si tratta di una permuta, ma di una vera e propria compravendita, i può redigere questa dichiarazione di vendita veicolo usato o far ricorso ad una scrittura privata vendita auto usata tra privati. L'alternativa è compilare i riquadri M e T posti sul retro del certificato di proprietà (se il mezzo ne è provvisto).
Contratto di permuta auto fac simile
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra:
Sig./Sig.ra _____________, nato/a a ___________ il __/__/____, residente in ______________,
codice fiscale ___________, identificato/a a mezzo ___________ (di seguito, la "Parte A" o il "Permutante A");
e
Sig./Sig.ra _____________, nato/a a ___________ il __/__/____, residente in ______________,
codice fiscale ___________, identificato/a a mezzo ___________ (di seguito, la "Parte B" o il "Permutante B", e congiuntamente con la Parte A, le "Parti");
PREMESSO CHE
a) la Parte A è proprietaria esclusiva del veicolo meglio descritto all'art. 1 del presente contratto, libero da vincoli, ipoteche, pignoramenti, fermi amministrativi e da qualsiasi altro peso o diritto di terzi;
b) la Parte B è proprietaria esclusiva del veicolo meglio descritto all'art. 1 del presente contratto, libero da vincoli, ipoteche, pignoramenti, fermi amministrativi e da qualsiasi altro peso o diritto di terzi;
c) le Parti intendono reciprocamente trasferirsi la proprietà dei suddetti veicoli mediante permuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1552 e seguenti del Codice Civile, con le modalità di seguito indicate;
d) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1 - Oggetto della permuta
1.1 La Parte A trasferisce alla Parte B, che accetta, la piena proprietà del seguente veicolo:
Marca e modello: _________________
Targa: ___________
Numero di telaio: _______________
Anno di immatricolazione: _______
Chilometraggio dichiarato: KM _____
Colore: ____________
1.2 La Parte B trasferisce alla Parte A, che accetta, la piena proprietà del seguente veicolo:
Marca e modello [MARCA E MODELLO VEICOLO B]
Marca e modello: _________________
Targa: ___________
Numero di telaio: _______________
Anno di immatricolazione: _______
Chilometraggio dichiarato: KM _____
Colore: ____________
Art. 2 - Valore dei beni permutati ed eventuale conguaglio
2.1 Le Parti attribuiscono, di comune accordo e in via meramente indicativa, ai veicoli oggetto di permuta i seguenti valori:
- veicolo di proprietà della Parte A: € ____________
- veicolo di proprietà della Parte B: € ____________.
2.2 [OPZIONE A – PERMUTA ALLA PARI] Le Parti danno atto che i beni permutati sono di valore equivalente e che, pertanto, nulla è dovuto dall'una all'altra Parte a titolo di conguaglio.
2.3 [OPZIONE B – PERMUTA CON CONGUAGLIO IN DENARO] In considerazione della differenza di valore tra i due veicoli, la Parte ______ [indicare A o B] corrisponde alla Parte ______ [indicare A o B], a titolo di conguaglio in denaro, la somma di € ________, da versarsi con le seguenti modalità: __________ [contanti nei limiti di legge / bonifico bancario sul conto IBAN ________ / assegno bancario n. ________], entro e non oltre il __/__/____, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto e alla consegna dei veicoli / entro ____ giorni dalla sottoscrizione.
2.4 In caso di ritardato pagamento del conguaglio, decorreranno automaticamente, senza necessità di messa in mora, gli interessi legali/moratori dalla data di scadenza sino all'effettivo saldo, fatto salvo il diritto della parte creditrice al risarcimento dell'ulteriore danno.
Art. 3 - Consegna dei veicoli
3.1 La consegna materiale dei veicoli, unitamente ai relativi accessori, chiavi (in numero di __ per ciascun veicolo), libretti di circolazione, tagliandi di manutenzione e ogni altra documentazione pertinente, avverrà in data __/__/____ presso _____________.
3.2 Con la sottoscrizione del presente contratto e la consegna dei veicoli, la proprietà si intende trasferita tra le Parti, fermo restando l'obbligo di aggiornamento dei registri pubblici di cui al successivo art. 6.
3.3 Da tale momento, il rischio di perimento o deterioramento di ciascun veicolo, per qualsiasi causa non imputabile alla parte cedente, si trasferisce in capo alla parte che lo riceve.
Art. 4 - Stato dei veicoli e dichiarazioni delle Parti
4.1 Ciascuna Parte dichiara che il veicolo di propria titolarità è stato oggetto di visione ed esame diretto da parte dell'altra Parte, la quale lo accetta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con i vizi apparenti conosciuti o conoscibili con l'ordinaria diligenza, rinunciando a qualsivoglia contestazione al riguardo, fermo restando quanto previsto al successivo comma.
4.2 Ciascuna Parte, in qualità di cedente il proprio veicolo, dichiara e garantisce che:
a) il veicolo è di sua esclusiva proprietà e libero da vincoli, ipoteche, pignoramenti, sequestri, fermi amministrativi o altre formalità pregiudizievoli;
b) il veicolo non è gravato da contratti di leasing, finanziamento con riserva di proprietà o altre forme di garanzia reale in essere;
c) la revisione periodica risulta in corso di validità (ovvero: dovrà essere effettuata entro il __/__/____, a cura e spese della parte che la riceve, come specificamente concordato);
d) il bollo auto (tassa automobilistica) risulta regolarmente pagato fino alla data del __/__/____;
e) non sussistono vizi occulti di sua conoscenza che rendano il veicolo inidoneo all'uso cui è destinato, salvo quanto espressamente comunicato per iscritto all'altra Parte e allegato al presente contratto;
f) il chilometraggio indicato nell'art. 1 corrisponde, per quanto a propria conoscenza, a quello effettivo del veicolo.
4.3 Resta fermo, per quanto compatibile, il regime di garanzia per vizi e per evizione previsto dagli articoli 1490 e seguenti del Codice Civile, richiamato dall'art. 1555 c.c. in materia di permuta.
Art. 5 - Passaggio di proprietà e spese
5.1 Le Parti si impegnano a effettuare, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di consegna, la formalità di trascrizione del passaggio di proprietà al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e presso gli uffici della Motorizzazione Civile competenti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
5.2 Le spese di trascrizione al PRA, l'imposta di bollo, i diritti DTT (Documento Unico) e ogni altro onere fiscale e amministrativo relativo al trasferimento di ciascun veicolo sono a carico della parte che riceve (acquirente sostanziale) il relativo veicolo.
5.3 Ciascuna Parte si obbliga a fornire tempestivamente all'altra tutta la documentazione e la collaborazione necessarie al perfezionamento delle formalità di cui sopra.
Art. 6 - Assicurazione
6.1 Ciascuna Parte si obbliga a comunicare tempestivamente alla propria compagnia assicurativa l'avvenuto trasferimento di proprietà del veicolo ceduto, ai fini della relativa voltura o disdetta della polizza RC Auto, e a stipulare o voltare a proprio nome la polizza relativa al veicolo ricevuto prima della sua messa su strada.
6.2 Resta esclusa qualsiasi responsabilità di una Parte per sinistri o violazioni del Codice della Strada commessi dall'altra Parte successivamente alla data di consegna dei veicoli.
Art. 7 - Spese contrattuali
7.1 Le spese relative alla presente scrittura privata, ivi comprese le eventuali spese di autentica delle firme, sono a carico di [entrambe le Parti in parti uguali / della Parte ______], salvo quanto diversamente previsto all'art. 5.2 per le spese di trascrizione.
Art. 8 - Foro competente e legge applicabile
8.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di ______, salva l'applicazione delle norme inderogabili in materia di foro del consumatore, ove applicabili.
Art. 9 - Disposizioni finali
9.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di permuta (artt. 1552-1555 c.c.) e, in quanto compatibili, le norme sulla compravendita.
9.2 Eventuali modifiche al presente contratto dovranno risultare da atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti.
9.3 Qualora una o più clausole del presente contratto fossero dichiarate nulle o inefficaci, ciò non comporterà la nullità dell'intero contratto, che resterà valido ed efficace per il resto.
9.4 Il presente contratto viene redatto in due originali, uno per ciascuna Parte, che dichiarano di averlo letto, compreso e di accettarlo integralmente in ogni sua parte.
Luogo e data
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Permutante A: _________________
Il Permutante B: _________________
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano di approvare specificamente ed espressamente le clausole di cui agli artt. 2 (conguaglio e interessi), 4 (dichiarazioni e garanzie), 5 (spese di trascrizione), 8 (foro competente) del presente contratto.
Il Permutante A: _________________
Il Permutante B: _________________
Foto
Image by Tumisu from Pixabay