Mandato amministratore condominio fac simile

- Ultimo aggiornamento: 20/02/2023
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Fac simile di contratto con cui l'assemblea, previa visione dell'offerta economica, conferisce mandato all'amministratore di condominio disciplinando tutti gli aspetti del rapporto. Questo invece il fac simile nomina amministratore condominio, vale a dire lo schema di verbale con cui l'assembla dei condomini delibera formalmente la nomina del professionista incaricato di provvedere alla gestione dello stabile e all'esecuzione delle delibere assembleari.

Quando è obbligatorio nominare un amministratore di condominio

Il condominio è regolamentato dal codice civile che all'art. 1129 c.c. introduce un preciso obbligo: la nomina di un amministratore qualora si sia in presenza di più di 8 condomini.

L'amministratore può essere nominato:

  • dall'assemblea dei condomini, con la dovuta maggioranza;
  • in difetto, ove i condomini non provvedano, o non si raggiunga una maggioranza su nessun candidato, dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario. Dal nostro portale è possibile scaricare questo fac simile ricorso nomina giudiziale amministratore condominio.

Obblighi dell'Amministratore di condominio

Generalmente l'Amministratore può agire solo se previamente autorizzato dall'assemblea. Tuttavia qualora lo stato in cui versano le cose comuni rappresenti un serio rischio e pericolo all'incolumità dei terzi e dei condomini stessi, in caso di mancata formazione della volontà assembleare o di impossibilità di riunire l'assemblea condominiale e per motivi di imminente necessità ed urgenza, l'Amministratore è legittimato ad agire autonomamente, salvo riferire nella prima assemblea utile.

In particolare nello schema di mandato presente in questa scheda sono disciplinati 

Obblighi dell’Amministratore inerenti l’ordinaria amministrazione

Egli deve provvedere ad esempio:

  • alla convocazione tempestiva delle assemblee;
  • alla redazione del preventivo delle spese ordinarie per la successiva gestione, alla ripartizione delle spese preventive pro quota, alla ripartizione del numero delle rate con le relative scadenze e alla conseguente convocazione dell’assemblea ordinaria annuale per la loro approvazione;
  • alla chiusura dell’esercizio finanziario, con le modalità dello stato patrimoniale e del conto economico, il riparto consuntivo delle spese di gestione e la tabella di ripartizione con il calcolo dell’eventuale conguaglio tra le spese sostenute e gli acconti versati e a convocare l’assemblea ordinaria annuale per la loro approvazione;
  • a presenziare alle assemblee e, se richiesto, redigere i relativi processi verbali;
  • a eseguire le deliberazioni assembleari, per le quali, salvo che non vi siano ragioni di necessità e d’urgenza, attenderà che siano decorsi 30 giorni dalla comunicazione ai condòmini, in modo tale da assicurarne l’esecutività definitiva;
  • a curare l’osservanza del Regolamento condominiale (ove approvato);
  • a inviare a tutti i condòmini, assenti e presenti, tempestivamente e comunque entro 10 giorni dalle  assemblee, copia dei verbali delle stesse;
  • alla tenuta e conservazione dei registri, della documentazione fiscale e della corrispondenza;
  • all’apertura e gestione del c/c bancario o postale intestato esclusivamente al Condominio all’adempimento degli obblighi fiscali e amministrativi del Condominio;
  • a segnalare prontamente all’assemblea eventuali danni cagionati dall’abuso dei condòmini nell’uso della cosa comune;

... e via discorrendo.

Obblighi dell’Amministratore inerenti la straordinaria amministrazione

L'Amministratore deve provvedere ad esempio:

  • a presenziare alle assemblee straordinarie e, se richiesto, a redigere i relativi processi verbali;
  • alla richiesta di preventivi a fornitori in regola con la tecnica e la normativa vigente e, conseguentemente, alla stipula dei contratti di appalto per lavori e servizi straordinari necessari al Condominio a seguito di delibera assembleare e su espresso mandato dell’assemblea, e alla verifica del lavoro svolto;
  • alla redazione del riparto preventivo delle spese straordinarie, compresa la ripartizione pro quota, e alla verifica dei versamenti da parte dei condòmini;
  • alla gestione dei pagamenti ai fornitori e al versamento di eventuali ritenute d’acconto;
  • alla redazione di riparto consuntivo delle spese straordinarie a conclusione dei lavori;
  • alla cura dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Comune, VVFF, ASL);
  • alla convocazione e presenza alle riunioni di eventuali commissioni speciali;
  • all’espletamento delle incombenze relative alle agevolazioni fiscali previste dalle disposizioni vigenti in favore dei condòmini (ad es.: IVA agevolata, riduzione IRPEF, ecc...).

Nel caso in cui l'amministratore condominiale gestisca contemporaneamente più condomini deve predisporre una gestione amministrativa e contabile separata rispetto ad ogni singolo condominio.

Durata dell'incarico e revoca dell'amministratore di condominio

L’Amministratore resta in carica un anno dalla sottoscrizione del contratto. 

Alla scadenza naturale del mandato, è l’Assemblea a decidere se confermarlo o meno. 

L'Amministratore può essere revocato in ogni momento dall'Assemblea condominiale (anche senza motivo) oppure dall'Autorità Giudiziaria competente, su istanza di uno o più condomini; ciò accade ad esempio quando vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione o quando l'amministratore ha ricevuto un atto giudiziario che non rientra nelle sue competenze e non ne ha dato tempestiva notizia all'assemblea. Sul nostro portale sono disponibili i seguenti modelli:

In caso di revoca l’Amministratore continuerà ad esercitare i propri poteri finché non sarà sostituito con un altro incaricato.

Alla cessazione dell’incarico l’Amministratore di condominio deve restituire senza indugio tutta la documentazione contabile del condominio in suo possesso.

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